Cassazione Penale, Sentenza n. 26003/2023 del 16/06/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello che, in camera di consiglio e senza contraddittorio, ha dichiarato estinto per prescrizione il reato previsto dall'art. 176 d.lgs. n. 42/2004. Denuncia violazione di legge (artt. 129 e 469 c.p.p., ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) c.p.p.), sostenendo che il rinvio operato dall'art. 598 c.p.p. alle norme del primo grado non comprende la procedura prevista dall'art. 469 c.p.p., e che la pronuncia predibattimentale senza contraddittorio ha indebitamente soppresso un grado di giudizio e compresso la possibilità di ottenere il proscioglimento nel merito o di rinunciare alla prescrizione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha richiamato la giurisprudenza di legittimità e la sentenza della Corte costituzionale n. 111/2022 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 568, comma 4, c.p.p., nella interpretazione che renderebbe inammissibile il ricorso per cassazione contro sentenze d'appello rese in forma predibattimentale senza contraddittorio. Per tali ragioni la Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata e ha trasmesso gli atti alla Corte d'appello di Napoli perché proceda al giudizio e decida sul gravame.
Norme richiamate
Norma sostanziale inerente il possesso di beni archeologici, che costituisce il reato contestato; la sentenza d'appello aveva dichiarato l'estinzione del reato per prescrizione.
Riferimento alla norma che contempla il proscioglimento; il ricorrente chiedeva che il giudice di merito valutasse l'eventuale proscioglimento a norma di tale articolo.
Norma concernente modalità di decisione della sentenza (richiamata nella censura sul fatto che la forma predibattimentale non sarebbe coperta dal rinvio dell'art. 598 c.p.p.).
art. 606, comma 1, lett. c) c.p.p.
Fondamento dell'impugnazione per cassazione relativo alla violazione di legge dedotta dal ricorrente.
Dispositivo che rinvia alle norme del primo grado; oggetto di interpretazione nella controversia circa l'applicabilità delle procedure di cui all'art. 469 c.p.p. nelle decisioni d'appello predibattimentali.
art. 568, comma 4, c.p.p. (esaminato alla luce della Corte costituzionale)
Sentenza Corte Costituzionale n. 111 del 2022
La Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionale la interpretazione dell'art. 568, comma 4, che renderebbe inammissibile il ricorso per cassazione avverso sentenze d'appello pronunciate in forma predibattimentale e senza contraddittorio, perché tale interpretazione lede il diritto di difesa (art. 24 Cost.) e il diritto al giusto processo (art. 111 Cost.) sopprimendo di fatto un grado di giudizio.
Costituzione, artt. 24 e 111
Richiamati a fondamento dei principi di diritto di difesa e del giusto processo che giustificano l'ammissione del ricorso in cassazione contro pronunce predibattimentali che dichiarano la prescrizione senza contraddittorio.
Massime di principio
- Una sentenza di appello che dichiara l'estinzione del reato per prescrizione in forma predibattimentale e senza contraddittorio non impedisce all'imputato di proporre ricorso per cassazione: sussiste interesse ad impugnare.
- La pronuncia predibattimentale senza contraddittorio può comportare una lesione del diritto di difesa e la soppressione di un grado di giudizio; la Corte costituzionale e la Cassazione tutelano l'accesso al mezzo di impugnazione per evitare tale effetto.
- Se la corte d'appello decide la prescrizione senza valutare il merito e senza contraddittorio, la Cassazione può annullare la decisione e disporre che il giudice di merito riesamini la questione e svolga il giudizio con partecipazione delle parti.
- In situazioni simili è opportuno per la difesa sollevare specificamente la censura della decisione predibattimentale senza contraddittorio e richiamare la giurisprudenza costituzionale e di legittimità che riconosce l'interesse all'impugnazione in Cassazione.
- La facoltà dell'imputato di rinunciare alla prescrizione o di ottenere un proscioglimento nel merito può essere compressa da una decisione predibattimentale: per preservare tali opzioni è necessario che il giudice di merito si pronunci nel contraddittorio o che la decisione sia riformata su impugnazione.
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