Sentenza n. 1780/2026 - Torino, Sezione 3
per l’ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n. 790/2025 pubbl. il 25/03/2025, emessa dal Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, al termine del procedimento recante RG n. 8332/2024, mai impugnata, come da certificazione del 05.02.2026, notificata in copia conforme all’originale ex art. 475 c.p.c. in data 09.10.2025, recante condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito nei termini che seguono: accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente, con riferimento agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024 ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l’aggiornamento e la formazione del personale docente; • condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento in favore della parte ricorrente, a titolo di retribuzione professionale docenti, della somma di € 3.056,04 lordi, oltre interessi legali dalle scadenze al saldo, nonché al versamento in favore dell’Inps della relativa contribuzione; • condanna, infine, il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessivi € 1.030,00, oltre rimborso spese generali 15%, CPA e IVA e successive occorrende, oltre contributo unificato se versato, con distrazione in favore dei difensori di parte ricorrente Avv. Achille Reccia e Avv. Massimo Di Tella;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, relativa al beneficio della Carta elettronica del docente, alla retribuzione professionale docenti e alle spese di lite
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 114 c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, passata in giudicato e notificata al Ministero in copia conforme all’originale. La sentenza aveva accertato il diritto della docente al beneficio economico di euro 500,00 annui per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024 tramite la Carta elettronica del docente, condannato il Ministero al pagamento di euro 3.056,04 lordi a titolo di retribuzione professionale docenti, oltre interessi legali e contribuzione previdenziale, nonché alla rifusione delle spese del giudizio presupposto. La ricorrente ha dedotto l’inadempimento dell’Amministrazione. Il Ministero si è costituito opponendosi formalmente, senza contestare l’omessa esecuzione del giudicato. L’INPS ha chiesto la propria estromissione, ritenendosi estraneo alla vicenda.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. In via preliminare ha disposto l’estromissione dell’INPS, ritenuto parte terza rispetto alla vicenda e privo di uno specifico interesse a essere coinvolto nel giudizio. Nel merito, ha accertato la sussistenza dei presupposti dell’ottemperanza: la sentenza azionata era stata rilasciata in copia conforme ai fini dell’art. 475 c.p.c., notificata via PEC al Ministero presso il domicilio reale, il termine previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 era inutilmente decorso e l’omesso adempimento non era contestato. Ha quindi ordinato al Ministero di eseguire il giudicato e di pagare le somme dovute entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Ha riconosciuto gli interessi legali sulle somme dovute, comprese quelle relative alle singole annualità del beneficio della Carta del docente, fino all’effettivo saldo, escludendo la rivalutazione monetaria poiché non era stata allegata né dimostrata un’incidenza superiore a quella degli interessi legali. Ha escluso ulteriori somme a titolo di astreinte, ritenendo adeguatamente tutelato il credito pecuniario mediante gli interessi legali. Per l’eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, da attivarsi su istanza della creditrice dopo la scadenza del termine assegnato, senza riconoscimento di compenso. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario. Il TAR ha inoltre disposto la trasmissione degli atti alla Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio per gli accertamenti di competenza, in relazione a potenziali profili di danno erariale.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza; ricorrendone i presupposti, il giudice ordina all’amministrazione di dare esecuzione al giudicato e può adottare misure esecutive, tra cui la nomina di un commissario ad acta.
art. 475 c.p.c.
La sentenza del giudice ordinario è stata prodotta in copia attestata conforme all’originale ai fini dell’esecuzione.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669
Il decorso infruttuoso del termine previsto dalla disposizione costituisce, nel caso concreto, presupposto per la proposizione dell’azione esecutiva nei confronti dell’amministrazione debitrice.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese in favore del difensore che si dichiari antistatario.
artt. 26 e 39 c.p.a.
Rilevano, insieme all’art. 93 c.p.c., ai fini della regolazione e della distrazione delle spese nel giudizio amministrativo.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza è sufficiente che il ricorrente dimostri l’esistenza di un giudicato esecutivo, la sua rituale notificazione all’amministrazione e l’inutile decorso del termine legalmente previsto per l’adempimento, quando l’inottemperanza non sia contestata.
- Accertata l’inottemperanza a un giudicato recante condanne pecuniarie, il giudice dell’ottemperanza può ordinare all’amministrazione il pagamento delle somme liquidate entro un termine determinato e nominare sin d’ora un commissario ad acta per il caso di persistente inerzia.
- Gli interessi legali sulle somme dovute in esecuzione del giudicato decorrono secondo quanto stabilito dal titolo giudiziale e, per i crediti riferiti a diverse annualità, dalle rispettive scadenze fino al saldo effettivo.
- La rivalutazione monetaria non può essere riconosciuta in assenza di allegazione e dimostrazione che la perdita di valore della moneta abbia inciso in misura maggiore rispetto al tasso degli interessi legali.
- Per un credito pecuniario adeguatamente tutelato dagli interessi legali, non è necessario riconoscere ulteriori somme a titolo di astreinte se non emergono specifiche esigenze di coercizione indiretta.
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