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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14206/2026 del 20/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Caltanissetta che, nel riesame ex art. 309 c.p.p., aveva escluso alcune aggravanti (art. 416-bis e art. 74, comma 4, d.P.R. 309/1990) ma aveva confermato la misura custodiale in carcere nei confronti del ricorrente per reati relativi al traffico di stupefacenti (artt. 73 e 74 d.P.R. 309/1990). Il ricorrente deduceva: inesistenza o insufficienza di elementi a prova della sua partecipazione al sodalizio associativo (contestazione del capo 1), inesatta ricostruzione del suo coinvolgimento nel reato di offerta in vendita di 20 kg di hashish (capo 18), e vizio di motivazione nella valutazione dell'adeguatezza della misura cautelare, lamentando episodicità dei fatti, brevissimo arco temporale (13/11/2024 e 30/11/2024) e quindi impossibilità di ritenere un vincolo associativo stabile.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure difensive si limitassero a riesporre una diversa ricostruzione fattuale, preclusa in sede di legittimità, e non abbiano dimostrato vizi di illogicità o di violazione di legge nell'ordinanza impugnata. La Corte ha confermato che le intercettazioni telefoniche e ambientali, l'uso di utenze dedicate per comunicazioni con il detenuto RINZIVILLO Giovanni, le dichiarazioni auto- e eteroincriminate (anche del collaboratore PERITORE), nonché la disponibilità dimostrata dal ricorrente a consegnare sostanze e schede telefoniche, costituiscono indizi congrui a fondare la misura cautelare e l'addebito relativo all'offerta di stupefacente. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende; non è derivata remissione in libertà.

Norme richiamate

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Norma procedurale che disciplina il riesame della misura cautelare: richiamata come titolo giuridico del riesame di merito operato dal Tribunale sul provvedimento del G.i.p.; in cassazione il ricorso era diretto contro la decisione resa in tale sede

  • art. 416-bis cod. pen.

    Aggravante relativa alla partecipazione ad associazione di tipo mafioso: il Tribunale aveva escluso tale aggravante per il capo 1) rispetto a talune contestazioni; la Corte ha richiamato la valutazione del merito, precisando che la ricostruzione dei giudici di merito in ordine alla sussistenza di elementi indiziari non è sindacabile in sede di legittimità se non per illogicità manifesta

  • art. 74 d.P.R. 309/1990

    Norma sul traffico illecito di stupefacenti con aggravanti; il Tribunale aveva escluso l'applicazione delle aggravanti in parte, ma confermato la gravità complessiva delle contestazioni; la Corte ha ritenuto congrua la valutazione che collega le condotte di approvvigionamento e consegna di stupefacenti al quadro associativo

  • art. 73 d.P.R. 309/1990

    Disposizione sulle singole fattispecie di detenzione e cessione di stupefacenti: i capi 18 e 25 ricadono tra le contestazioni basate anche su conversazioni e attività di consegna, valutate idonee a fondare indizi di reato

  • art. 275 cod. proc. pen.

    Rinvio alla presunzione di adeguatezza della misura cautelare in presenza di indizi gravi per il reato associativo; la Corte rileva che la difesa non ha efficacemente dimostrato il superamento della presunzione, atteso il quadro indiziario fatto di comunicazioni stabili e condotte di supporto pratico

  • art. 94 disp. att. cod. proc. pen.

    Norma sulle comunicazioni successive al provvedimento di legittimità: richiamata per l'adempimento della Cancelleria in mancanza di remissione in libertà

Massime di principio

  • In sede di Cassazione il sindacato è principalmente di legittimità: non è consentito riesaminare il materiale probatorio e la valutazione del peso degli indizi, salvo illogicità manifeste o violazioni di legge.
  • Intercettazioni reiterate, l'uso di utenze dedicate per comunicazioni con detenuti e la consegna di materiale utile (es. schede telefoniche) costituiscono indizi rilevanti e possono supportare la sussistenza di un vincolo associativo anche se le condotte fattuali contestate sono in numero limitato.
  • La brevità temporale di singoli episodi non esclude automaticamente la configurabilità di un'associazione: ciò che conta è la consistenza complessiva degli indizi relativi a ruoli, coordinamento e continuità delle comunicazioni.
  • Per mettere in discussione l'adeguatezza della misura cautelare in relazione all'associazione è necessario evidenziare elementi obiettivi e logici che dimostrino l'assenza di stabilità o l'episodicità delle condotte; una mera diversa ricostruzione dei fatti non è sufficiente.
  • Dichiarazioni di collaboratori, insieme ad elementi captativi e riscontri incrociati, possono consolidare il quadro indiziario in ordine alla partecipazione ad attività di narcotraffico.
  • Nelle impugnazioni cautelari conviene concentrarsi su profili di legittimità e di motivazione (contraddittorietà, illogicità, mancanza di motivazione) più che sul tentativo di rinnovata valutazione factuale.

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