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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14204/2026 del 20/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente impugnava l'ordinanza del 29/09/2025 che aveva respinto la richiesta di revoca della confisca e la restituzione di terreni confiscati con sentenza del Tribunale di Civitavecchia (20/07/2020) relativa a lottizzazione abusiva. Denunciava: (i) violazione di norme edilizie e paesaggistiche (art. 30 d.P.R. n. 380/2001; art. 181 d.lgs. n. 42/2004), sostenendo che le opere non comportassero trasformazione urbanistica e che non sussistessero vincoli paesaggistici; (ii) contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, per incongruenze sul coinvolgimento del terzo nel procedimento; (iii) violazione degli artt. 6, 7, 13 CEDU e delle direttive 2014/42/UE e 2024/1260/UE per mancata partecipazione/avviso al terzo proprietario, carenza del diritto di difesa e mancanza di tutele per terzi estranei; (iv) rifiuto di ammettere prove richieste dall'incidente di esecuzione; (v) violazione dei principi di prevedibilità e proporzionalità; chiedeva quindi la revoca della confisca e la restituzione dei terreni.

La decisione

La Corte di Cassazione non ha esaminato il merito delle censure sostanziali, ritenendo che l'impugnazione non fosse un atto abnorme e procedendo invece alla qualificazione dell'atto come opposizione ex art. 667, comma 4, c.p.p. e disponendo la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Roma in funzione di giudice dell'esecuzione per il prosieguo della procedura. La Corte ha richiamato la ratio dell'art. 676 c.p.p. secondo cui l'opposizione è il rimedio esclusivo nelle materie attinenti alla confisca e che il giudice dell'esecuzione deve riesaminare la questione nel contraddittorio in sede di incidente di esecuzione. Ha inoltre invocato il principio del favor impugnationis (art. 568, comma 5, c.p.p.) per giustificare la conversione del mezzo di impugnazione. Non è stata pronunciata decisione sul merito delle doglianze relative a violazioni di legge sostanziale o diritti convenzionali.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 380 del 2001, art. 30

    La ricorrente invocava l'art. 30 per sostenere che le opere contestate non comportassero trasformazione urbanistica; la Corte di Cassazione non ha deciso sul merito, ma ha rilevato che la questione deve essere esaminata in sede di opposizione davanti al giudice dell'esecuzione

  • d.lgs. n. 42 del 2004, art. 181

    Contestata l'applicazione di vincoli paesaggistici: la Corte ha rimandato l'accertamento del rilievo vincolistico alla fase di merito propria dell'opposizione

  • Codice della Navigazione, artt. 54 e 1161

    Richiamati nel ricorso, ma non approfonditi dalla Corte di Cassazione, rimangono questioni di merito da trattare nel giudizio di esecuzione

  • d.lgs. n. 159 del 2013, art. 23, comma 2

    Invocato dalla parte per questioni di responsabilità e misure patrimoniali: la Corte ha disposto che tali questioni siano valutate nel rito dell'opposizione

  • Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, artt. 6, 7, 13

    Le doglianze relative alla violazione dei diritti di difesa (art. 6), alla punibilità e proporzionalità (art. 7) e ai rimedi effettivi (art. 13) sono ritenute questioni rilevanti ma da esaminare nel procedimento di opposizione davanti al giudice dell'esecuzione

  • Direttiva 2014/42/UE

    Richiamata per i diritti dei terzi e le garanzie procedurali in materia di confisca: la Corte ha rinviato la verifica applicativa alla fase di merito

  • Direttiva 2024/1260/UE

    Invocata dalla ricorrente in relazione alla tutela contro trasferimenti di beni frutto di reato; la Corte non ha deciso nel merito e ha rinviato l'esame all'opposizione

  • Codice di procedura penale, art. 667, comma 4

    Fondamentale: la Corte ha qualificato l'impugnazione come opposizione ex art. 667, comma 4, stabilendo che è lo strumento procedurale corretto per impugnare provvedimenti di confisca e per avviare il rito degli incidenti di esecuzione

  • Codice di procedura penale, art. 676

    Richiamato per affermare che le materie relative alla confisca rientrano tra quelle per cui l'opposizione è rimedio esclusivo e che il giudice dell'esecuzione deve riesaminare la questione

  • Codice di procedura penale, art. 666

    Riferimento al rito degli incidenti di esecuzione che il giudice dell'esecuzione dovrà seguire nell'ambito dell'opposizione

  • Codice di procedura penale, art. 568, comma 5

    Principio del favor impugnationis utilizzato per giustificare la conversione dell'impugnazione in opposizione anziché il rigetto per vizio formale

Massime di principio

  • In materia di confisca il rimedio procedurale esclusivo per impugnare decisioni dell'esecuzione è l'opposizione ex art. 667 c.p.p.; se un atto è erroneamente proposto con altro mezzo, la Corte può riconvertirlo e trasmettere gli atti al giudice dell'esecuzione
  • La Corte di Cassazione, quando riceve un'impugnazione mal qualificata ma non abnorme, tende a favorire la conservazione del diritto di difesa (favor impugnationis) e a rinviare l'accertamento di merito al giudice competente, evitando decisioni a sorpresa sul merito
  • Le censure basate su violazioni delle garanzie CEDU (artt. 6, 7, 13) e su direttive UE sono rilevanti ma devono essere esaminate nella sede procedurale appropriata (giudice dell'esecuzione in sede di opposizione) perché implicano accertamenti di fatto e istruttoria
  • La mancata partecipazione o notifica al terzo proprietario è un tema cruciale: per tutelare terzi estranei al reato è necessario garantire adeguata informazione e possibilità di difesa nella fase di merito/di esecuzione; tali profili possono giustificare la revisione della confisca se provati
  • Se si contesta una confisca, è importante proporre tempestivamente l'opposizione davanti allo stesso giudice dell'esecuzione e articolare richieste probatorie dettagliate nell'incidente di esecuzione, poiché il giudice dell'esecuzione ha la cognizione piena per riesaminare sia profili di diritto sia di fatto

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