Sentenza n. 1781/2026 - Torino, Sezione 3
per l’ottemperanza della sentenza n. 316/2024 pubbl. il 20/09/2024 a firma della Dott.ssa Elisabetta Antoci, emessa nella causa iscritta al RG n. 236/2024 Trib. Asti, Sezione Lavoro, notificata in data 26/09/2024 al Ministero resistente, per come ex lege domiciliato presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino, mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo ads.to@mailcert.avvocaturastato.it e passata in giudicato, con cui l’adito Tribunale del Lavoro così pronunciava: “accerta e dichiara il diritto di KATIA BROCARDO ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente con riferimento agli anni scolastici indicati in parte motiva e condanna il Ministero ad erogare in favore di detto ricorrente, tramite la carta elettronica, l’importo complessivo di € 500 oltre interessi legali e l’eventuale ulteriore somma spettante a titolo di differenza tra questi ultimi e l’eventuale maggior importo della rivalutazione monetaria; - condanna il Ministero alla rifusione in favore di parte ricorrente delle spese di lite complessivamente liquidate in € 258,00 per compenso, oltre € 21,50 per contributo unificato, rimborso forfettario spese di lite, IVA e CPA alle rispettive aliquote di legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.”
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale ordinario, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto al beneficio della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente e condannato l'amministrazione al pagamento delle somme dovute
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza passata in giudicato del Tribunale di Asti, Sezione Lavoro, con la quale era stato accertato il suo diritto al beneficio economico annuo di 500 euro tramite la carta elettronica per gli anni scolastici indicati nella sentenza, con condanna del Ministero all'erogazione dell'importo complessivo di 500 euro, oltre interessi legali e all'eventuale differenza tra rivalutazione monetaria e interessi, nonché alla rifusione delle spese di lite. La sentenza era stata notificata al Ministero mediante PEC presso il domicilio reale, in copia attestata conforme all'originale ai sensi dell'art. 475 c.p.c. Alla data di proposizione del ricorso era inoltre decorso inutilmente il termine previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Il Ministero si è costituito opponendosi formalmente, senza tuttavia contestare l'omessa ottemperanza al giudicato.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti i presupposti processuali e sostanziali dell'ottemperanza. Ha accertato l'inottemperanza del Ministero al giudicato e gli ha ordinato di eseguire la sentenza e pagare le somme liquidate in favore della ricorrente entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della decisione. Gli interessi sono dovuti al tasso legale, sulle somme riferite alle singole annualità, dalla relativa debenza fino al saldo effettivo. È stata invece esclusa la rivalutazione monetaria, poiché la ricorrente non aveva allegato né dimostrato che essa avesse inciso in misura superiore al tasso legale. Per l'eventuale ulteriore inerzia, il TAR ha nominato commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, precisando che il commissario potrà essere attivato direttamente dal creditore solo dopo la scadenza del termine assegnato all'amministrazione e dovrà provvedere entro i successivi centoventi giorni, senza compenso. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in 400 euro oltre rimborso forfettario, IVA e CPA, con distrazione in favore del difensore antistatario. È stata inoltre disposta la trasmissione degli atti alla Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio per gli accertamenti di competenza, in considerazione dei potenziali profili di danno erariale.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato, fissando il termine per adempiere e nominando, in caso di inerzia, un commissario ad acta.
art. 475 c.p.c.
La sentenza azionata è stata prodotta in copia attestata conforme all'originale ai fini dell'esecuzione.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669
Il decorso infruttuoso del termine previsto dalla disposizione è stato considerato tra i presupposti per la proposizione del giudizio di ottemperanza nei confronti dell'amministrazione debitrice.
art. 93 c.p.c.
È richiamato quale fondamento della distrazione delle spese in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
artt. 26 e 39 c.p.a.
Sono richiamati per la disciplina delle spese del giudizio amministrativo e della relativa distrazione in favore del difensore antistatario.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza è sufficiente, ai fini dell'accertamento dell'inottemperanza, che il giudicato sia documentalmente provato, sia stato notificato all'amministrazione soccombente e che sia inutilmente decorso il termine previsto per l'adempimento, quando l'amministrazione non contesti specificamente il mancato pagamento.
- Accertata l'inottemperanza a un giudicato che impone il pagamento di somme, il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'amministrazione di adempiere entro un termine determinato e nominare sin d'ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
- Gli interessi riconosciuti dal giudicato sulle somme dovute decorrono, secondo quanto stabilito nel titolo, dalla debenza riferita alle singole annualità fino all'effettivo saldo.
- La rivalutazione monetaria sulle somme dovute non è riconoscibile in aggiunta agli interessi legali quando il creditore non alleghi e dimostri che essa abbia prodotto un'incidenza superiore al tasso di interesse legale.
- Quando l'inadempimento dell'amministrazione persiste al momento della proposizione del ricorso per ottemperanza, l'amministrazione soccombente deve essere condannata alle spese del relativo giudizio, anche se si è limitata a un'opposizione formale.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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