Sentenza n. 552/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata o parziale esecuzione della sentenza civile definitiva che riconosceva la retribuzione professionale docente e condannava il Ministero al pagamento di euro 2.946,48 oltre interessi legali
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto azione di ottemperanza ai sensi dell’art. 112 c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Palmi, passata in giudicato e notificata al Ministero, con la quale era stato riconosciuto il diritto alla retribuzione professionale docente per il servizio svolto con supplenze brevi e saltuarie e disposto il pagamento di euro 2.946,48, oltre interessi legali dalla scadenza dei singoli ratei al saldo. Il Ministero, dopo la proposizione del ricorso, ha corrisposto soltanto euro 2.676,40 lordi, senza versare integralmente quanto dovuto e senza corrispondere gli interessi. La ricorrente ha chiesto il pagamento delle somme residue, degli interessi e della rivalutazione monetaria, nonché la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inottemperanza. Il Ministero si è costituito senza fornire specifici chiarimenti sull’esatta esecuzione del giudicato.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti dell’esatta attuazione del giudicato. Ha rilevato che la sentenza civile era passata in giudicato, era stata regolarmente notificata e aveva ricevuto soltanto parziale esecuzione. Poiché l’ottemperanza a una sentenza del giudice ordinario ha natura meramente esecutiva, il giudice amministrativo deve attenersi rigidamente al comando contenuto nel titolo, senza integrarlo né svolgere accertamenti di merito propri del giudizio di cognizione. Ha quindi ordinato al Ministero di pagare, entro sessanta giorni, le ulteriori somme dovute in base alla sentenza, compresi gli interessi legali previsti dal titolo. Ha invece escluso la rivalutazione monetaria, perché non prevista dalla sentenza ottemperanda e perché non era stata provata l’esistenza di un danno ulteriore rispetto agli interessi legali, rilevante ai sensi dell’art. 112, comma 3, c.p.a. In caso di persistente inottemperanza, ha nominato commissario ad acta il Prefetto di Roma, con facoltà di subdelega, assegnandogli ulteriori sessanta giorni per compiere tutti gli atti necessari, inclusi stanziamento, impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento delle somme. L’esaurimento dei fondi o la mancanza di cassa non costituiscono impedimento legittimo all’esecuzione del giudicato. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 500,00 oltre accessori, con distrazione.
Norme richiamate
l’azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato
L’azione consente di ottenere l’esecuzione da parte dell’amministrazione delle sentenze civili passate in giudicato, compresa una sentenza del giudice del lavoro.
La rivalutazione monetaria non può essere riconosciuta in ottemperanza se non è prevista dal titolo esecutivo e non è stata provata l’esistenza di un danno ulteriore rispetto agli interessi legali.
Il giudice dell’ottemperanza è vincolato al contenuto del giudicato civile e non può alterarne o integrarne il precetto.
art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
Il termine dilatorio previsto per l’esecuzione delle condanne pecuniarie della pubblica amministrazione era decorso prima della proposizione del ricorso.
Il compenso del commissario ad acta sarà determinato e liquidato successivamente secondo la disciplina prevista dal testo unico sulle spese di giustizia.
Massime di principio
- L’azione di ottemperanza è esperibile per ottenere l’attuazione di una sentenza civile passata in giudicato che imponga a una pubblica amministrazione un obbligo di pagamento.
- Quando il giudicato da eseguire proviene dal giudice ordinario, il giudice amministrativo dell’ottemperanza svolge una funzione meramente esecutiva e attuativa: non può integrare, modificare o limitare il comando contenuto nella sentenza né compiere accertamenti di merito estranei al giudicato.
- Se il titolo esecutivo riconosce interessi legali dalla scadenza dei singoli ratei al saldo, l’amministrazione deve corrisponderli anche quando abbia eseguito solo parzialmente la sorte capitale.
- La rivalutazione monetaria non può essere riconosciuta in sede di ottemperanza se non è prevista dal titolo esecutivo e se il creditore non dimostra un danno ulteriore rispetto a quello coperto dagli interessi legali.
- In caso di persistente inottemperanza a una condanna pecuniaria, il commissario ad acta può essere incaricato di compiere tutte le operazioni contabili e amministrative necessarie al pagamento; l’insufficienza dello stanziamento o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, legittimo impedimento all’esecuzione del giudicato.
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