Cassazione Penale, Sentenza n. 14205/2026 del 20/04/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Caltanissetta che aveva parzialmente accolto il riesame ex art. 309 c.p.p. sulle misure cautelari disposte dal G.I.P. Il ricorrente contestava: 1) la ritenuta partecipazione al sodalizio di cui al capo 1 (art. 416-bis 1 cod. pen. esclusa dal Tribunale ma confermata la partecipazione associativa ai sensi dell'art. 74 d.P.R. 309/1990); 2) la sussistenza della gravità indiziaria per numerosi capi (in particolare capi 7, 9, 10-12, 14, 22-24, 26-30 e 58) per presunta errata interpretazione delle intercettazioni, mancanza di prove di cessione, confusione sui soggetti coinvolti e mancata applicazione del principio di assorbimento tra capi); 3) omessa o insufficiente motivazione e mancata autonoma valutazione del G.I.P. e del Tribunale su talune censure (cap. 15-17, 29-30 e capi 26-28); 4) contestazione delle aggravanti dell'art. 74 d.P.R. n. 309/1990 (numero delle persone e impiego di armi) e 5) l'assenza delle esigenze cautelari, proponendo misure meno afflittive per la giovane età, la presunta resipiscenza e l'assenza di precedenti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso parzialmente fondato. Ha annullato l'ordinanza impugnata limitatamente ai reati indicati nei capi 15), 16), 17), 26), 27), 28), 29) e 30), disponendo il rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Caltanissetta, perché il Tribunale di riesame non ha adeguatamente risposto a specifiche censure (in particolare omissioni relative ai capi 26-28) e perché il G.I.P. non ha svolto una autonoma valutazione su alcuni capi (15-17, 29-30) come richiesto dall'art. 292 c.p.p.; per il resto il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha confermato l'impostazione del Tribunale e del G.I.P. sui punti sostanziali relativi alla partecipazione del ricorrente al sodalizio, alla valutazione delle intercettazioni e alle esigenze cautelari (tra cui la presunzione ex art. 275 c.p.p. non superata). Non è seguita la remissione in libertà.
Norme richiamate
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 74
Norma applicata per la contestazione dei reati connessi al traffico di sostanze stupefacenti; la Corte ha ritenuto sussistente l'impianto accusatorio in gran parte dei capi e ha valutato che le aggravanti richiamate non avevano rilievo tale da incidere sulle misure cautelari, per cui le questioni sulle aggravanti risultano prive di interesse concreto nel procedimento cautelare
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73
Norma che disciplina i singoli delitti di traffico di stupefacenti; la Corte ha confermato che la valutazione delle intercettazioni e degli elementi indizianti, svolta dal G.I.P. e dal Tribunale, non è sindacabile in Cassazione salvo il travisamento della prova
codice di procedura penale, art. 309
Richiesta di riesame ex art. 309 c.p.p.; la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata limitatamente ad alcuni capi per vizi motivazionali e di omissione, facendo rinvio al giudice a quo ai sensi dell'art. 309, comma 7
codice di procedura penale, art. 292, comma 2, lett. c)
Principio dell'autonoma valutazione del giudice sulle esigenze cautelari e sui gravi indizi di colpevolezza: la Corte ha ritenuto che il G.I.P. e il Tribunale debbano rendere conto del proprio esame critico degli elementi e che la mancata autonoma valutazione comporta annullamento
codice di procedura penale, art. 275, comma 3
Presunzione di pericolosità per talune condotte; la Corte ha condiviso il Tribunale nel ritenere che il ricorrente non avesse superato la presunzione con elementi quali età o incensuratezza, posto il ruolo centrale e la professionalità dimostrata
codice di procedura penale, art. 309, comma 9
Nullità derivante da carenza di autonoma motivazione del G.I.P.; la Corte ha ricordato che tale nullità non è emendabile nel giudizio di riesame
disposizioni di attuazione cod. proc. pen., art. 94, comma 1-ter
Norma sulla comunicazione degli esiti dell'impugnazione e degli adempimenti connessi; la Corte ha disposto gli adempimenti previsti senza rimessione in libertà
codice penale, art. 416-bis
Aggravante di tipo mafioso citata in device ma esclusa dal Tribunale nella qualificazione del ruolo del ricorrente
Massime di principio
- La Corte di Cassazione in materia cautelare non riesamina in sostanza le valutazioni di merito sugli indizi: può intervenire solo per profili di illegittimità, illogicità o travisamento della prova decisivo e comprovato
- Il G.I.P. è tenuto a una autonoma valutazione degli elementi posti dal P.M.; la semplice riproduzione della richiesta del pubblico ministero senza un esame critico specifico può determinare l'annullamento della misura per vizi di motivazione
- Se in sede di riesame il Tribunale omette di rispondere a censure specifiche sollevate dalla difesa, la Cassazione può annullare il provvedimento e rinviare per nuovo giudizio
- Le interpretazioni delle intercettazioni restano in prima battuta competenza del giudice di merito; la Cassazione può sovrapporsi solo se è dimostrabile un travisamento della prova in modo decisivo e incontestabile
- Le censure dirette esclusivamente all'esclusione di aggravanti rilevano nel procedimento cautelare solo se tali censure incidono concretamente sui presupposti o sulla durata della misura; altrimenti sono prive di interesse
- Per il reato di porto o detenzione di arma, la qualificazione del luogo come pubblico o pertinenza privata è questione fattuale che richiede elementi chiari: la presenza di prove che collegano l'uso o la prova dell'arma a luoghi aperti o a operazioni propedeutiche rafforza l'integrazione del reato
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