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Sentenza

Sentenza del 22/07/2025 n. 20733 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

A.A. aveva impugnato la comunicazione di presa in carico relativa a un avviso di accertamento esecutivo notificato il 17 dicembre 2013, lamentando la differenza tra gli importi indicati nei due atti, l’insufficiente motivazione e la violazione degli artt. 7 e 10 dello Statuto del contribuente. Dopo il rigetto del ricorso in primo grado, aveva appellato; la CTR Lombardia aveva rigettato il gravame, rilevando che l’avviso presupposto era stato annullato e che la comunicazione di presa in carico non era autonomamente impugnabile. In Cassazione il contribuente ha proposto sei motivi: contestata la decisione nonostante l’annullamento dell’atto presupposto; impugnabilità della comunicazione; difetto di motivazione e violazione dello Statuto; omessa pronuncia su tali questioni; omesso esame di un fatto decisivo.

La decisione

La Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la valutazione della CTR, da intendersi come decisione sulla soccombenza virtuale ai fini delle spese, poiché l’annullamento dell’accertamento presupposto aveva fatto venir meno la possibilità di procedere all’esecuzione. Ha confermato che la comunicazione di presa in carico non è autonomamente impugnabile: informa del trasferimento della gestione della riscossione, ma non ha efficacia provvedimentale né modifica la situazione giuridica del destinatario; inoltre, nel caso concreto, l’accertamento era stato notificato e impugnato. I motivi terzo e quarto sono stati assorbiti; il quinto è stato dichiarato inammissibile perché contraddittorio rispetto alle censure di omessa pronuncia già formulate; il sesto è stato dichiarato inammissibile per mancata individuazione del fatto storico decisivo. Le spese di legittimità sono state poste a carico del ricorrente: 200 euro per esborsi e 7.800 euro per compensi in favore dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, oltre accessori, e 5.000 euro per compensi in favore dell’Agenzia delle Entrate, oltre spese prenotate a debito. È stato inoltre disposto, ove dovuto, il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19

    l'elencazione degli atti impugnabili, contenuta nell' art. 19 , primo comma, del D.Lgs. n. 546/1992 , non deve intendersi tassativa quanto al novero dei provvedimenti nominativamente individuati, bensì all'indicazione delle relative categorie in relazione agli effetti giuridici che producono

    L’impugnabilità si valuta in base agli effetti giuridici dell’atto e alla categoria cui appartiene, non soltanto alla sua denominazione. La comunicazione di presa in carico, non avendo natura provvedimentale né effetti modificativi della posizione del contribuente, non è autonomamente impugnabile.

  • Codice di procedura civile, art. 112

    ricorre la violazione dell’ articolo 112 cod. proc. civ. quando manchi del tutto la pronuncia del giudice del merito (cd. omessa pronuncia) sulla domanda (o su un capo di essa) o su un’eccezione ritualmente proposte

    L’omessa pronuncia ricorre solo quando il giudice non adotta alcuna decisione, neppure implicita, sulla domanda o sull’eccezione. Se la questione è stata esaminata, ma la decisione è contestata come giuridicamente errata, non si tratta di omessa pronuncia.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 5

    per fatto storico decisivo deve intendersi innanzitutto un fatto (inteso nella sua accezione storico-fenomenica e, quindi, non un punto o un profilo giuridico) principale o secondario, che sia processualmente esistente, in quanto allegato in sede di merito dalle parti ed oggetto di discussione tra le parti, che risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali e che, se preso in considerazione, avrebbe determinato una decisione diversa

    La censura per omesso esame deve indicare un fatto storico, allegato e discusso nel merito, la cui considerazione avrebbe potuto determinare un esito diverso. Non è sufficiente richiamare genericamente un’omissione o indicare una questione giuridica.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, commi 1-bis e 1-quater

    Ai sensi dell' art. 13 , comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002 , inserito dall' art. 1 , comma 17 della L. n. 228 del 2012 , la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

    Quando sussistono i presupposti processuali previsti dalla norma per il rigetto dell’impugnazione, il ricorrente deve versare un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

Massime di principio

  • Una comunicazione di presa in carico che si limiti a informare il contribuente del passaggio della gestione del credito all’ente di riscossione, senza imporre autonomamente un obbligo o modificare la sua posizione giuridica, non è di regola autonomamente impugnabile. Occorre contestare l’atto che fonda la pretesa, salvo che la comunicazione produca effetti provvedimentali autonomi.
  • Se l’atto presupposto viene annullato durante il giudizio, può venir meno l’interesse pratico a contestare l’atto meramente informativo o consequenziale, poiché non si può procedere alla riscossione sulla base del presupposto annullato.
  • La soccombenza virtuale consente al giudice, quando il giudizio perde utilità per un fatto sopravvenuto, di valutare le ragioni delle parti allo stato degli atti ai fini della regolazione delle spese. La formulazione del dispositivo va letta insieme alla motivazione, se questa chiarisce che la decisione riguarda la sopravvenuta carenza d’interesse.
  • Per denunciare omessa pronuncia bisogna sostenere che il giudice abbia completamente ignorato una domanda o un’eccezione; se invece si riconosce che la questione è stata decisa, ma si contesta la correttezza della decisione, la censura deve essere formulata come errore di diritto o vizio pertinente, senza prospettare contemporaneamente l’omissione.
  • Il motivo di ricorso per cassazione relativo all’omesso esame deve individuare con precisione il fatto storico controverso, dimostrare che fu allegato e discusso e spiegare perché, se esaminato, avrebbe potuto cambiare la decisione.

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