Cassazione Civile, Ordinanza n. 09975/2024 del 12/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da una domanda proposta da un dipendente della Regione Puglia, addetto ai servizi di custodia/portierato degli uffici regionali, per ottenere somme a titolo di indennità sostitutiva delle ferie non godute e dei riposi settimanali non goduti nel periodo luglio 1998-dicembre 2005. La Corte d’appello aveva accolto il gravame del lavoratore, valorizzando un precedente giudicato tra le stesse parti che aveva disapplicato il regolamento regionale sulla disciplina del servizio di portierato/custodia, ritenendolo lesivo del diritto a ferie e riposi, e aveva liquidato le somme dovute anche sulla base di documenti di parte, prova testimoniale e CTU. La Regione ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione di norme sull’orario di lavoro e del regolamento regionale, sostenendo in sostanza che la Corte territoriale avesse erroneamente ricostruito i fatti e la mancata fruizione di ferie e riposi e avesse male applicato il giudicato; con il secondo ha denunciato violazione del CCNL e delle norme che, per il pubblico impiego, escluderebbero la cumulabilità tra interessi e rivalutazione, contestando altresì la liquidazione effettuata dal CTU e il riconoscimento degli interessi legali.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che entrambi i motivi, pur formalmente prospettati come violazioni di legge, mirassero in realtà a ottenere una rivalutazione del materiale istruttorio e delle conclusioni di merito, trasformando impropriamente il giudizio di legittimità in un terzo grado di merito. Quanto al primo motivo, ha anche osservato che la doglianza sul giudicato era formulata in modo non specifico, senza adeguato confronto con la sentenza invocata e senza indicazione delle circostanze processuali rilevanti. Quanto al secondo motivo, ha rilevato che la censura non si confrontava con il decisum, poiché la Corte d’appello aveva riconosciuto solo interessi legali e non anche rivalutazione monetaria. Conseguentemente, la Regione è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 36, comma 3, Cost.
richiamato nel precedente giudizio per affermare la tutela costituzionale del diritto a ferie e riposi dei custodi regionali
richiamato nel precedente giudizio quale norma posta a presidio del diritto del lavoratore a ferie e riposi
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
norma processuale invocata per i motivi di ricorso per cassazione per dedurre violazione o falsa applicazione di legge
Regio decreto n. 692/1923
richiamato dalla ricorrente come disciplina dell'organizzazione dell'orario di lavoro
richiamato dalla ricorrente come disciplina dell'orario di lavoro
Regolamento Regionale n. 3 del 1976, artt. 5, lett. c), f), g), e 9, ultimo comma
richiamato nel merito del precedente contenzioso e nel ricorso come disciplina del servizio di portierato/custodia poi disapplicata perché ritenuta lesiva dei diritti a ferie e riposi
art. 24, comma 1, C.C.N.L. del 14 settembre 2000
richiamato dalla ricorrente in relazione al compenso spettante al lavoratore
art. 22, comma 36, l. n. 724 del 1994
richiamato dalla ricorrente per il divieto di cumulabilità, nel settore pubblico, di interessi e rivalutazione monetaria
art. 16, comma 6, l. n. 412 del 1991
richiamato dalla ricorrente per il divieto di cumulabilità, nel settore pubblico, di interessi e rivalutazione monetaria
art. 16-sexies d.l. n. 179 del 2012 conv. con modif. dalla l. n. 221 del 2012
richiamato per il domicilio digitale del controricorrente
richiamato nella motivazione sul principio della ragione più liquida
art. 111 Cost.
richiamato a sostegno di economia processuale e celerità del giudizio
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per dare atto dei presupposti del versamento dell’ulteriore contributo unificato
Massime di principio
- In sede di legittimità è inammissibile il motivo che, sotto l’apparente denuncia di violazione di legge, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione dei fatti, delle prove o delle risultanze istruttorie.
- La deduzione di una violazione del giudicato richiede specificità: occorre indicare puntualmente la decisione invocata, il contenuto del giudicato e le circostanze processuali rilevanti, senza limitarsi a una contestazione generica.
- Non è scrutinabile in cassazione la censura che non si confronti con la ratio decidendi della sentenza impugnata, specie quando la doglianza attribuisca alla decisione un contenuto diverso da quello effettivo.
- Quando il giudice di merito ha liquidato solo interessi legali, è infondata o comunque non decisiva la censura che prospetti un indebito cumulo tra interessi e rivalutazione monetaria.
- Il principio della ragione più liquida consente di definire il ricorso sulla questione di più agevole soluzione, senza esaminare preliminarmente questioni logicamente anteriori ma più complesse.
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