Cassazione Penale, Sentenza n. 26203/2023 del 16/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza n. 673/22 del 21/10/2022 che aveva rigettato il ricorso ex art. 309 c.p.p. contro l'ordinanza del GIP del 31/08/2022 che aveva disposto la custodia cautelare in carcere per il reato di associazione mafiosa (art. 416-bis c.p.) e reati connessi. Il ricorrente contestava: 1) la mancanza di gravità indiziaria in relazione alla presunta militanza mafiosa e l'irrilevanza del rapporto con Rosario De Giovanni (sostenendo che l'unico contatto telefonico era neutrale); 2) la violazione del divieto di doppio giudizio (art. 649 c.p.p.), perché parte delle condotte sarebbero già state giudicate nel procedimento "Family Gang"; 3) l'erronea applicazione della presunzione di pericolosità di cui all'art. 275, comma 3, c.p.p. e la possibilità di adottare misure meno afflittive.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che: 1) la censura attiene in larga parte al merito delle valutazioni del riesame (questioni non sindacabili in sede di legittimità se la motivazione del provvedimento impugnato è adeguata e priva di evidenti illogicità); 2) vi sono elementi che differenziano strutturalmente il presente procedimento rispetto al processo "Family Gang" (diversa organizzazione, diverso ruolo e reati-fine), escludendo il bis in idem; 3) il Tribunale del riesame ha fornito argomentazioni coerenti sulla gravità indiziaria e sulle esigenze cautelari, avvalendosi anche della presunzione relativa di pericolosità ex art. 275, comma 3, c.p.p.; 4) pertanto non sussistono vizi tali da consentire l'annullamento in sede di legittimità. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.), e il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Norme richiamate
Norma che disciplina il procedimento di riesame delle misure cautelari; qui il ricorso era diretto contro l'ordinanza di riesame, ma la Corte ricorda i limiti del sindacato in Cassazione sulle valutazioni di fatto operate dal giudice del riesame
Fattispecie contestata (associazione di tipo mafioso); il Tribunale del riesame ha ritenuto sussistente la gravità indiziaria a carico del ricorrente
Richiamata in relazione ad aggravanti/elementi collegati alla fattispecie mafiosa contestata
Richiamata dal ricorrente per vizio di bis in idem rispetto al processo "Family Gang"; la Corte ha ritenuto che le due vicende presentano autonomie strutturali tali da escludere la violazione dell'art. 649
artt. 125, 273, 274, 275 c.p.p.
Richiamati nei motivi di ricorso (soprattutto art. 275 c.p.p. per la presunzione di pericolosità); la Corte richiama la presunzione relativa di pericolosità di art. 275, comma 3, e spiega che la sua esclusione richiede elementi concreti allegati dall'interessato
Stabilisce una presunzione relativa di pericolosità sociale che giustifica la misura cautelare a meno che non emergano elementi concreti e idonei alla sua esclusione (es.: tempo trascorso, rescissione dei legami con il sodalizio)
art. 611, comma 1-bis c.p.p.; art. 23, comma 8 d.l. 28/10/2020 n.137 (conv. L. 176/2020)
Richiamati riguardo alla richiesta rituale di discussione orale e alle disposizioni procedurali sull'udienza; la Corte prende atto dell'ottemperanza a tali prescrizioni
Norma che consente alla Corte di condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso; applicata per la condanna alle spese
art. 94, comma 1-ter disp. att. c.p.p.
Richiamata per gli adempimenti successivi alla pronuncia (formalità di cancelleria)
Massime di principio
- La Cassazione, in materia di misure cautelari, non revisiona il merito delle valutazioni di fatto e degli indizi se la motivazione del giudice di merito è adeguata, coerente ed esente da evidenti errori logico-giuridici.
- Per contestare efficacemente la gravità indiziaria in sede di legittimità è necessario dimostrare carenze motivazionali "prima facie" nel testo dell'ordinanza impugnata; mere contestazioni di merito sono inammissibili.
- La verifica del divieto di bis in idem richiede un confronto fattuale: se le due vicende hanno struttura, ruoli, tempi o reati-fine diversi, il divieto può non trovare applicazione.
- L'art. 275, comma 3, c.p.p. instaura una presunzione relativa di pericolosità sociale che grava sul ricorrente l'onere di confutare con elementi concreti (es.: tempo trascorso, rottura dei legami con il sodalizio) per giustificare misure meno afflittive.
- Le deduzioni difensive che si riferiscono a questioni tipicamente di merito o all'attendibilità delle fonti probatorie devono essere concretamente rappresentate al giudice del riesame (anche tramite memorie o verbalizzazione) perché possano essere valutate e poi censurate in sede successiva.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 16 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 25999/2023 del 16/06/2023
- Sentenza penale · 16 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 26001/2023 del 16/06/2023
- Sentenza penale · 16 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 26003/2023 del 16/06/2023
- Sentenza penale · 16 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 26004/2023 del 16/06/2023
- Sentenza penale · 16 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 26005/2023 del 16/06/2023
- Sentenza penale · 16 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 26007/2023 del 16/06/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →