Cassazione Penale, Sentenza n. 26001/2023 del 16/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 73 DPR 309/1990 (riqualificato dal comma 5 al comma 4): 1) censurano la mancata applicazione dell'art. 73, comma 5 (sostengono che la natura e le modalità dell'attività di cessione non sono state adeguatamente accertate e che la vicenda andava qualificata secondo il comma 5, non il comma 4); 2) contestano la carenza di motivazione e la mancata indicazione della pena base (solo il dispositivo indica la pena finale, rendendo impossibile verificare la misura della riduzione per il rito); 3) (solo per Merlino) deducono la mancata prova dell'identità dell'interlocutore nelle intercettazioni, poiché il nome usato nelle conversazioni sarebbe indeterminato tra "Max", "Massimo" o "Massimiliano".
La decisione
La Corte di Cassazione dichiara inammissibili per genericità o per difetto di specificità alcuni motivi relativi all'applicazione dell'art. 73, comma 5 e all'identificazione tramite intercettazioni; conferma l'imputazione e l'affermazione di responsabilità degli imputati (residenza irrevocabile della responsabilità). Tuttavia accoglie i ricorsi quanto al trattamento sanzionatorio: la Corte territoriale, dopo avere riqualificato il fatto ex art. 73, comma 4, ha omesso di indicare e motivare la pena base e quindi la determinazione della pena è priva di motivazione. La sentenza impugnata viene annullata limitatamente alla dosimetria delle pene e rinviata ad altra sezione della Corte d'appello di Messina per nuovo giudizio sul trattamento sanzionatorio; per il resto il ricorso è rigettato.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 4
reclusione da due a sei anni e multa da euro 5.164 a euro 77.468
La Corte ha ritenuto corretta la riqualificazione del fatto al comma 4; ha inoltre precisato la cornice edittale vigente dopo la dichiarazione di incostituzionalità di norme sopraggiunte e ha rilevato che la Corte territoriale non ha motivato la pena base rispetto a tale quadro normativo
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 5
La disposizione richiede una valutazione complessiva degli indici sintomatici (modalità di cessione, organizzazione, frequenza, debiti maturati ecc.). La Corte di merito ha ritenuto che, per i fatti contestati, prevalesse il dato quantitativo e che dunque non fosse applicabile il comma 5; i ricorrenti non hanno indicato elementi di fatto idonei a dimostrare il contrario
Quando la pena base è pari o superiore al medio edittale occorre motivazione specifica sui criteri soggettivi e oggettivi previsti dalla norma; la mancanza di tale motivazione giustifica l'annullamento della determinazione della pena
La censura sull'identificazione dell'interlocutore nelle intercettazioni deve confrontarsi con la motivazione del giudice; la Suprema Corte richiede che il ricorso affronti specificamente gli elementi probatori indicati dalla sentenza per essere ammissibile
Ai fini dell'ammissibilità dei motivi di Cassazione il ricorso deve indicare in base a quali elementi di fatto si pretende l'applicazione di norme diverse: censure generiche che non additano elementi di fatto sono inammissibili
art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020
Norma procedurale che disciplina il trattamento accelerato del ricorso (il ricorso è stato trattato ai sensi di tale disposizione)
Massime di principio
- Se la scelta tra l'art. 73, comma 4 e comma 5 DPR 309/1990 è controversa, il giudice deve valutare compiutamente tutti gli indici sintomatici indicati dal comma 5 (quantità, modalità, organizzazione, frequenza, debiti maturati ecc.) e motivare puntualmente perché prevalga l'una o l'altra fattispecie
- Le impugnazioni in Cassazione che invocano una diversa qualificazione del fatto devono indicare specificamente i fatti ed elementi probatori che giustificano quella ricostruzione; censure generiche sono inammissibili ai sensi dell'art. 581 c.p.p.
- In tema di intercettazioni, l'identificazione degli interlocutori può fondarsi su elementi circostanziali (contenuto delle conversazioni, intestazioni delle utenze, riscontri investigativi); chi contesta tale identificazione deve allegare elementi oggettivi contrari per rendere il motivo specifico e confrontabile
- La determinazione della pena deve sempre indicare e motivare la pena base: se la pena base risulta pari o superiore al medio edittale occorre motivare in concreto i criteri di valutazione ex art. 133 c.p.; l'omessa motivazione sulla pena base comporta annullamento limitato alla dosimetria
- La conferma della responsabilità sostanziale rende irrevocabile la condanna quando l'annullamento riguarda solo la quantificazione della pena; in tali casi il giudizio di rinvio riguarda esclusivamente la rivedibilità del trattamento sanzionatorio
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