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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26203/2023 del 16/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza n. 673/22 del 21/10/2022 che aveva rigettato il ricorso ex art. 309 c.p.p. contro l'ordinanza del GIP del 31/08/2022 che aveva disposto la custodia cautelare in carcere per il reato di associazione mafiosa (art. 416-bis c.p.) e reati connessi. Il ricorrente contestava: 1) la mancanza di gravità indiziaria in relazione alla presunta militanza mafiosa e l'irrilevanza del rapporto con Rosario De Giovanni (sostenendo che l'unico contatto telefonico era neutrale); 2) la violazione del divieto di doppio giudizio (art. 649 c.p.p.), perché parte delle condotte sarebbero già state giudicate nel procedimento "Family Gang"; 3) l'erronea applicazione della presunzione di pericolosità di cui all'art. 275, comma 3, c.p.p. e la possibilità di adottare misure meno afflittive.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che: 1) la censura attiene in larga parte al merito delle valutazioni del riesame (questioni non sindacabili in sede di legittimità se la motivazione del provvedimento impugnato è adeguata e priva di evidenti illogicità); 2) vi sono elementi che differenziano strutturalmente il presente procedimento rispetto al processo "Family Gang" (diversa organizzazione, diverso ruolo e reati-fine), escludendo il bis in idem; 3) il Tribunale del riesame ha fornito argomentazioni coerenti sulla gravità indiziaria e sulle esigenze cautelari, avvalendosi anche della presunzione relativa di pericolosità ex art. 275, comma 3, c.p.p.; 4) pertanto non sussistono vizi tali da consentire l'annullamento in sede di legittimità. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.), e il ricorso è stato dichiarato inammissibile.

Norme richiamate

  • art. 309 c.p.p.

    Norma che disciplina il procedimento di riesame delle misure cautelari; qui il ricorso era diretto contro l'ordinanza di riesame, ma la Corte ricorda i limiti del sindacato in Cassazione sulle valutazioni di fatto operate dal giudice del riesame

  • art. 416-bis c.p.

    Fattispecie contestata (associazione di tipo mafioso); il Tribunale del riesame ha ritenuto sussistente la gravità indiziaria a carico del ricorrente

  • art. 71 d.lgs. n. 159/2011

    Richiamata in relazione ad aggravanti/elementi collegati alla fattispecie mafiosa contestata

  • art. 649 c.p.p.

    Richiamata dal ricorrente per vizio di bis in idem rispetto al processo "Family Gang"; la Corte ha ritenuto che le due vicende presentano autonomie strutturali tali da escludere la violazione dell'art. 649

  • artt. 125, 273, 274, 275 c.p.p.

    Richiamati nei motivi di ricorso (soprattutto art. 275 c.p.p. per la presunzione di pericolosità); la Corte richiama la presunzione relativa di pericolosità di art. 275, comma 3, e spiega che la sua esclusione richiede elementi concreti allegati dall'interessato

  • art. 275, comma 3, c.p.p.

    Stabilisce una presunzione relativa di pericolosità sociale che giustifica la misura cautelare a meno che non emergano elementi concreti e idonei alla sua esclusione (es.: tempo trascorso, rescissione dei legami con il sodalizio)

  • art. 611, comma 1-bis c.p.p.; art. 23, comma 8 d.l. 28/10/2020 n.137 (conv. L. 176/2020)

    Richiamati riguardo alla richiesta rituale di discussione orale e alle disposizioni procedurali sull'udienza; la Corte prende atto dell'ottemperanza a tali prescrizioni

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che consente alla Corte di condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso; applicata per la condanna alle spese

  • art. 94, comma 1-ter disp. att. c.p.p.

    Richiamata per gli adempimenti successivi alla pronuncia (formalità di cancelleria)

Massime di principio

  • La Cassazione, in materia di misure cautelari, non revisiona il merito delle valutazioni di fatto e degli indizi se la motivazione del giudice di merito è adeguata, coerente ed esente da evidenti errori logico-giuridici.
  • Per contestare efficacemente la gravità indiziaria in sede di legittimità è necessario dimostrare carenze motivazionali "prima facie" nel testo dell'ordinanza impugnata; mere contestazioni di merito sono inammissibili.
  • La verifica del divieto di bis in idem richiede un confronto fattuale: se le due vicende hanno struttura, ruoli, tempi o reati-fine diversi, il divieto può non trovare applicazione.
  • L'art. 275, comma 3, c.p.p. instaura una presunzione relativa di pericolosità sociale che grava sul ricorrente l'onere di confutare con elementi concreti (es.: tempo trascorso, rottura dei legami con il sodalizio) per giustificare misure meno afflittive.
  • Le deduzioni difensive che si riferiscono a questioni tipicamente di merito o all'attendibilità delle fonti probatorie devono essere concretamente rappresentate al giudice del riesame (anche tramite memorie o verbalizzazione) perché possano essere valutate e poi censurate in sede successiva.

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