Sentenza del 21/07/2025 n. 20476 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
ADER ha dedotto, con un unico motivo, violazione e falsa applicazione degli artt. 2943 e 2945 c.c. e degli artt. 19 e 21 del D.Lgs. n. 546/1992. Ha censurato la decisione d’appello per non aver attribuito efficacia preclusiva agli avvisi di intimazione notificati il 19 ottobre 2007 e il 4 maggio 2015, rimasti non impugnati, e per non aver considerato l’interruzione della prescrizione derivante dagli atti di pignoramento presso terzi, incluso quello n. 238/2016 notificato il 22 giugno 2016. La controversia riguardava sanzioni e interessi, assoggettati al termine quinquennale; ADER sosteneva inoltre che dovessero considerarsi le sospensioni dei termini previste durante l’emergenza pandemica.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, cassato la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia e rinviato alla stessa Corte, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese. Ha stabilito che l’intimazione di pagamento prevista dall’art. 50 del D.P.R. n. 602/1973 è un atto tipico e necessariamente impugnabile ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992: se non contestata entro il termine decadenziale, consolida la pretesa e impedisce di eccepire la prescrizione maturata prima della sua notifica. Nel caso concreto, l’intimazione del 4 maggio 2015 non era stata impugnata e la pretesa si era quindi cristallizzata a quella data. Per verificare se la prescrizione quinquennale di sanzioni e interessi fosse poi maturata occorre considerare gli atti successivi: il pignoramento n. 343/2015 del 22 ottobre 2015, seguito dall’opposizione del contribuente e dalla sospensione della prescrizione fino alla conclusione del relativo giudizio il 18 marzo 2019; il pignoramento n. 238/2016 del 22 giugno 2016; e l’intimazione impugnata, notificata il 2 marzo 2022. Va inoltre computata la sospensione dei termini dall’8 marzo 2020 al 31 agosto 2021. La Corte di rinvio dovrà decidere applicando tali principi.
Norme richiamate
Art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992
L'intimazione di pagamento di cui all' art. 50 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 del 1973 costituisce atto rientrante nel novero di quelli tassativamente elencati all' art.19 , D.Lgs. n. 546/1992 , dovendo essere ricondotto all'avviso di mora. Esso dunque, ove non impugnato nei termini decadenziali, determina la cristallizzazione della pretesa impositiva, e in particolare preclude al contribuente di eccepire la prescrizione compiutasi anteriormente allo spirare dell'anzidetto termine
L’intimazione di pagamento ex art. 50 del D.P.R. n. 602/1973 è assimilata all’avviso di mora previsto dall’art. 19. È quindi un atto necessariamente impugnabile; se il contribuente non lo impugna tempestivamente, la pretesa in esso contenuta si consolida e non possono più essere dedotti fatti estintivi, come la prescrizione, maturati prima della scadenza del termine per impugnarlo.
Art. 50, comma 2, del D.P.R. n. 602/1973
Non può allora dubitarsi che si tratti del medesimo atto e che, di conseguenza, l'avviso di cui all' art. 50 D.P.R. n. 602 del 1973 è riconducibile all'avviso di mora cui fa riferimento l' art. 19 , comma 1, lett. e) D.Lgs. n. 546 del 1992.
L’avviso che intima il pagamento prima dell’esecuzione forzata, quando questa non sia iniziata entro un anno dalla notifica della cartella, corrisponde per funzione all’avviso di mora e rientra tra gli atti impugnabili in materia tributaria.
Orbene nella specie oggetto di controversia è solo l'obbligazione derivante dalle sanzioni e dagli interessi, che la stessa ADER riconosce essere assoggettata al termine di prescrizione di cinque anni, di cui all'art. 2948, num. 4, cod. civ.
Per le somme controverse in questa causa, costituite da sanzioni e interessi, opera la prescrizione quinquennale. Il suo decorso va però valutato tenendo conto degli atti interruttivi e delle sospensioni applicabili, e non può essere eccepita per il periodo anteriore a un’intimazione tipica non impugnata, una volta consolidata la pretesa.
Art. 68, comma 4-bis, del D.L. n. 18/2020, in relazione all’art. 12 del D.Lgs. n. 159/2015
L'ultimo atto interruttivo è poi costituito dalla notifica dell'avviso di intimazione qui impugnato, in data 2 marzo 2022, ma occorre altresì tener conto della sospensione dei termini di cui all' art. 68 , comma 4-bis, D.L. n. 18/20 , che infatti ha disposto la sospensione dei termini di prescrizione dall'otto marzo 2020 al 31 agosto 2021 per il richiamo operato dalla citata disposizione all' art. 12 , D.Lgs. n. 159/2015 .
Nel calcolo della prescrizione rileva la sospensione emergenziale dei termini dal 8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, prevista dall’art. 68, comma 4-bis, del D.L. n. 18/2020 tramite il richiamo all’art. 12 del D.Lgs. n. 159/2015.
Successivamente venne notificato atto di pignoramento dei crediti verso terzi, n. 343/2015, in data 22.10.2015, concernente le sole cartelle di pagamento nn. (------) e (------), atto poi opposto dal contribuente in data 15.01.2016, con conseguente sospensione del decorso del termine di prescrizione fino alla conclusione del giudizio di opposizione avvenuta il 18.03.2019.
Gli atti interruttivi della prescrizione e la sospensione del suo decorso devono essere considerati nella ricostruzione del termine: nel caso descritto, il pignoramento seguito da opposizione ha comportato la sospensione della prescrizione fino alla conclusione del relativo giudizio.
Massime di principio
- Quando un atto di riscossione è riconducibile a uno degli atti tipici elencati dall’art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992, il contribuente deve impugnarlo entro il termine previsto. Se resta incontestato, la pretesa si consolida e non è più possibile far valere, contro quell’atto, la prescrizione maturata prima della sua notifica.
- La mancata impugnazione non impedisce di valutare la prescrizione maturata successivamente: occorre ricostruire la successione degli atti interruttivi e degli eventuali periodi di sospensione.
- Per sanzioni e interessi tributari opera il termine quinquennale indicato dall’art. 2948, n. 4, c.c.; nel calcolarlo vanno considerate le sospensioni del termine e gli effetti degli atti di riscossione e delle eventuali opposizioni.
- L’intimazione di pagamento prevista dall’art. 50 del D.P.R. n. 602/1973 va qualificata in base alla sua funzione, non alla sola denominazione: essendo equivalente all’avviso di mora, è un atto tipico e necessariamente impugnabile.
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