Cassazione Penale, Sentenza n. 37518/2025 del 18/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di convalida del D.A.Spo. fuori contesto adottato dal Questore in data 17/02/2025 (divieto di accesso alle manifestazioni sportive e obbligo di presentazione all'autorità di P.S. per anni 6, ridotti a 5 dal GIP). Il ricorrente ha dedotto: (i) violazione di legge per errata applicazione dell'art. 6, comma 1, lett. c) L. 401/89 e del D.L. 122/1993 (contestazione del reato posto a base del D.A.Spo.: confusione tra ipotesi di cui all'art.2, comma 1 e comma 2 del D.L. 122/1993 e art.5 L. 645/1952); (ii) vizio procedurale e di motivazione: erronea identificazione, insussistenza del fatto-o del reato postulato, mancanza di necessità e urgenza (provvedimento adottato oltre un anno dopo la manifestazione), valutazione irragionevole della pericolosità, e soprattutto violazione del diritto di difesa per mancata considerazione sostanziale della memoria difensiva depositata nei termini (48 ore). Sono altresì contestate l'eccessività della durata dell'obbligo di presentazione e l'irrilevanza delle deduzioni difensive nella motivazione del GIP.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il secondo motivo (vizio procedurale e violazione del diritto di difesa): il GIP, pur avendo ricevuto la memoria difensiva, non ha dato conto delle deduzioni difensive e ha adottato una motivazione meramente formale e pre-stampata. La giurisprudenza di legittimità impone al giudice della convalida il dovere di esaminare concretamente le deduzioni cartolari e di motivare sull'esistenza dei presupposti di necessità, urgenza, pericolosità concreta e sull'ascrivibilità delle condotte al soggetto. La lesione del diritto di difesa ha comportato l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e la dichiarazione di inefficacia del provvedimento del Questore del 5/2/2025 limitatamente all'obbligo di presentazione. La censura di violazione di legge (primo motivo) è stata assorbita dal più ampio vizio procedurale accertato.
Norme richiamate
Legge 13 dicembre 1989, n. 401, art. 6, comma 1, lett. c)
Disciplina del D.A.Spo. "fuori contesto": legittima un provvedimento nei confronti di chi risulti denunciato o condannato, anche con sentenza non definitiva, nel corso dei cinque anni precedenti, per taluni reati espressamente indicati (tra cui reati contro l'ordine pubblico, delitti di comune pericolo mediante violenza, ecc.)
La Corte richiama che la norma limita tassativamente l'ambito di applicazione del D.A.Spo. "fuori contesto" ai soggetti denunciati/condannati per i reati elencati nei cinque anni precedenti; in ogni caso la convalida giudiziale deve verificare l'esistenza concreta dei presupposti sanciti dalla norma (ascrivibilità della condotta e sussistenza degli elementi indicati).
Decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, art. 2, comma 1
"Chiunque, in pubbliche riunioni, compia manifestazioni esteriori od ostenti emblemi o simboli propri o usuali delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui all'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, è punito con la pena della reclusione fino a tre anni e con la multa..."
La norma incrimina manifestazioni esteriori riconducibili a organizzazioni proibite; la Corte osserva che l'accertamento della corrispondenza tra la condotta contestata e la fattispecie normativa è elemento che deve essere valutato dal giudice della convalida, ma nel caso concreto la questione non è stata risolta sul merito a causa del vizio procedurale.
Legge 20 giugno 1952, n. 645, art. 5
Richiamata quale possibile base del deferimento (propugnazione di comportamenti riconducibili a fattispecie connesse al reato di apologia o manifestazioni esteriori), va interpretata nel contesto della necessità di comprovati elementi indiziari prima di sostenerne la funzionalità a provvedimenti preventivi come il D.A.Spo.
Codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. b) ed e)
Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione; sono citate perché il ricorrente ha dedotto violazione di legge (lett. b) e manifesta illogicità della motivazione o mancanza di motivazione (lett. e) dell'ordinanza impugnata.
Codice di procedura penale, art. 415-bis
Riferimento dell'atto di deferimento contenuto negli atti di polizia; utile per la verifica dell'elemento di notizia di reato che ha sorretto l'adozione del provvedimento amministrativo.
Massime di principio
- La convalida giudiziale dell'obbligo di presentazione (D.A.Spo.) è limitata ma richiede un controllo pieno e motivato: il giudice deve valutare concretamente la sussistenza dei presupposti di legittimità (necessità, urgenza, pericolosità attuale, ascrivibilità della condotta).
- Il termine per depositare memorie difensive è di 48 ore dalla notifica; se il difensore deposita deduzioni nei termini, il giudice è obbligato a prenderle in considerazione e a motivare specificamente il rigetto o la condivisione di tali deduzioni; la mera menzione formale del deposito non è sufficiente.
- La mancata considerazione sostanziale delle deduzioni difensive determina nullità dell'ordinanza di convalida e, per vizio procedurale, può comportare l'annullamento senza rinvio e la perdita di efficacia della misura limitativa (almeno per l'obbligo di presentazione).
- Il D.A.Spo. "fuori contesto" va applicato nei limiti tassativi previsti dalla legge: occorre che la persona sia denunciata o condannata per i reati espressamente elencati nei termini temporali prescritti; la ricostruzione del fatto che giustifica il provvedimento non può essere generica.
- Se il provvedimento amministrativo è adottato molto tempo dopo l'evento contestato, questo può incidere negativamente sulla valutazione di urgenza e necessità; la tempistica è elemento rilevante nella verifica di legittimità.
- Il giudice della convalida può ridurre la durata della misura se la ritiene eccessiva, ma anche tale riduzione deve essere adeguatamente motivata; una motivazione meramente pre-stampata non è sufficiente.
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