Sentenza n. 1782/2026 - Torino, Sezione 3
per l’ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n. 212/2025 pubbl. il 04/04/2025, emessa dal Tribunale di Asti, Sezione Lavoro, al termine del procedimento recante RG n. 1487/2024, mai impugnata, come da certificazione del 24.10.2025, notificata in copia conforme all’originale ex art. 475 c.p.c. in data 8.4.2025, recante condanna del MINISTERO DELL’Istruzione e del Merito, infra: accerta e dichiara il diritto di CASAVECCHIA Annalisa ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente con riferimento agli anni scolastici indicati in parte motiva e per l’effetto condanna il Ministero convenuto a erogarle, tramite la carta elettronica, l’importo complessivo di € 1.000, oltre interessi legali e l’eventuale ulteriore somma spettante a titolo di differenza tra questi ultimi e l’eventuale maggior importo della rivalutazione monetaria. Condanna il Ministero convenuto alla rifusione in favore di parte ricorrente delle spese di lite complessivamente liquidate in € 258, oltre € 21,50 per esposti, IVA, CPA e rimborso forfettario delle spese generali nelle misure di legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, conformemente alla dichiarazione della ricorrente. Non è stata esaminata nel merito la concreta esecuzione del giudicato né sono state adottate ulteriori misure di ottemperanza. Le spese di lite sono state compensate, anche in considerazione della richiesta della parte.
Atto impugnato: mancata esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Asti, Sezione Lavoro, che riconosceva il beneficio della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n. 212/2025 del Tribunale di Asti, Sezione Lavoro, non impugnata e dichiarata esecutiva. La sentenza civile aveva accertato il diritto della docente a usufruire del beneficio economico di 500 euro annui tramite la carta elettronica per gli anni scolastici indicati nella motivazione, condannando il Ministero all’erogazione complessiva di 1.000 euro, oltre interessi legali ed eventuale maggior somma per rivalutazione monetaria, nonché alla rifusione delle spese di lite. Nel giudizio di ottemperanza si è costituito il Ministero. Con memoria del 24 giugno 2026 la ricorrente ha dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione e ha rinunciato agli atti del giudizio.
Norme richiamate
art. 112 c.p.a.
Il ricorso per ottemperanza costituisce lo strumento processuale per ottenere l’attuazione del giudicato; nel caso concreto, tuttavia, la sopravvenuta carenza di interesse ha impedito una decisione di merito.
art. 34 c.p.a.
Il giudice amministrativo ha definito il giudizio con una pronuncia dichiarativa di improcedibilità, senza adottare ulteriori statuizioni conformative o sostitutive.
Massime di principio
- Il ricorso per ottemperanza è improcedibile quando, nel corso del giudizio, il ricorrente dichiara il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione e rinuncia agli atti, purché tale dichiarazione sia idonea a evidenziare il venir meno dell’utilità concreta della pronuncia.
- In caso di improcedibilità dell’azione di ottemperanza per sopravvenuta carenza di interesse, il giudice non è tenuto a esaminare nel merito l’eventuale mancata esecuzione del giudicato né ad adottare misure attuative o sostitutive.
- La regolazione delle spese può essere effettuata mediante compensazione quando la parte ricorrente abbia espressamente formulato una richiesta in tal senso e il giudizio sia divenuto improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
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