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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14208/2026 del 20/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza con cinque motivi: 1) contestazione della responsabilità per il reato di detenzione ai fini di spaccio (art. 73 DPR 309/1990) sostenendo che la sostanza rinvenuta era stata lanciata durante la fuga e recuperata in un punto distante dal percorso seguito dall'imputato; 2) richiesta di riqualificazione in lieve entità (quinto comma art. 73) per assenza di elementi indicativi di attività di spaccio e per mancanza di perquisizione domiciliare utile a trovare strumenti di confezionamento; 3) censura della condanna per resistenza a P.U. (art. 337 c.p.), sostenendo che la fuga fu reazione a presunti atti arbitrari degli agenti (minaccia di sparare) e che non vi fu resistenza durante la perquisizione; 4) lamenta il diniego delle circostanze attenuanti generiche; 5) censura il trattamento sanzionatorio, sostenendo che la pena è stata determinata sopra il minimo edittale senza adeguata motivazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Sul piano probatorio ha ritenuto congrua e sufficientemente motivata la ricostruzione del giudice del merito: gli operanti hanno osservato il Berti disfarsi di un involucro contenente hashish durante la fuga e il relativo recupero immediato da parte degli agenti; la valutazione dei luoghi e della dinamica è rimessa al giudice di merito e la Corte di cassazione non può rivederne il contenuto probatorio salvo vizio logico-argomentativo, che non è stato dimostrato. Quanto alla lieve entità, la Corte ha confermato l'esclusione sulla base della quantità sequestrata, della reazione oppositiva e del rinvenimento di denaro e telefoni. Sulle accuse di resistenza la motivazione del giudice d'appello è stata ritenuta coerente: la reazione fu finalizzata a eludere il controllo; le testimonianze non supportano la tesi degli atti arbitrari degli agenti. Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo per carenza di elementi positivi e per il precedente penale specifico; inoltre la determinazione della pena sotto la media edittale è correttamente motivata. Il ricorso è quindi rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • DPR 309/1990, art. 73, comma 4

    La Corte ha ritenuto sussistente la detenzione ai fini di spaccio in relazione alla quantità di hashish rinvenuta e alla dinamica (buttare l'involucro durante la fuga), oltre che agli elementi concomitanti (denaro, telefoni); la valutazione dei fatti è rimessa al giudice di merito se logicamente motivata.

  • Codice penale, art. 337

    La condotta di resistenza è stata ricostruita come reazione iniziale volta a eludere il controllo; la Corte ha ritenuto che le dichiarazioni e le testimonianze non dimostrassero atti arbitrari tali da giustificare la fuga come reazione legittima.

  • Codice penale, art. 62-bis

    Sottolineata la necessità, dopo la riforma, che le attenuanti generiche non possono essere riconosciute sulla sola incensuratezza: occorrono elementi positivi favorevoli, la cui mancanza legittima il diniego.

  • Codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. e)

    La Corte ha richiamato il principio secondo cui la cassazione controlla la coerenza logico-argomentativa della motivazione ma non può rivedere autonomamente il contenuto della prova o adottare diversa ricostruzione dei fatti.

Massime di principio

  • Quando un soggetto viene visto disfarsi di un involucro e lo stesso viene immediatamente recuperato dagli agenti, il giudice di merito può ritenere provata la disponibilità dello stupefacente anche se il punto esatto di ritrovamento è distante dal percorso del fuggitivo, purché la ricostruzione sia logicamente motivata.
  • La Corte di cassazione non riforma le valutazioni di merito sui fatti se la motivazione è strutturalmente coerente: il gravame in cassazione deve dimostrare vizi logico-argomentativi o travisamento della prova secondo i rigidi criteri richiesti.
  • L'ipotesi di lieve entità ai sensi dell'art. 73 DPR 309/1990 richiede un giudizio complessivo su quantità, qualità, modalità, mezzi e circostanze; la presenza di quantità non trascurabile, denaro e strumenti compatibili con lo spaccio può escluderla.
  • La difesa fondata su presunti atti arbitrari delle forze dell'ordine deve essere sostenuta da elementi probatori (es. certificazioni mediche, testimonianze dirette) per scalfire la ricostruzione accusatoria; mere affermazioni non prevalgono su valutazioni coerenti del giudice di merito.
  • Il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche post-riforma dell'art. 62-bis richiede elementi positivi e motivazione adeguata; il giudice può legittimamente negarle in assenza di elementi favorevoli, anche se l'imputato è incensurato.
  • Nel motivare una pena sotto la media edittale non è necessario un'approfondita motivazione tecnica se il calcolo è conforme ai criteri consolidati (media edittale intesa come punto intermedio tra minimo e massimo) e se il giudice indica gli elementi decisivi che hanno orientato la scelta.

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