Cassazione Penale, Sentenza n. 26007/2023 del 16/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che ha riformato l'ordinanza del GIP applicando la custodia in carcere anche per il reato di associazione per delinquere ex art. 74 d.P.R. n. 309/1990. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione: contestata l'esistenza dell'affectio societatis e degli elementi oggettivi e soggettivi dell'associazione, censurata la valutazione delle intercettazioni (lettura unilaterale e non complessiva), affermata l'assenza di accordi, cassa comune e ripartizione degli utili; si sostiene che il GIP aveva correttamente rigettato la richiesta del PM e che il Tribunale del riesame ha fatto una valutazione contraddittoria, in particolare sul profilo temporale della presunta associazione e sulla posizione specifica di Siani. Con motivi aggiunti si deducono ulteriore vizio di motivazione sul dato temporale, mancanza dell'elemento soggettivo e assenza di mezzi logistici e trasporto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame abbia fornito adeguata motivazione e si sia confrontato con le ragioni del GIP, avendo esaminato le intercettazioni e gli altri elementi (dichiarazioni, atti) e specificamente la posizione di Roberto Siani. La Corte ha richiamato il principio secondo cui, in sede di legittimità, il sindacato sul vizio di motivazione dei provvedimenti cautelari è limitato alla verifica dell'adeguatezza e della logicità delle ragioni esposte dal giudice di merito e non spetta riapprezzare i fatti. È stato inoltre rilevato che il ricorso non ha specificamente contrastato le argomentazioni dedicate a Siani contenute nell'ordinanza impugnata. L'inammissibilità si è estesa ai motivi aggiunti ex art. 585 comma 4 cod. proc. pen. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 4
Norma che disciplina reati relativi agli stupefacenti e che, nel caso concreto, è stata indicata come reato fine rispetto alla quale sono stati valutati gli indizi di partecipazione.
D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74
Prevede il reato di associazione per delinquere finalizzata ai reati di stupefacenti; la Corte ha ritenuto che il Tribunale del riesame abbia adeguatamente individuato elementi oggettivi e soggettivi costitutivi della gravità indiziaria di tale reato.
Codice di procedura penale, art. 292
Richiamato come modello strutturale cui deve conformarsi la motivazione del Tribunale del riesame: la motivazione deve argomentare i presupposti di legittimità della misura cautelare.
Codice di procedura penale, art. 546
Richiamato come riferimento al modulo motivazionale cui ispirarsi nell'adozione di provvedimenti cautelari, adattato al contenuto indiziario delle misure cautelari personali.
Codice di procedura penale, art. 585 comma 4
Stabilisce che l'inammissibilità di un motivo si estende ai motivi nuovi; la Corte ha applicato questo principio dichiarando inammissibili anche i motivi aggiunti.
Codice di procedura penale, art. 616
Consentito condannare il ricorrente al pagamento delle spese e a una somma a favore della Cassa delle Ammende; la Corte ha applicato tale norma per una sanzione equitativa di 3.000 euro.
Sezioni Unite, sentenza n. 11 del 22/03/2000 (Audino)
Principio di diritto secondo cui la Corte di Cassazione, nel sindacare i provvedimenti cautelari, verifica se il giudice di merito abbia adeguatamente motivato la gravità indiziaria secondo i canoni della logica e della normativa, senza però riesaminare i fatti come giudice di merito.
Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021 (Gregoli)
Affermato che l'interpretazione delle intercettazioni è questione di fatto rimessa al giudice di merito e sindacabile in Cassazione solo in presenza di manifesta illogicità o irragionevolezza della valutazione.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione contro una decisione del tribunale del riesame che riguarda misure cautelari è limitato: la Corte verifica soltanto l'adeguatezza e la logicità della motivazione, non riesamina i fatti.
- Le intercettazioni e la loro interpretazione costituiscono questione di fatto riservata al giudice di merito; per ottenere accoglimento in Cassazione è necessario dimostrare la manifesta illogicità o irragionevolezza della valutazione.
- Quando il tribunale del riesame riforma una decisione favorevole all'indagato è obbligato a confrontarsi esplicitamente con le argomentazioni del giudice di primo grado e a motivare in modo persuasivo la diversa valutazione; la Cassazione controllerà solo la coerenza e completezza di tale confronto.
- La mancanza di specificità nella censura sulla posizione individuale dell'imputato (non confrontare punto per punto le argomentazioni del giudice di merito riguardanti il singolo) espone il ricorso al rischio di inammissibilità.
- I motivi aggiunti non possono sanare un vizio radicale di inammissibilità del ricorso principale: se il motivo principale è inammissibile, anche i motivi sopravvenuti saranno travolti ex art. 585 comma 4 cod. proc. pen.
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