Cassazione Civile, Ordinanza n. 15544/2023 del 01/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
La controversia riguarda l'impugnazione di un'ingiunzione di pagamento emessa per omesso versamento della Tarsu 2010 nei confronti di un soggetto che agiva quale erede del contribuente deceduto. Il ricorrente contestava, in sintesi: 1) la nullità/inesistenza dell'ingiunzione perché non intestata e notificata collettivamente e impersonalmente a tutti gli eredi ai sensi dell'art. 65 d.P.R. 600/1973, nonché per asserita assenza del visto di esecutività; 2) la nullità/inesistenza dell'atto di accertamento prodromico, per le medesime ragioni di intestazione/notifica agli eredi; 3) la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, per non avere la CTR ritenuto necessaria la formazione del ruolo prima dell'esecuzione forzata; 4) la mancata rilevazione della prescrizione quinquennale, dedotta come conseguenza della nullità/inesistenza degli atti presupposti e dell'ingiunzione.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi perché, in caso di mancata comunicazione da parte degli eredi delle proprie generalità e del domicilio fiscale, la notifica collettiva e impersonale è una mera facoltà dell'amministrazione, non un obbligo; pertanto è valida anche la notifica effettuata personalmente a uno degli eredi, specie se avvenuta a mani proprie e nel domicilio della de cuius, raggiungendo lo scopo ex art. 156 c.p.c. Ha inoltre dichiarato inammissibile la censura sull'assenza del visto di esecutività perché nuova. Ha respinto il terzo motivo, ribadendo che l'ingiunzione fiscale conserva funzione accertativa e non richiede la previa formazione del ruolo, mentre la fase esecutiva segue le regole del d.P.R. 602/1973. Ha respinto infine il quarto motivo, osservando che le notificazioni valide hanno efficacia interruttiva e quindi impediscono il decorso della prescrizione quinquennale. Il ricorrente è stato condannato alle spese.
Norme richiamate
art. 65 d.P.R. n. 600 del 1973
"Gli eredi rispondono in solido..."; "La notifica degli atti intestati al dante causa può essere effettuata agli eredi impersonalmente e collettivamente nell'ultimo domicilio dello stesso"
L'onere degli eredi di comunicare generalità e domicilio fiscale condiziona la notifica personale; in difetto, la notifica collettiva e impersonale è una facoltà dell'ufficio posta a tutela dell'interesse erariale, e la notifica personale a uno degli eredi può comunque essere valida se raggiunge lo scopo.
La consegna a mani proprie determina il raggiungimento dello scopo della notificazione, sanando eventuali irregolarità formali quando il destinatario è stato posto in condizione di difendersi tempestivamente.
Il giudice di legittimità non può esaminare questioni nuove non dedotte nei precedenti gradi di giudizio; la censura sul visto di esecutività è stata dichiarata inammissibile per novità.
La Corte ha esaminato i motivi nei limiti dei vizi denunciati (violazione di legge e nullità processuali), respingendoli o dichiarandoli inammissibili secondo il loro concreto contenuto.
art. 4, comma 2-sexies, d.l. n. 209 del 2002, conv. in l. n. 265 del 2002
La norma disciplina la riscossione coattiva delle somme risultanti dall'ingiunzione fiscale, senza incidere sulla funzione meramente accertativa dell'ingiunzione stessa.
r.d. n. 639 del 1910
L'ingiunzione fiscale è atto complesso con funzione accertativa e titolo per la successiva esecuzione forzata; non richiede la previa formazione del ruolo.
Per la fase esecutiva, successiva all'ingiunzione, trovano applicazione le disposizioni sul ruolo e sulla riscossione coattiva previste da tale testo normativo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato nel dispositivo per gli adempimenti economici conseguenti all'esito del giudizio (contributo unificato), senza incidere sulla ratio decidendi.
Massime di principio
- In materia di obbligazioni tributarie del de cuius, la mancata comunicazione da parte degli eredi delle proprie generalità e del domicilio fiscale consente all'amministrazione di notificare gli atti anche al singolo erede, senza che la mancata notificazione collettiva e impersonale determini di per sé nullità dell'atto.
- La notifica eseguita a mani proprie del destinatario, quando questi sia stato individuato come erede e riceva l'atto nel domicilio della de cuius o comunque in modo idoneo a consentire l'impugnazione tempestiva, realizza lo scopo della notificazione e neutralizza le mere irregolarità formali.
- La notificazione collettiva e impersonale agli eredi non è un diritto degli eredi ma una modalità prevista nell'interesse dell'ente impositore; pertanto la sua omissione non vizia l'atto se l'ufficio ha comunque notificato validamente a uno degli eredi in assenza della comunicazione prescritta.
- L'ingiunzione fiscale conserva funzione accertativa e di titolo per la riscossione, ma non richiede la previa formazione del ruolo; il ruolo rileva eventualmente nella successiva fase esecutiva secondo la disciplina della riscossione coattiva.
- Le notificazioni valide degli atti presupposti interrompono il decorso della prescrizione del credito tributario, impedendo che maturi la prescrizione quinquennale dedotta dal contribuente.
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