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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24891/2023 del 21/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia riguarda il rimborso di un credito IVA maturato nell'anno 2004 e inizialmente esposto nella dichiarazione relativa al 2006, poi utilizzato in detrazione negli anni successivi e infine eliminato con dichiarazione integrativa del 2011, dopo la contestazione del credito da parte dell'Ufficio. La società aveva chiesto il rimborso nel 2013; l'Agenzia sosteneva che tale istanza fosse tardiva, perché il credito non sarebbe stato tempestivamente richiesto a rimborso entro il termine biennale di cui all'art. 21 d.lgs. n. 546/1992, e perché la precedente dichiarazione integrativa e l'uso in detrazione sarebbero stati incompatibili con una successiva domanda restitutoria. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione l'Agenzia ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 21, comma 2, d.lgs. n. 546/1992 e degli artt. 19 e 30 d.P.R. n. 633/1972, insistendo sulla decadenza dal diritto al rimborso e sulla non idoneità della mera esposizione del credito in dichiarazione a valere come richiesta di rimborso.

La decisione

La Corte ha ritenuto ammissibile il ricorso dell'Agenzia, ma lo ha rigettato nel merito. Ha affermato che la comunicazione del credito IVA effettuata dal commissario straordinario con la dichiarazione del 1.10.2007, presentata entro il termine biennale decorrente dal 30.9.2005, esprimeva la volontà di non perdere il credito e valeva come richiesta di rimborso. In presenza della procedura di amministrazione straordinaria, assimilata sotto questo profilo alla procedura concorsuale fallimentare, la compensazione del credito IVA con debiti erariali successivi non era praticabile; di conseguenza, il diritto al rimborso non era soggetto al termine decadenziale biennale dell'art. 21 d.lgs. n. 546/1992, ma al solo termine ordinario di prescrizione decennale. La decisione impugnata è stata quindi confermata, con soccombenza dell'Agenzia e regolazione delle spese in base all'esito finale del giudizio.

Norme richiamate

  • art. 21, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992

    il termine biennale di decadenza non si applica quando la richiesta di rimborso del credito IVA sia stata tempestivamente esercitata in dichiarazione come manifestazione della volontà di non perdere il credito; in tal caso opera solo la prescrizione ordinaria decennale.

  • artt. 19 e 30 d.P.R. n. 633 del 1972

    disciplinano la detrazione e il rimborso IVA; la Corte ribadisce che, nei casi in cui la compensazione non sia più praticabile, la richiesta di rimborso del credito IVA segue il regime del rimborso e non resta preclusa dal mero utilizzo/indicazione del credito in dichiarazione.

  • art. 74-bis d.P.R. n. 633 del 1972

    la dichiarazione del curatore/commissario relativa alle operazioni anteriori all'apertura della procedura concorsuale è equiparata alla dichiarazione di cessazione di attività e fa sorgere il diritto al rimborso dell'eccedenza IVA.

  • art. 2946 c.c.

    una volta tempestivamente esercitato il diritto al rimborso, esso resta soggetto al termine ordinario di prescrizione decennale.

  • art. 3, comma 3, d.l. n. 347 del 2003

    l'ammissione all'amministrazione straordinaria comporta lo spossessamento del debitore e l'affidamento della gestione al commissario straordinario.

  • art. 56 l. fall.

    la compensazione in sede concorsuale presuppone l'anteriorità delle opposte posizioni creditorie rispetto all'apertura della procedura; non è consentita compensazione tra credito IVA pregresso e debiti erariali sorti nella procedura.

  • art. 42 l. fall.

    richiamato come effetto dello spossessamento conseguente all'apertura della procedura concorsuale.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    norma processuale posta a fondamento del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.

Massime di principio

  • Nel regime IVA delle procedure concorsuali, la dichiarazione del curatore o del commissario relativa alle operazioni anteriori all'apertura della procedura può valere come esercizio tempestivo del diritto al rimborso del credito, se da essa risulta in modo inequivoco la volontà di non perdere il credito medesimo.
  • Quando la compensazione del credito IVA non sia più praticabile per effetto della procedura concorsuale o della cessazione dell'attività, la domanda di rimborso non è assoggettata al termine biennale dell'art. 21 d.lgs. n. 546/1992, ma al solo termine ordinario di prescrizione decennale.
  • In materia concorsuale, il credito IVA maturato prima dell'apertura della procedura è giuridicamente autonomo rispetto ai debiti sorti dopo l'apertura; perciò non può essere compensato con obbligazioni della massa insorte successivamente.
  • La mera indicazione del credito in dichiarazione, in un contesto in cui la compensazione non è ulteriormente possibile, può integrare una richiesta di rimborso, purché l'atto esprima chiaramente la volontà di conservare e recuperare il credito.
  • Le regole in tema di IVA dettate per il fallimento si applicano, per quanto compatibili, anche all'amministrazione straordinaria, stante la natura concorsuale della procedura e lo spossessamento del debitore a favore del commissario straordinario.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiLiquidazione giudiziale
RamiTributiFallimentare / Crisi d'impresa
IstitutiOnere della provaPrescrizione

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