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Sentenza

Sentenza n. 1468/2026 - Salerno, Sezione 1

Giustizia amministrativa202501707

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego comunale dell’istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica ex art. 36-bis d.P.R. 380/2001 e archiviazione del relativo procedimento da parte della Soprintendenza

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietario)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego comunale del 18 agosto 2025 e l’atto della Soprintendenza del 20 giugno 2025, con cui era stata confermata l’archiviazione dell’accertamento di compatibilità paesaggistica. Gli interventi dichiarati riguardavano, tra l’altro, modifiche lievi dei prospetti, la realizzazione di piani sottotetto all’interno del cassone dei terrazzi, un ampliamento di circa un metro sul lato sud e la realizzazione di un vano scala esterno, senza variazione dell’impronta, dell’altezza, della sagoma e della superficie utile, salvo la superficie occupata dal vano scala. Il ricorrente ha dedotto: l’inapplicabilità della disciplina regionale che impone il preventivo parere della Commissione locale per il paesaggio al procedimento ex art. 36-bis d.P.R. 380/2001; la formazione del silenzio-assenso sul parere della Soprintendenza; la violazione del giusto procedimento e il divieto di aggravamento, poiché la Soprintendenza aveva archiviato l’istanza per una trasmissione iniziale della documentazione anteriore al parere della Commissione locale e alle relazioni degli uffici comunali, nonostante la successiva trasmissione avesse completato la documentazione; nonché la violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990. La Soprintendenza aveva sostenuto che si fosse verificata un’inversione procedimentale e aveva ritenuto non applicabile l’art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990 in ragione della natura vincolata dell’esito.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato sia l’atto di archiviazione della Soprintendenza sia il successivo diniego comunale. Ha escluso la formazione del silenzio-assenso previsto dall’art. 36-bis, comma 4, d.P.R. 380/2001, rilevando che il primo parere era stato reso il 5 maggio 2025, dopo la ricezione della documentazione il 13 febbraio 2025, e il secondo il 20 giugno 2025, dopo la ricezione della documentazione integrativa il 9 maggio 2025: nessuno dei due era dunque tardivo rispetto al termine di novanta giorni. Il ricorso è stato tuttavia ritenuto fondato per violazione del giusto procedimento. La trasmissione iniziale delle tavole tecniche prima del parere della Commissione locale per il paesaggio e delle relazioni degli uffici comunali non costituiva un’inversione procedimentale, ma una trasmissione parcellizzata e sequenziale della documentazione. Con la successiva trasmissione, la Soprintendenza aveva ricevuto tutto il materiale necessario, comprese le relazioni, il parere della Commissione e il frontespizio delle tavole recante il timbro di approvazione; nulla impediva quindi l’esame sostanziale dell’istanza e l’espressione del parere. L’archiviazione determinava un’inutile duplicazione dell’attività amministrativa, imponendo al privato di ripresentare la stessa documentazione per ottenere una nuova trasmissione alla Soprintendenza. L’art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990 non era applicabile, perché la violazione procedimentale aveva inciso sull’esito: l’archiviazione non era imposta da un contenuto vincolato, ma derivava dalla valutazione della documentazione, che avrebbe potuto condurre all’espressione del parere. Le spese sono state compensate, mentre il contributo unificato, se dovuto e versato, è stato posto solidalmente a carico delle amministrazioni.

Norme richiamate

  • art. 36-bis d.P.R. 380/2001

    termine perentorio di novanta giorni

    Il silenzio-assenso sul parere della Soprintendenza si forma solo alla scadenza del termine di novanta giorni decorrente dalla ricezione della documentazione necessaria; nel caso concreto il termine non era decorso senza che il parere fosse reso.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Il ricorrente ne ha dedotto la violazione per omessa comunicazione dei motivi ostativi, ma la sentenza non fonda espressamente l’accoglimento su tale censura.

  • art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990

    la citata disposizione ha riguardo al contenuto del provvedimento e, in particolare, all’ipotesi in cui la violazione delle norme procedimentali non abbia inciso sul contenuto vincolato del provvedimento

    La disposizione non esclude l’annullabilità quando la violazione procedimentale abbia inciso sull’esito concreto; l’archiviazione non era vincolata, poiché la documentazione successivamente trasmessa consentiva l’esame dell’istanza e l’espressione del parere.

Massime di principio

  • Nel procedimento di accertamento di compatibilità paesaggistica ex art. 36-bis d.P.R. 380/2001, il termine per la formazione del silenzio-assenso sul parere della Soprintendenza decorre dalla ricezione della documentazione necessaria e completa; il silenzio-assenso non si forma se il parere è reso entro novanta giorni dalla ricezione, anche quando la documentazione sia stata trasmessa in più momenti.
  • La trasmissione parcellizzata e sequenziale della documentazione procedimentale non integra, di per sé, un’inversione procedimentale illegittima quando la successiva trasmissione consenta all’amministrazione competente di disporre dell’intero materiale necessario e non risultino modifiche o integrazioni sostanziali degli elaborati già trasmessi.
  • L’amministrazione competente a rendere un parere non può archiviare l’istanza per mere irregolarità nella sequenza di trasmissione degli atti quando, al momento della decisione, disponga di tutta la documentazione necessaria per l’esame sostanziale; in tal caso deve procedere alla valutazione e all’espressione del parere.
  • Il richiamo all’art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990 non consente di sanare una violazione procedimentale quando l’esito adottato non sia imposto da un contenuto vincolato e la corretta osservanza del procedimento possa condurre a un risultato diverso, evitando un’inutile rinnovazione dell’attività amministrativa.
  • Il principio del giusto procedimento impedisce che un’irregolare sequenza nella trasmissione degli atti determini l’archiviazione della domanda e costringa il privato a ripresentare la stessa istanza, quando la riedizione procedimentale comporterebbe una mera duplicazione dell’attività amministrativa.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioSanatoria paesaggisticaPartecipazione al procedimentoInvalidità del provvedimento
RamiEdiliziaBeni culturali e paesaggioProcedimento amministrativo
IstitutiVizi formali non invalidantiSilenzio della pubblica amministrazioneBuona fede e correttezza della PADifetto di istruttoria

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