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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27941/2022 del 23/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (utenti)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di ripetizione delle somme pagate dagli utenti a titolo di quota tariffaria per il servizio di depurazione delle acque. Gli attori assumevano che, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 335 del 2008, la quota non fosse dovuta quando manchi il servizio di depurazione o l'impianto sia temporaneamente inattivo; sostenevano che il depuratore di riferimento versasse in una condizione di totale o sostanziale inefficienza, tale da equivalere alla mancata fruizione del servizio. Il giudice di pace aveva accolto la domanda, ma il Tribunale, in riforma, l'aveva respinta ritenendo l'impianto comunque "in esercizio". Con il ricorso per cassazione gli utenti deducevano, in sintesi: violazione della disciplina sulla tariffa di depurazione e della sua lettura costituzionalmente orientata; erronea applicazione delle regole sulla prova e dei criteri di valutazione del materiale istruttorio, con omessa considerazione di elementi decisivi attestanti l'inefficienza dell'impianto; ulteriori censure, anche processuali, tra cui l'omessa pronuncia sulla domanda alla luce della disciplina codicistica richiamata. La Regione Campania proponeva a sua volta ricorso incidentale contro il riconoscimento della propria legittimazione passiva e dell'obbligo di manleva.

La decisione

La Corte ha riunito le impugnazioni. Ha accolto il secondo motivo del ricorso principale e il secondo motivo del ricorso incidentale proposto dagli altri utenti, ritenendo decisivo il vizio di motivazione/omesso esame circa il fatto della totale o assoluta inefficienza dell'impianto di depurazione. Ha affermato che tale situazione deve essere equiparata, ai fini della pretesa restitutoria, all'inesistenza o alla temporanea inattività dell'impianto, perché la ratio della sentenza della Corte costituzionale n. 335 del 2008 è escludere il pagamento quando il servizio non sia concretamente fruito per fatto non imputabile all'utente. Ha inoltre rilevato che il Tribunale aveva trascurato risultanze documentali e peritali significative sulla mancata conformità dell'impianto ai requisiti normativi. È stato invece rigettato il ricorso incidentale della Regione Campania, poiché la sua potenziale responsabilità/manleva nei confronti del gestore trova titolo nella cooperazione nell'inadempimento contrattuale e nella condotta rilevante ex art. 2043 c.c.; è stata dichiarata inammissibile la censura relativa alla società Hydrogest perché priva di soccombenza sul punto. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio al Tribunale di Napoli, in diversa composizione, per nuovo esame nel merito e per le spese.

Norme richiamate

  • art. 335 c.p.c.

    Le impugnazioni proposte contro la stessa sentenza devono essere riunite obbligatoriamente.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il controllo di legittimità sulla motivazione resta possibile nei limiti del "minimo costituzionale", ma consente di censurare l'omesso esame di un fatto decisivo e la manifesta implausibilità del ragionamento decisorio.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti per censurare l'asserita inversione dell'onere della prova sul cattivo funzionamento dell'impianto.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    Richiamati per contestare la valutazione del materiale probatorio da parte del giudice di merito.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato per denunciare motivazione apparente o mancante.

  • artt. 2727 e 2729 c.c.

    Richiamati in relazione alla valutazione indiziaria delle risultanze istruttorie.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato per dedurre omessa pronuncia sulla domanda proposta dagli utenti.

  • artt. 1218, 1453, 1455 e 1181 c.c.

    Richiamati dai ricorrenti in relazione all'inadempimento e alle conseguenze dell'inapplicabilità della disciplina sulla tariffa di depurazione.

  • art. 14, comma 1, legge 5 gennaio 1994, n. 36

    La disciplina sulla quota tariffaria di depurazione va letta in coerenza con la pronuncia costituzionale che ne esclude l'obbligo in caso di mancata fruizione del servizio.

  • art. 155, comma 1, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152

    Come sopra, la norma non consente di pretendere la quota per depurazione quando il servizio non sia effettivamente reso.

  • art. 2043 c.c.

    Indicato come titolo della responsabilità della Regione quale proprietaria dell'impianto che abbia cooperato nell'inadempimento verso gli utenti.

  • artt. 2033, 2051 c.c.

    Richiamati dalla Regione nel ricorso incidentale, ma la Corte non accoglie la censura.

  • artt. 75, 81 e 100 c.p.c.

    Richiamati dalla Regione nel ricorso incidentale per contestare legittimazione e interesse ad agire/passivo.

  • artt. 154, 155 e 156 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152

    Richiamati nel ricorso incidentale della Regione, senza accoglimento.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    È dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato da parte della ricorrente incidentale soccombente.

Massime di principio

  • In tema di quota tariffaria per il servizio di depurazione, la mancata fruizione effettiva del servizio per fatto non imputabile all'utente rende indebita la pretesa di pagamento, qualunque sia la causa concreta che abbia impedito la depurazione, compresa l'assoluta inefficienza dell'impianto.
  • Ai fini della ripetizione della quota di depurazione, la situazione di totale o assoluta inefficienza dell'impianto deve essere equiparata alla sua inesistenza o temporanea inattività, perché in tutti questi casi manca la controprestazione che giustifica il corrispettivo.
  • Il giudice di merito non può escludere la mancata fruizione del servizio ignorando risultanze documentali o peritali specificamente decisive; l'omesso esame di un fatto decisivo e l'incoerenza del percorso argomentativo integrano vizio censurabile in cassazione nei limiti dell'art. 360, n. 5, c.p.c.
  • La responsabilità del proprietario dell'impianto o del soggetto pubblico che cooperi alla mancata erogazione del servizio può fondarsi su condotta rilevante ai sensi dell'art. 2043 c.c., e ciò consente anche la rivalsa/manleva del gestore verso tale soggetto.
  • La censura relativa a un soggetto rispetto al quale il giudice di merito non abbia pronunciato alcuna statuizione è inammissibile in assenza di soccombenza su quel capo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveInadempimentoMoraResponsabilità della PA
RamiProcesso civileObbligazioniResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàBuona fede e correttezza

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