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Sentenza

Sentenza n. 1783/2026 - Torino, Sezione 3

per l’ottemperanza della sentenza n. 3405/2024 del Tribunale di Torino, Sez. Lavoro, pubblicata il 17.12.2024, passata in giudicato per decorso del termine breve di impugnazione, con la quale il Tribunale: - accertava il diritto di ERICA DAL MAS, con riferimento all’a.s. 2022/2023, ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite erogazione della Carta elettronica del docente; - condannava il MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO a mettere a disposizione di ERICA DAL MAS, per il tramite della carta elettronica del docente, la somma complessiva di € 500,00 oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell’art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all’accredito alla concreta attribuzione; - condannava parte convenuta a rimborsare a parte ricorrente le spese di lite, che liquida in complessivi € 258,00, oltre 15% per rimborso spese generali, CPA e IVA come per legge, oltre ad € 43,00 per contributo unificato.

Giustizia amministrativa202600370

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale ordinario che aveva riconosciuto il diritto al beneficio economico della Carta elettronica del docente per l’anno scolastico 2022/2023

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Torino, Sezione lavoro, passata in giudicato, che aveva accertato il suo diritto a usufruire del beneficio economico annuo di euro 500,00 tramite la Carta elettronica del docente, condannando il Ministero a mettere a disposizione tale somma, oltre interessi o rivalutazione, e a rifondere le spese di lite. La sentenza era stata prodotta in copia attestata conforme all’originale ai fini dell’art. 475 c.p.c. e notificata via PEC al Ministero presso il domicilio reale. Al momento della proposizione del ricorso era inoltre decorso inutilmente il termine previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Il Ministero si è costituito formalmente opponendosi, ma non ha contestato l’omessa esecuzione del giudicato. La ricorrente ha chiesto anche la corresponsione delle somme riconosciute dal titolo giudiziale.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e dichiarato l’inottemperanza del Ministero al giudicato. Ha ordinato all’Amministrazione di eseguire la sentenza e di pagare le somme liquidate in favore della ricorrente entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della decisione. Gli interessi sono dovuti nella misura legale, sulle somme dovute in relazione alle singole annualità, dalla data in cui il diritto all’accredito è maturato fino al saldo effettivo. La rivalutazione non è stata riconosciuta perché la ricorrente non ha allegato che essa avesse inciso in misura superiore al tasso legale. È stata negata anche un’ulteriore astreinte, poiché il credito pecuniario risultava adeguatamente tutelato dal riconoscimento degli interessi legali. Per il caso di ulteriore inerzia, il TAR ha nominato commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, incaricandolo di intervenire su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato al Ministero e di completare l’esecuzione entro i successivi centoventi giorni, senza compenso. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 400,00 oltre rimborso forfettario, IVA e CPA, con distrazione in favore dei difensori antistatari. È stata inoltre disposta la trasmissione del fascicolo alla Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio per gli accertamenti di competenza.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di dichiarare l’inottemperanza, ordinare l’esecuzione del giudicato e adottare le misure necessarie, inclusa la nomina di un commissario ad acta.

  • art. 475 c.p.c.

    La sentenza posta a fondamento dell’ottemperanza è stata prodotta in copia attestata conforme all’originale.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669

    Il decorso infruttuoso del termine previsto dalla disposizione è stato ritenuto presupposto processuale per la proposizione dell’azione esecutiva nei confronti dell’amministrazione.

  • art. 22, comma 36, l. n. 724/1994

    Richiamato dal giudicato azionato quale base per la corresponsione degli interessi o della rivalutazione sulle somme dovute.

  • art. 93 c.p.c.

    Consente la distrazione delle spese in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

  • artt. 26 e 39 c.p.a.

    Richiamati per la regolazione delle spese del giudizio amministrativo e per la distrazione in favore dei difensori antistatari.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando il giudicato è stato ritualmente prodotto e notificato all’amministrazione e sia inutilmente decorso il termine previsto per l’adempimento, il giudice può dichiarare l’inottemperanza e ordinare all’amministrazione di eseguire il comando giudiziale entro un termine assegnato.
  • In presenza di un giudicato avente ad oggetto il pagamento di una somma di denaro, gli interessi legali possono costituire una tutela adeguata dell’obbligazione pecuniaria, tale da escludere il riconoscimento di un’ulteriore astreinte.
  • La rivalutazione monetaria non può essere riconosciuta in assenza di allegazione e dimostrazione che l’incidenza della svalutazione sia stata superiore a quella compensata dagli interessi legali.
  • Il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta per il caso di persistente inerzia dell’amministrazione, subordinandone l’intervento a un’istanza del creditore successiva alla scadenza del termine assegnato per l’adempimento.
  • Quando l’inadempimento dell’amministrazione è già evidente al momento della proposizione del ricorso di ottemperanza, le spese del relativo giudizio possono essere poste a carico dell’amministrazione resistente.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàRisarcimento del danno da attività amministrativa

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