Sentenza del 22/07/2025 n. 20731 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l’avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2008, emesso dall’Agenzia delle Entrate di Milano a seguito di indagini bancarie e di un questionario, senza accessi o verifiche presso i locali del contribuente. L’avviso recuperava maggiori importi a titolo di Irpef, addizionale comunale e addizionale regionale, oltre a sanzioni e interessi. La CTR aveva annullato l’atto per mancato rispetto del contraddittorio endoprocedimentale e del termine previsto dall’art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente, assorbendo le altre questioni. L’Agenzia ha censurato tale decisione, sostenendo che, per un accertamento “a tavolino” relativo a imposte dirette, non esiste un obbligo generalizzato di contraddittorio preventivo in assenza di una specifica previsione di legge. A.A. aveva inoltre eccepito l’inammissibilità o improcedibilità del ricorso per vizi di notificazione, errore nell’indicazione della sentenza, tardività e carenza d’interesse.
La decisione
La Corte ha respinto le eccezioni preliminari del contribuente: la notificazione al domicilio eletto nei gradi di merito era valida; il numero errato della sentenza nel frontespizio era un mero errore materiale, rettificato, mentre gli altri riferimenti identificavano correttamente la decisione; il ricorso era tempestivo. Ha inoltre chiarito che l’assorbimento delle questioni non esaminate dalla CTR non comporta un giudicato implicito sul loro accoglimento o rigetto, e che la statuizione sulle spese, accessoria, non passa autonomamente in giudicato. Nel merito, ha accolto l’unico motivo dell’Agenzia: per l’accertamento “a tavolino” relativo a imposte dirette, in mancanza di accesso presso i locali del contribuente e di una specifica disposizione normativa, non sussiste un obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale. La sentenza della CTR è stata cassata con rinvio alla CGT di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, perché esamini gli ulteriori motivi d’appello e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità. Non è stata quindi decisa definitivamente la legittimità sostanziale dell’accertamento né l’esito delle altre contestazioni.
Norme richiamate
Art. 17, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992
Nel contenzioso tributario, infatti, alla luce della disciplina dell'art. 17, comma secondo, del D.Lgs. n. 546 del 1992, l'elezione di domicilio, una volta effettuata dal contribuente, conserva efficacia anche nei successivi gradi di giudizio.
L’elezione di domicilio effettuata dal contribuente nel processo tributario mantiene efficacia nei successivi gradi; il ricorso per cassazione può quindi essere notificato presso quel domicilio, senza una nuova notificazione personale.
Art. 12, comma 7, della Legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente)
Quanto, invece, alle imposte dirette - oggetto della fattispecie in esame -, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, non è rinvenibile, nella legislazione nazionale vigente ratione temporis, un analogo generalizzato vincolo, sicché esso sussiste solo per le ipotesi in cui risulti specificamente sancito (Cass., Sez. U., 9 dicembre 2015, n. 24823). Nel caso di specie, come visto, non risulta eseguito alcun accesso presso la sede del contribuente, per cui non osta alla legittimità dell'avviso l'assenza di contraddittorio.
Per le imposte dirette, il contraddittorio preventivo non è un obbligo generalizzato. La garanzia prevista dall’art. 12, comma 7, opera nei casi contemplati dalla legge, tra cui le verifiche svolte mediante accesso nei locali del contribuente; non determina invece, da sola, l’illegittimità di un accertamento “a tavolino”.
Art. 32, comma 1, n. 7, del D.P.R. n. 600/1973
La disposizione è indicata nel motivo di ricorso in combinato disposto con l’art. 12, comma 7, ma la Corte non ne offre una specifica interpretazione né la applica autonomamente ai fini della decisione.
Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È la norma processuale in base alla quale l’Agenzia ha denunciato la violazione di legge commessa dalla CTR; la Corte accoglie la censura relativa all’interpretazione dell’art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente.
Massime di principio
- Per un accertamento “a tavolino” relativo a imposte dirette, l’omesso contraddittorio preventivo non comporta di per sé l’annullamento dell’avviso: occorre una specifica previsione normativa che lo imponga.
- Il principio non va esteso automaticamente agli accertamenti preceduti da accessi, ispezioni o verifiche nei locali del contribuente, né alle diverse ipotesi per le quali una norma preveda espressamente il contraddittorio.
- Quando il giudice d’appello dichiara assorbite le altre questioni, queste non si intendono implicitamente accolte o respinte: se la decisione principale viene cassata, possono essere esaminate nel giudizio di rinvio.
- Nel processo tributario, il domicilio eletto conserva efficacia nei gradi successivi; inoltre, un errore materiale nell’indicazione della sentenza non rende necessariamente inammissibile il ricorso se la decisione è comunque identificabile e il ricorso è tempestivo.
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