Cassazione Penale, Sentenza n. 25999/2023 del 16/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza che confermava la condanna per detenzione ai fini di spaccio di ingente quantità di eroina. Il motivo unico dedotto in Cassazione prospettava vizi di procedimento: si contestava che alla prima udienza (31/03/2021) l'imputato fosse ancora in termini per richiedere il giudizio abbreviato perché il decreto di giudizio immediato non sarebbe stato notificato al difensore nominato l'8/01/2021 (avv. Ciro De Martino). Si sosteneva inoltre che la richiesta formulata in udienza dall'avv. Francesco Napoletano dovesse essere interpretata come domanda di ammissione al rito alternativo o, comunque, che il Tribunale avrebbe dovuto rimettere i termini per proporla, stante l'asserita omissione di notifica al difensore originario.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il decreto di giudizio immediato fosse stato regolarmente notificato (tradotto in francese all'imputato il 16/02/2021 e tramite PEC all'avv. Ciro De Martino e all'avv. Luigi Ferro il 16/17 febbraio 2021), per cui il termine di 15 giorni per proporre la richiesta di giudizio abbreviato era già decorso alla data dell'udienza del 31/03/2021. Ha inoltre precisato che l'avv. Napoletano aveva chiesto la rimessione in termini e non l'immediata ammissione al rito abbreviato, e che non sussistevano giustificazioni per la rimessione (assenza di causa di forza maggiore). Ha quindi confermato l'assenza dei presupposti per accogliere la domanda di rito alternativo. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 1
Norma sostanziale per il reato contestato: disciplina la detenzione e il traffico di stupefacenti; la sentenza applica tale norma per la condanna per detenzione ai fini di spaccio.
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 80
Norma che ricava le circostanze aggravanti/attenuanti nei reati di stupefacenti; nella vicenda sono state concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla circostanza aggravante contestata.
Stabilisce il termine di 15 giorni per proporre la richiesta di giudizio abbreviato dopo la notifica del decreto di giudizio immediato; la Corte ha ritenuto decorso tale termine.
Norme procedurali sul giudizio immediato e sulla relativa formalità; il ricorso deduceva violazioni di tali disposizioni ma la Cassazione ha ritenuto che la notifica fosse avvenuta correttamente.
Regola la rimessione in termini per formulare richieste processuali decadute; la Corte ha ritenuto che la richiesta in udienza fosse una domanda di rimessione e che non sussistessero i presupposti per accoglierla.
art. 606, comma 1, lett. c) ed e), c.p.p.
Norme sulle ragioni di ricorso per cassazione (error in procedendo e vizi della motivazione). La Corte ha richiamato i limiti dell'impugnazione, precisando che i vizi di motivazione relativi a questioni di diritto non sono sindacabili con la lett. e) se non tramite specifica deduzione di violazione di legge.
Consente alla Cassazione di condannare il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di somme in favore della Cassa delle Ammende; qui applicato per una somma di euro 3.000,00.
D.L. n.137/2020, art. 23, comma 8
Previsione normativa eccezionale sulla trattazione dei ricorsi (richiamata per motivi procedurali): stabilisce modalità di trattazione adottate nel procedimento.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo)
Principio secondo cui i vizi di motivazione indicati dall'art. 606, comma 1, lett. e), non sono denunciabili con riferimento alle sole questioni di diritto; occorre dedurre violazione di legge per ottenere sindacato in Cassazione.
Massime di principio
- La decorrenza del termine per richiedere il rito abbreviato si calcola dalla notifica del decreto di giudizio immediato; la regolare notifica alla traduzione o ai difensori nominati interrompe il diritto a proporre il rito se il termine è scaduto.
- L'erronea indicazione del cognome del difensore non impedisce automaticamente la decorrenza del termine se la cancelleria ha effettuato le necessarie verifiche e la notifica è stata poi effettuata ai difensori effettivamente nominati.
- La richiesta di 'rimessione in termini' è distinta dalla domanda di ammissione al rito abbreviato: la prima presuppone motivi che giustifichino la rimessione (es. forza maggiore), la seconda è una istanza sostanziale che deve essere proposta nei termini.
- Per ottenere la rimessione in termini occorre allegare e comprovare la ragione della decadenza; l'assenza di giustificazioni rende la rimessione inammissibile.
- In Cassazione i vizi di motivazione relativi a questioni di diritto non possono essere aggirati tramite la lett. e) se non è indicata una specifica violazione di legge; la Corte di legittimità limita il sindacato sulle questioni di diritto se non adeguatamente dedotte.
- Se il decreto è stato tradotto e notificato all'imputato personalmente, l'imputato poteva comunque proporre l'istanza di rito abbreviato personalmente; la mancata proposta per mezzo del difensore non esime dalla decadenza quando i termini sono decorso.
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