Cassazione Penale, Sentenza n. 26005/2023 del 16/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha chiesto la restituzione nel termine per proporre opposizione a decreto penale di condanna (multa di Euro 11.650 emesso il 30/10/2015) per il reato continuato di omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali, sostenendo di essere venuto a conoscenza del provvedimento solo nel gennaio 2022 tramite richiesta del certificato del casellario. Ha contestato la notifica del decreto (sostiene difformità nella sottoscrizione e l'incompletezza del nominativo riportato sulla relata: "Gianni Stea" o solo "Giovanni Stea" invece di "Giovanni Francesco Stea"), ha prodotto ricevute di versamento in suo possesso, ha presentato querela contro ignoti e ha fornito una scrittura di comparazione anteriore alla data della notifica, chiedendo accertamenti peritali sulla firma.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo che il ricorrente avesse assolto al proprio onere di allegazione circa le ragioni della mancata conoscenza del provvedimento e avesse fornito elementi idonei a sollevare un'obiettiva incertezza sulla notifica (querela, scrittura di comparazione, richieste di approfondimenti peritali). La Suprema Corte ha annullato l'ordinanza del G.i.p. che aveva rigettato l'istanza di restituzione e ha rinviato il procedimento al Tribunale di Bari per un nuovo esame, con ordine di valutare le allegazioni e adottare gli eventuali accertamenti istruttori necessari.
Norme richiamate
art. 175 cod. proc. pen.
L'articolo disciplina la restituzione nel termine per proporre opposizione a decreto penale: grava sull'istante un onere di mera allegazione sulle ragioni della mancata conoscenza del provvedimento; il giudice, esercitando i poteri di accertamento, deve verificare se l'interessato non abbia avuto effettiva conoscenza e, in presenza di obiettiva incertezza e di adeguate allegazioni, disporre la restituzione del termine.
Legge 28 aprile 2014, n. 67 (modifica dell'art. 175 c.p.p.)
La modifica conferma e chiarisce l'onere di allegazione dell'istante e i poteri del giudice di verifica sull'effettiva conoscenza del provvedimento; la norma è utilizzata dalla Corte per ricordare il quadro normativo applicabile alla restituzione nel termine.
Giurisprudenza consolidata della Cassazione (Sez. 4, n. 33458/2018 Biagi; Sez. 3, n. 35443/2016 Rispoli e altri precedenti richiamati)
Secondo l'orientamento consolidato richiamato, l'istante ha un onere di allegazione (non di prova piena) e, se dalle allegazioni emerge una situazione di obiettiva incertezza sulla tempestiva conoscenza del provvedimento, il giudice deve ordinare la restituzione nel termine per l'opposizione; il rigetto senza valutare adeguatamente le allegazioni che sollevano tale incertezza è vizio che legittima l'annullamento dell'atto impugnato.
Massime di principio
- In materia di restituzione nel termine per opposizione a decreto penale, l'istante ha un onere di allegazione e non di prova piena circa le ragioni della mancata conoscenza del provvedimento.
- Se le allegazioni del ricorrente pongono una situazione di obiettiva incertezza circa la tempestiva conoscenza della notifica, il giudice è obbligato a disporre la restituzione del termine e, se necessario, ad adottare accertamenti istruttori (perizie, comparazioni, audizioni).
- La relata di notifica ha valore fidefacente ma non è intangibile: la semplice disconoscenza o la deduzione di falsità richiede tuttavia elementi che rendano credibile la contestazione e possano giustificare accertamenti; il giudice non può limitarsi a dichiarare irrilevanti tali elementi senza un esame motivato.
- La presenza di elementi concreti (es. querela, scritture di comparazione con data certa, documenti che dimostrino pagamenti contestati) può essere sufficiente ad assumere l'esistenza di un'obiettiva incertezza e ad avviare approfondimenti istruttori.
- Il rigetto dell'istanza di restituzione per mancato accertamento delle allegazioni che sollevano dubbi sulla notifica è impugnabile e può essere annullato dalla Corte di Cassazione con rinvio per nuovo esame.
- In casi simili è opportuno documentare tempestivamente: a) le ragioni concrete della mancata conoscenza, b) eventuali discrepanze nella relata di notifica (nominativo, firma), c) elementi di prova comparativa o documentale che possano giustificare perizie o ulteriori accertamenti.
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