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Sentenza

Sentenza del 09/08/2024 n. 22574 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava l’assoggettamento a IMU per il 2013 di terreni classificati come edificabili dal PRG di Guidonia Montecelio e utilizzati come cava estrattiva. La CTP di Roma aveva respinto il ricorso della contribuente contro l’avviso di accertamento; la CTR del Lazio aveva invece accolto l’appello, ritenendo che l’imposta non fosse dovuta perché l’attività estrattiva rendeva di fatto impossibile edificare. Tre Esse Italia Srl ha proposto tre motivi di ricorso per cassazione: violazione del giudicato esterno formatosi su annualità precedenti; nullità della sentenza della CTR per motivazione insufficiente e violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c. e dell’art. 36 del D.Lgs. n. 546/1992; violazione delle norme IMU/ICI e urbanistiche, sostenendo che la classificazione urbanistica e la possibilità di edificare fabbricati strumentali rendessero imponibile l’area, anche se destinata a cava.

La decisione

La Cassazione ha rigettato il primo motivo: il giudicato relativo alle annualità 2002-2005 non vincola automaticamente per il 2013 rispetto a elementi variabili, quali le modalità di esercizio dell’attività, e l’interpretazione giuridica contenuta in una pronuncia non passa autonomamente in giudicato. Ha rigettato anche il secondo motivo, poiché la motivazione della CTR, seppur sintetica, raggiungeva il minimo costituzionale. Ha accolto il terzo motivo: l’utilizzo come cava non esclude l’edificabilità fiscale se il PRG attribuisce al terreno tale qualificazione e sono consentiti edifici strumentali; la concreta destinazione estrattiva incide sulla stima del valore venale, non sull’esistenza del presupposto impositivo. La sentenza della CTR è stata cassata e, senza ulteriori accertamenti, la Cassazione ha deciso nel merito rigettando il ricorso originario della contribuente contro l’avviso IMU 2013. Spese dell’intero giudizio integralmente compensate.

Norme richiamate

  • Art. 11-quaterdecies, comma 16, del D.L. n. 203/2005, convertito dalla L. n. 248/2005, e art. 36, comma 2, del D.L. n. 223/2006, convertito dalla L. n. 248/2006

    In tema di ICI, a seguito dell'entrata in vigore dell' art. 11-quaterdecies , comma sedicesimo, del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203 , convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 , e dell' art. 36 , comma secondo, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 , convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 , che hanno fornito l'interpretazione autentica dell' art. 2 , comma primo, lettera b), del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 , l'edificabilità di un'area, ai fini dell'applicabilità del criterio di determinazione della base imponibile fondato sul valore venale, dev'essere desunta dalla qualificazione ad essa attribuita nel piano regolatore generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione dello stesso da parte della Regione e dall'adozione di strumenti urbanistici attuativi.

    La qualificazione edificabile attribuita dal PRG adottato è sufficiente a fondare l’imponibilità secondo il valore venale; non occorre che il piano sia già approvato dalla Regione o che siano stati adottati strumenti attuativi.

  • Art. 2, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 504/1992

    In tema di ICI, a seguito dell'entrata in vigore dell' art. 11-quaterdecies , comma sedicesimo, del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203 , convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 , e dell' art. 36 , comma secondo, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 , convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 , che hanno fornito l'interpretazione autentica dell' art. 2 , comma primo, lettera b), del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 , l'edificabilità di un'area, ai fini dell'applicabilità del criterio di determinazione della base imponibile fondato sul valore venale, dev'essere desunta dalla qualificazione ad essa attribuita nel piano regolatore generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione dello stesso da parte della Regione e dall'adozione di strumenti urbanistici attuativi.

    Ai fini dell’ICI, la nozione fiscale di area fabbricabile dipende dalla qualificazione urbanistica risultante dal PRG adottato e dalla potenzialità edificatoria, non dalla concreta edificazione o dall’uso attuale del terreno.

  • Art. 59, comma 1, lett. f), del D.Lgs. n. 446/1997

    L'inizio del procedimento di trasformazione urbanistica è infatti sufficiente a far lievitare il valore venale dell'immobile, le cui eventuali oscillazioni, in dipendenza dell'andamento del mercato, dello stato di attuazione delle procedure incidenti sul "ius aedificandi" o di modifiche del piano regolatore che si traducano in una diversa classificazione del suolo, possono giustificare soltanto una variazione del prelievo nel periodo d'imposta, conformemente alla natura periodica del tributo in questione, senza che ciò comporti il diritto al rimborso per gli anni pregressi, a meno che il Comune non ritenga di riconoscerlo, ai sensi dell' art. 59 , comma primo, lettera f), del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 .

    Le variazioni della capacità edificatoria o della classificazione del suolo possono incidere sul prelievo dei singoli periodi d’imposta; non attribuiscono di per sé il diritto al rimborso per annualità precedenti, salvo che il Comune lo riconosca secondo la norma.

  • Art. 1 del D.Lgs. n. 504/1992

    L' art. 1 del D.Lgs. n. 504 del 1992 sopra riportato, del resto, nella sua portata applicativa prende in considerazione la potenzialità edificatoria.

    Il presupposto va valutato considerando la potenzialità edificatoria del bene, non soltanto la sua destinazione o utilizzazione materiale nel periodo d’imposta.

  • Art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla L. n. 214/2011

    La disposizione è richiamata dalla Corte nell’esame della disciplina IMU, ma il principio applicato è quello della rilevanza della qualificazione urbanistica e della potenzialità edificatoria, con stima della base imponibile secondo il valore venale.

  • Art. 112 c.p.c.

    La norma è stata invocata nel primo e nel secondo motivo, ma la Corte ha escluso che la CTR avesse violato la corrispondenza tra chiesto e pronunciato o il giudicato esterno dedotto.

  • Art. 2909 c.c.

    Il giudicato vincola, per le annualità successive, rispetto ai fatti costitutivi stabili o tendenzialmente permanenti; non si estende automaticamente agli elementi variabili nel tempo né all’interpretazione giuridica considerata isolatamente.

  • Artt. 132 c.p.c. e 36 del D.Lgs. n. 546/1992

    La motivazione della sentenza tributaria è sufficiente se consente di comprendere il percorso logico-giuridico seguito e non scende sotto il minimo costituzionale; nel caso concreto la motivazione sintetica della CTR soddisfaceva tale soglia.

Massime di principio

  • Per i tributi immobiliari periodici, una decisione su annualità precedenti non determina automaticamente l’esito di quelle successive: il giudicato può estendersi ai fatti stabili o tendenzialmente permanenti, ma non a circostanze variabili, come le modalità concrete di esercizio dell’attività.
  • La qualificazione di un terreno come edificabile nel PRG adottato può rendere dovuta l’imposta anche se il terreno è utilizzato come cava e non vi si costruisce. L’uso concreto e gli eventuali limiti alle costruzioni incidono soprattutto sulla determinazione del valore venale, non cancellano di per sé il presupposto impositivo.
  • Un’attività estrattiva non rende agricolo il terreno quando la destinazione urbanistica è industriale; la possibilità di realizzare edifici strumentali può confermare la natura edificabile ai fini fiscali.
  • Una motivazione concisa non è nulla se indica chiaramente la ragione decisiva della pronuncia e permette di ricostruire il ragionamento del giudice.
  • Per valutare l’imponibile occorre considerare anche l’attualità e l’intensità delle potenzialità edificatorie, gli oneri di urbanizzazione e le limitazioni urbanistiche, senza confondere tali elementi di stima con l’esistenza stessa dell’edificabilità fiscale.

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