Sentenza del 22/07/2025 n. 20557 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
SLOC ha impugnato in cassazione la sentenza della CTR dell’Emilia-Romagna che aveva confermato il rigetto del ricorso contro l’accertamento relativo a IVA e altre imposte per il 2016. Tra i dodici motivi, ha contestato in particolare la motivazione apparente o insufficiente della sentenza e la mancata spiegazione degli elementi che avrebbero consentito di qualificare KB Petrols Srl, società italiana acquirente dei prodotti, come stabile organizzazione occulta di SLOC. Ha inoltre censurato, tra l’altro, l’imputazione a SLOC dell’evasione IVA di KB Petrols, la competenza territoriale dell’Ufficio di Modena e la violazione del contraddittorio; tali ulteriori motivi non sono stati esaminati perché assorbiti.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo, il secondo e il quarto motivo, relativi ai vizi della motivazione, e ha dichiarato assorbiti gli altri. Ha rilevato che la CTR non aveva chiarito perché i prezzi praticati nelle successive vendite fossero anomali né indicato gli elementi fattuali necessari a dimostrare che KB Petrols fosse una stabile organizzazione di SLOC. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione. Non vi è stata una decisione definitiva sull’esistenza della stabile organizzazione o sulla debenza delle imposte.
Norme richiamate
la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da "error in procedendo", quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture
La motivazione deve rendere riconoscibile il percorso logico e fattuale che conduce alla decisione. È nulla se le argomentazioni, pur formalmente presenti, non consentono di comprendere perché il giudice abbia deciso in quel modo.
La presenza del soggetto non residente deve essere incardinata nel territorio dell'altro Stato contraente (c.d. elemento materiale od oggettivo), dotata di una certa stabilità e caratterizzata da un certo grado di permanenza in ragione della attività esercitata, capace, anche solo in via potenziale, di produrre reddito, con un'attività autonoma rispetto a quella svolta dalla società madre (c.d. elemento dinamico o funzionale); la sussistenza in concreto di tali requisiti va riscontrata dal giudice del merito
Per le imposte dirette la stabile organizzazione richiede una presenza radicata e sufficientemente stabile nel territorio, un’attività esercitata tramite tale struttura e la verifica concreta dei requisiti da parte del giudice. La sola relazione commerciale o gestionale allegata non sostituisce l’accertamento degli elementi costitutivi.
Art. 11 del Regolamento di esecuzione UE n. 282/2011
la "stabile organizzazione" designa qualsiasi organizzazione, diversa dalla sede dell'attività economica di cui all'articolo 10 del presente regolamento, caratterizzata da un grado sufficiente di permanenza e una struttura idonea in termini di mezzi umani e tecnici atti a consentirle di fornire i servizi di cui assicura la prestazione
Ai fini IVA occorrono una permanenza sufficiente e mezzi umani e tecnici idonei a rendere possibile l’attività rilevante. Il giudice deve individuare concretamente tali risorse e la loro funzione: non basta affermare che una società italiana sia controllata, eterodiretta o collegata a un soggetto estero.
Art. 192-bis della Direttiva 2006/112/CE
un soggetto passivo che dispone di una stabile organizzazione nel territorio di uno Stato membro in cui è debitore di imposta si considera soggetto passivo non stabilito nel territorio di tale Stato membro qualora (...) la cessione di beni o prestazione di servizi è effettuata senza la partecipazione di una sede del cedente o del prestatore di servizi situata nello Stato membro in questione
La presenza di una stabile organizzazione non comporta automaticamente che essa abbia partecipato alla singola operazione. Occorre verificare il coinvolgimento della struttura nella cessione o prestazione interessata, secondo i criteri IVA applicabili.
Art. 7, comma 1, lett. d), del D.P.R. 633/1972
L'esistenza in Italia di una stabile organizzazione di beni e personale ("mezzi umani e tecnici" art. 11 Reg. n. 282/2011 cit.) di un soggetto non residente (che abbia il centro dei propri interessi strategici al di fuori del territorio dello Stato), idonea a fornire i servizi di cui assicura la prestazione (art. 7, comma 1, lett. d) "limitatamente alle operazioni da essa rese o ricevute", radica, quindi, in Italia la soggettività di tale organizzazione ai fini impositivi IVA
La soggettività IVA italiana della stabile organizzazione riguarda le operazioni da essa rese o ricevute. È quindi necessario collegare la struttura e i suoi mezzi alle specifiche operazioni oggetto di imposizione.
Massime di principio
- Per qualificare una società residente come stabile organizzazione di un soggetto estero non è sufficiente richiamare rapporti commerciali, prezzi di rivendita, coincidenze gestionali o un presunto controllo: occorrono fatti specifici che dimostrino i requisiti previsti per la stabile organizzazione secondo il tributo considerato.
- Ai fini IVA la stabile organizzazione richiede una struttura con sufficiente permanenza e mezzi umani e tecnici idonei; inoltre, per imputarle una determinata operazione, va chiarito il collegamento operativo tra tale struttura e l’operazione stessa.
- La motivazione della decisione deve spiegare perché gli elementi accertati dimostrino i requisiti giuridici applicati. Circostanze commerciali ordinarie, come la rivendita a un prezzo superiore al costo, non provano da sole un’irregolarità o una frode.
- La cassazione per motivazione insufficiente non decide necessariamente il merito della pretesa tributaria: se la causa è rinviata, il giudice di rinvio deve riesaminare i fatti e motivare la decisione; le questioni assorbite restano da valutare nei limiti consentiti dal giudizio di rinvio.
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