Cassazione Penale, Sentenza n. 26004/2023 del 16/06/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione articolando quattro motivi: (1) nullità per omessa/notifica irregolare dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare e del decreto che dispone il giudizio, con riferimento allo stato di detenzione dell'imputato; (2) omessa traduzione e mancata effettuazione delle ricerche presso l'Amministrazione penitenziaria, con conseguente nullità assoluta; (3) mancata notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello presso il domicilio eletto dall'imputato (Avellino, via Vallone dei Lupi n. 7/A), con notifica invece disposta/effettuata ad altro indirizzo e successiva citazione presso il difensore senza aver verificato l'inidoneità della dichiarazione di elezione di domicilio; (4) vizio nella determinazione del trattamento sanzionatorio da parte della Corte d'appello, per errato calcolo degli aumenti di pena per la continuazione e per la recidiva.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso fondato solo con riguardo al terzo motivo: ha ritenuto nulla la notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello perché eseguita senza aver previamente verificato l'insufficienza o inidoneità della elezione di domicilio, e quindi ha annullato la sentenza impugnata per questa nullità. I primi due motivi sono stati dichiarati inammissibili (per carenza di allegazione probatoria e perché l'onere di comunicare lo stato di detenzione incombe sull'imputato regolarmente citato), mentre il quarto motivo è stato assorbito dall'annullamento della decisione di merito. La Corte ha trasmesso gli atti alla Corte d'appello di Napoli perché celebri il giudizio d'appello.
Norme richiamate
Codice di procedura penale, art. 157
Disciplina l'obbligo di eseguire ricerche per reperire l'imputato; la Corte ha ritenuto che tali ricerche non erano dovute quando il rapporto processuale risultava regolarmente costituito e le notifiche iniziali erano state ritenute valide
Codice di procedura penale, art. 161, comma 4
Stabilisce la possibilità di citare l'imputato presso il difensore; la Corte ha precisato che la notifica al difensore ex art.161/4, se non preceduta dalla verifica dell'inidoneità/e insufficienza della dichiarazione di elezione di domicilio, integra una nullità assoluta
Codice di procedura penale, art. 178, comma 1, lett. c)
Individua le nullità assolute; la Corte ha valutato le censure invocate alla luce dei requisiti di specificità e prova della nullità
Codice di procedura penale, art. 179
Prevede la rilevabilità d'ufficio delle nullità assolute; la Corte ha ricordato l'onere di allegazione degli atti da parte del ricorrente per dimostrare la nullità
Codice di procedura penale, art. 419 e art. 429
Norme relative alla istruttoria e alla costituzione del fascicolo per il dibattimento; richiamate nella discussione sulla documentazione delle notifiche dell'udienza preliminare
Codice di procedura penale, art. 156 e art. 420-ter
Richiamati nei motivi relativi alla traduzione e alla regolarità della procedura; la Corte li ha esaminati per valutare l'obbligo di ricerche e la possibilità di rinnovazione dell'istruttoria
Codice di procedura penale, art. 533, comma 2
Norma richiamata in relazione al procedimento d'appello e alla determinazione della pena, oggetto della censura assorbita
Codice penale, art. 81
Principio della determinazione della pena e della continuazione; citato nel motivo relativo al calcolo del trattamento sanzionatorio
Codice penale, artt. 110, 112, 635, 582
Norme sostanziali relative ai reati per i quali è stata pronunciata la responsabilità dell'imputato e che hanno inciso sulla determinazione della pena in primo e secondo grado
Legge 13 dicembre 1989, n. 401, art. 6-bis, comma 1
Norma sostanziale richiamata come reato più grave individuato in sede di calcolo complessivo della pena
Codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. b) e c) (ricorso per cassazione)
Individua i motivi di impugnazione in Cassazione; il ricorso è stato esaminato nei limiti di tali censure
Giurisprudenza delle Sezioni Unite (es. Sez. U. n. 7635 del 30/09/2021, dep. 2022 Costantino)
Sez. U. n. 7635 del 30/09/2021, dep. 2022
Principio secondo cui la mancata comunicazione dello stato di detenzione da parte dell'imputato regolarmente citato, se non desumibile dagli atti, non rende automaticamente invalida la precedente attività processuale; è onere dell'imputato segnalare tempestivamente lo stato di restrizione
Giurisprudenza di legittimità su notifica al difensore e nullità (es. Sez. 2, n. 11632 del 09/01/2019 e Sez. 6, n. 50016 del 10/12/2015)
Costante orientamento che la notifica al difensore ex art.161/4, se non preceduta da verifica dell'inefficacia dell'elezione di domicilio, determina nullità assoluta della citazione
Massime di principio
- Se l'imputato ha eletto domicilio validamente, le notificazioni successive devono essere eseguite presso quell'indirizzo; la loro omissione può determinare nullità assoluta della citazione
- La notificazione al difensore ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen. senza aver prima accertato l'inidoneità della elezione di domicilio dell'imputato integra una nullità assoluta che incide sulla validità del giudizio d'appello
- Quando l'imputato è stato regolarmente citato in stato di libertà e dichiarato contumace, grava su di lui l'onere di comunicare tempestivamente il sopravvenuto stato di detenzione; in mancanza la contestazione successiva della regolarità del processo è generalmente inammissibile
- Per contestare la nullità di notifiche o udienze è necessario allegare e documentare gli atti che provino l'irregolarità; censure generiche e prive di documentazione probatoria sono destinate a essere dichiarate inammissibili
- Se la Corte di Cassazione accerta una nullità di notifica relativa al giudizio d'appello che incide sul contraddittorio, può annullare la sentenza impugnata e disporre la celebrazione del giudizio di appello da parte della Corte territoriale
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