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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14201/2026 del 20/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

L'imputato ha dedotto l'intervenuta improcedibilità del procedimento ai sensi dell'art. 344-bis c.p.p., sostenendo che il giudizio di appello si era concluso oltre il termine previsto per l'appello (applicando la disciplina transitoria della legge n. 134/2021), sicché l'azione penale doveva essere dichiarata improcedibile. Il reato era stato commesso il 7 novembre 2020; l'atto di appello era pervenuto in data 15/05/2020 e gli atti erano stati trasmessi il 14/05/2021; con la disciplina transitoria (art. 2, comma 5, l. 27/9/2021 n. 134) il termine di conclusione del giudizio di appello era fissato in tre anni (quindi entro il 13/05/2024). La sentenza di appello è stata invece pronunciata oltre tale termine e la Corte di cassazione è stata chiamata a valutare anche l'ammissibilità del ricorso per cassazione che deduceva per la prima volta l'omessa declaratoria dell'improcedibilità.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per difetto di procedibilità dell'azione penale ai sensi dell'art. 344-bis c.p.p. Il Collegio ha motivato aderendo all'orientamento secondo cui, in presenza di una improcedibilità maturata nel corso del giudizio di appello e non dichiarata dal giudice di merito, il ricorso per cassazione è ammissibile anche se deduce per la prima volta tale omissione, atteso l'obbligo ex art. 129 c.p.p. del giudice di dichiarare d'ufficio condizioni di non punibilità. La Corte ha quindi concluso che il reato era divenuto improcedibile durante l'appello e ha annullato la sentenza dell'8/05/2025 senza rinvio (decisione del 13/03/2026).

Norme richiamate

  • art. 344-bis c.p.p.

    Disciplina la causa di improcedibilità per mancata definizione del giudizio di appello (o di cassazione) entro i termini previsti; la Corte interpreta la norma come avente natura processuale, con effetto di estinzione dell'azione penale ma non del reato, e applicabile ratione temporis ai reati commessi dal 1° gennaio 2020; decorrenza del termine dal 90° giorno successivo alla scadenza del termine per il deposito della sentenza (art. 544 c.p.p.).

  • art. 129 c.p.p.

    Impone al giudice, in ogni stato e grado del processo, l'obbligo di dichiarare d'ufficio la sussistenza di situazioni di non punibilità o la mancanza di condizioni di procedibilità; da ciò deriva che l'omessa declaratoria di improcedibilità da parte del giudice di merito configura violazione di legge appellabile in cassazione anche se dedotta per la prima volta.

  • art. 2, legge 27/9/2021, n. 134 (disposizione transitoria)

    "nei procedimenti ... in cui l’impugnazione è proposta entro la data del 31 dicembre 2024, i termini ... sono ... di tre anni per il giudizio di appello"

    Stabilisce il regime transitorio per l'applicazione dell'art. 344-bis ai reati commessi dal 1° gennaio 2020; nei procedimenti con impugnazione proposta entro il 31/12/2024 il termine per il giudizio di appello è stato prorogato a tre anni, termine applicato nel caso concreto per fissare la data oltre la quale sorgeva l'improcedibilità.

  • art. 544 c.p.p.

    Riguarda il termine per il deposito della sentenza di primo grado; utile ai fini del calcolo della decorrenza dei 90 giorni richiamati dall'art. 344-bis, comma 3.

  • D.P.R. 309/1990, art. 73, comma 5

    Norma sostanziale contestata (illecita detenzione/spaccio di stupefacenti); indicata per individuare il reato per cui l'imputato era stato condannato.

Massime di principio

  • Se il termine di cui all'art. 344-bis c.p.p. per la definizione del giudizio di appello è superato, l'azione penale diviene improcedibile; questo causa l'estinzione dell'azione penale (non del reato) e può determinare l'annullamento senza rinvio della sentenza di condanna.
  • L'art. 129 c.p.p. impone l'obbligo al giudice di merito di dichiarare d'ufficio situazioni di non punibilità o di mancanza di condizione di procedibilità; l'omessa declaratoria costituisce violazione di legge che può essere dedotta in cassazione anche se non sollevata in grado di merito, quando ciò non richieda accertamenti di fatto.
  • Per il calcolo dei termini si devono applicare le disposizioni transitorie (l. 27/9/2021 n.134): per impugnazioni proposte entro il 31/12/2024 il termine in appello è di tre anni; occorre determinare con attenzione le date utili (data del deposito e data di decorrenza dei 90 giorni) per verificare l'insorgere dell'improcedibilità.
  • La distinzione tra ricorso inammissibile e ricorso valido è cruciale: se il rapporto di impugnazione è valido e il vizio è di diritto (omessa declaratoria di improcedibilità) e non richiede indagini di fatto, la Corte di cassazione può esaminare la doglianza e, se fondata, annullare senza rinvio.
  • Per la difesa è consigliabile dedurre tempestivamente in appello (o far rilevare d'ufficio al giudice di merito) l'eventuale decorso del termine per evitare necessità di sollevare la questione in cassazione; tuttavia, in mancanza, la censura può essere comunque efficace in cassazione quando concerne omissione di diritto puro.

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