Cassazione Penale, Sentenza n. 14202/2026 del 20/04/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha chiesto la revisione della sentenza di condanna sostenendo l'inconciliabilità tra giudicati: la Corte di appello di Torino del 27/10/2020 aveva condannato il ricorrente (minore) per coltivazione di stupefacenti in concorso, mentre una successiva sentenza del 17/12/2021, relativa al maggiorenne coimputato, aveva escluso l'aggravante consistente nell'impiego di minori ritenendo inutilizzabili le dichiarazioni spontanee rese alla polizia giudiziaria. Il ricorrente ha dedotto che, se al maggiorenne non è stato attribuito l'impiego del minore, sussisterebbe una oggettiva incompatibilità ontologica tra le due statuizioni che legittimerebbe la revisione ex art. 630 c.p.p.; ha inoltre denunciato difetto e illogicità della motivazione dell'ordinanza della Corte di appello di Milano che aveva respinto l'istanza.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha ritenuto che non sussista il requisito dell'inconciliabilità di giudicati ai sensi dell'art. 630, comma 1, lett. a) c.p.p., perché le diverse decisioni hanno riguardato la valutazione della utilizzabilità di una prova (le dichiarazioni spontanee alla polizia giudiziaria) e non l'emersione di una diversa realtà fattuale idonea ad scagionare il condannato. La Corte ha precisato che la revisione per contrasto di giudicati è ammessa solo quando una successiva sentenza accerti, in modo irrevocabile, una diversa realtà storica sui fatti posti a fondamento della condanna; non è ammessa per rimettere in discussione valutazioni probatorie o interpretazioni processuali già operate. Ha inoltre affermato che la sentenza di assoluzione in altro procedimento non costituisce di per sé "nuova prova" ai sensi della lett. c) dell'art. 630 per rimettere in discussione la questione di utilizzabilità di una prova già valutata. Infine, non è stata disposta condanna alle spese processuali dato che il ricorrente era minorenne all'epoca del fatto e trova applicazione la dispensa dalle spese prevista dall'art. 29 d.lgs. 272/1989.
Norme richiamate
art. 630, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.
La norma consente la revisione solo per inconciliabilità di giudicati riguardanti "fatti" storici; non autorizza la revisione per mere difformi valutazioni probatorie o interpretazioni giuridiche relative all'utilizzabilità di una prova
art. 350, comma 7, cod. proc. pen.
La Corte ha richiamato la disposizione per affermare che l'inutilizzabilità delle dichiarazioni spontanee è limitata al dibattimento, rendendo tali dichiarazioni utilizzabili in determinate fasi processuali, salvo diverse violazioni procedurali
art. 63, cod. proc. pen.
La violazione delle garanzie previste dall'art. 63 (riguardanti l'assunzione di dichiarazioni da persone già indagate) può comportare l'inutilizzabilità di quelle dichiarazioni; la differente valutazione di tale violazione nei due giudicati giustifica la diversa utilizzazione probatoria, ma non costituisce inconciliabilità di fatti storici
art. 80, DPR n. 309 del 1990
Norma relativa alle circostanze aggravanti connesse all'impiego di minori nella commissione di reati in materia di stupefacenti; la sua applicazione è stata oggetto di diversa valutazione nelle sentenze richiamate, ma tale divergenza è stata considerata una valutazione giuridico-probatoria e non una diversa realtà fattuale
art. 73, DPR n. 309 del 1990
Norma sostanziale che incrimina il traffico e la coltivazione di sostanze stupefacenti; impiegata quale norma di riferimento per le condanne, senza che la sua interpretazione abbia costituito motivo di revisione
art. 29, d.lgs. n. 272 del 1989
Prevede la dispensa dalle spese processuali per il minorenne all'epoca del fatto; applicata per escludere l'obbligo del ricorrente al pagamento delle spese e di somme a favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- La revisione per inconciliabilità di giudicati (art. 630 c.p.p.) richiede una contraddizione riguardante la realtà fattuale degli elementi costitutivi del reato; divergenti valutazioni probatorie o diverse interpretazioni processuali non sono sufficienti.
- Se due sentenze divergono sulla utilizzabilità di una prova (es. dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria), tale divergenza è, di norma, una valutazione probatoria o giuridica che non costituisce di per sé un "nuovo fatto" idoneo alla revisione.
- Una sentenza di assoluzione in un procedimento separato non costituisce automaticamente "nuova prova" rilevante ai fini della revisione se si limita a esprimere una diversa valutazione sull'utilizzabilità di elementi probatori già disponibili.
- Per contestare la fondatezza di una condanna mediante revisione è necessario dimostrare che un successivo giudicato accerti irrevocabilmente una diversa realtà storica che scagioni il condannato, non soltanto una differente interpretazione delle norme o della prova.
- Le questioni relative all'inutilizzabilità di dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria devono essere attentamente valutate: regole diverse (es. art. 350 c.p.p. vs art. 63 c.p.p.) possono portare i giudici a divergere sulla utilizzabilità, ma ciò attiene alla valutazione del diritto processuale e non all'esistenza oggettiva del fatto-reato.
- Nei procedimenti che vedono coinvolti minori, valgono specifiche tutele anche sul piano delle spese processuali (dispensa ex art. 29 d.lgs. 272/1989).
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