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Sentenza

Sentenza n. 6613/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per le Marche (Sezione Seconda) n. 677 del 2025, resa tra le parti;

Giustizia amministrativa202509552

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Marche che aveva respinto il ricorso e i motivi aggiunti contro la graduatoria finale del concorso per dirigente della Direzione demanio-imprese e lavoro portuale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’appellante, secondo graduato con 66,5 punti, ha contestato l’ammissione e il punteggio attribuito alla candidata vincitrice, sostenendo che l’esperienza dichiarata da quest’ultima, riferita anche a pareri verbali e al supporto giuridico per concessioni di acquacoltura, non integrasse la comprovata esperienza quinquennale richiesta dal bando nell’ambito della gestione e amministrazione del demanio marittimo e/o portuale. Ha inoltre dedotto l’illegittima attribuzione al responsabile unico del procedimento di attività spettanti alla commissione esaminatrice, la tardiva individuazione dei criteri di valutazione dei titoli, un errore nel calcolo della prova di resistenza quanto ai punteggi per esperienza nel lavoro portuale e, infine, il conflitto di interessi della presidente della commissione, dirigente del MIT preposto alla vigilanza sulle autorità di sistema portuale e all’erogazione di finanziamenti. È stata altresì riproposta la domanda risarcitoria per perdita di chance, parametrata alle differenze retributive.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto integralmente l’appello e confermato la sentenza del TAR. Quanto all’ammissione della candidata vincitrice, il bando richiedeva almeno cinque anni di esperienza, anche non continuativa, nella gestione e amministrazione del demanio marittimo e/o portuale, senza predeterminare modalità puntuali di dimostrazione. Le dichiarazioni della candidata e le attestazioni dei dirigenti regionali, rese ai sensi dell’art. 76 del d.P.R. n. 445 del 2000, sono state ritenute coerenti e idonee a comprovare l’esperienza dichiarata; il giudice ha valorizzato anche la rilevanza penale delle dichiarazioni mendaci rese in una procedura concorsuale. La delega al RUP è stata ritenuta legittima perché limitata alla verifica istruttoria dei requisiti e dei periodi di servizio, mentre la valutazione dei titoli e l’attribuzione dei punteggi erano rimaste nella competenza della commissione. Non è stata dimostrata la determinazione dei criteri dopo la conoscenza dei candidati: la lex specialis aveva già individuato categorie, peso dei titoli e ambiti della prova orale. Il motivo sul calcolo della prova di resistenza è stato ritenuto infondato e, quanto alla sua riproposizione, inammissibile per carenza di interesse; comunque l’appellante non aveva dimostrato il possesso di un’autonoma esperienza riconducibile al lavoro portuale, cui erano riferibili i dieci punti contestati. Il motivo sul conflitto di interessi è stato respinto perché formulato in termini astratti: l’incompatibilità deve essere accertata concretamente sulla base di elementi specifici e della titolarità di un interesse privato idoneo a compromettere l’imparzialità. Le funzioni ministeriali di vigilanza e finanziamento non sono state ritenute incompatibili con la presidenza della commissione, trattandosi di attività diverse e non risultando alcuna commistione con interessi personali o di terzi. È stato inoltre escluso il pertinente richiamo all’art. 51, n. 4, c.p.c., riferito all’alterità del giudice che abbia conosciuto della stessa causa in altro grado. La domanda risarcitoria per perdita di chance è stata respinta perché mancava l’illegittimità della procedura concorsuale. Le spese sono state compensate tra tutte le parti.

Norme richiamate

  • art. 1.2, lett. b), dell’avviso pubblico

    consolidata e comprovata esperienza, di almeno cinque anni, anche non continuativi, nell’ambito della gestione e della amministrazione del demanio marittimo e/o portuale, di cui almeno due anni in posizione funzionale prevista per l’accesso alla dirigenza con ruoli di coordinamento di più unità di personale

    Il requisito era definito quanto alla durata e all’ambito dell’esperienza, ma non imponeva specifiche modalità di dimostrazione; la verifica dei requisiti poteva essere distinta dalla successiva valutazione dei titoli.

  • art. 3 dell’avviso pubblico

    La previsione relativa all’esperienza cumulativa nella gestione del demanio marittimo e portuale non dimostrava, in capo all’appellante, il possesso di un’autonoma esperienza nel lavoro portuale, necessaria per l’attribuzione dei relativi punti.

  • art. 76 d.P.R. n. 445/2000

    Le dichiarazioni e attestazioni rese secondo la disciplina delle dichiarazioni sostitutive non erano inconferenti; il giudice ha inoltre considerato che dichiarazioni mendaci incidenti sulla partecipazione a un concorso pubblico possono integrare falso ideologico del privato in atto pubblico.

  • art. 6-bis l. n. 241/1990

    Il conflitto di interessi richiede la titolarità, in capo al funzionario, di un interesse privato idoneo a creare un serio pericolo per l’imparzialità e il corretto perseguimento dell’interesse pubblico; non può essere affermato in via meramente astratta.

  • art. 51, n. 4, cod. proc. civ.

    La causa di incompatibilità riguarda il giudice che abbia conosciuto della stessa causa come magistrato in altro grado e non si applica, per analogia, al diverso esercizio di funzioni amministrative in procedimenti distinti.

  • art. 53 d.lgs. n. 165/2001

    Le autorizzazioni ministeriali previste dalla disposizione sono state richiamate come elemento coerente con l’assenza di incompatibilità delle componenti della commissione.

Massime di principio

  • Quando il bando richiede un’esperienza professionale indicando durata e ambito, ma non predetermina modalità specifiche di prova, il possesso del requisito può essere dimostrato mediante dichiarazioni sostitutive e attestazioni provenienti dai dirigenti degli uffici interessati, purché coerenti con la documentazione prodotta e con il servizio dichiarato.
  • La verifica istruttoria dei requisiti di partecipazione e dei periodi di servizio può essere delegata al responsabile del procedimento, purché la commissione esaminatrice conservi la competenza valutativa sui titoli e sull’attribuzione dei punteggi.
  • Non sussiste una predeterminazione tardiva o manipolativa dei criteri di valutazione quando la lex specialis abbia già individuato le categorie dei titoli, il loro peso ponderale e gli ambiti della prova, anche se la commissione svolge successivamente attività istruttorie o applicative.
  • Il conflitto di interessi del componente di una commissione concorsuale non può essere desunto in astratto dalla posizione istituzionale ricoperta presso un’amministrazione vigilante o finanziatrice dell’ente banditore; occorrono elementi concreti e specifici che evidenzino un interesse privato o di terzi idoneo a compromettere l’imparzialità.
  • La domanda risarcitoria per perdita di chance connessa a una procedura concorsuale presuppone l’accertamento dell’illegittimità della procedura e non può essere accolta quando le censure rivolte alla selezione siano infondate.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciResponsabile del procedimento e competenza
RamiPubblico impiego e concorsiProcedimento amministrativo
SottomaterieRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorsoProve e valutazione delle commissioni
IstitutiDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaConcorrenza ed evidenza pubblica

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