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Sentenza

Sentenza n. 1784/2026 - Torino, Sezione 3

per l’annullamento PER L’ESECUZIONE DEL GIUDICATO formatosi sulla sentenza n. 43/2025 del Tribunale di Verbania, Sezione Lavoro, pubblicata in data 03.03.2025;

Giustizia amministrativa202600404

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata o ritardata esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Verbania, Sezione Lavoro, n. 43/2025

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (creditore giudiziale)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 43/2025 del Tribunale di Verbania, Sezione Lavoro, pubblicata il 3 marzo 2025. Nel corso del giudizio, la parte ricorrente ha depositato una nota con cui ha dato atto dell’integrale pagamento, da parte del Ministero resistente, delle somme dovute in base al titolo giudiziale. Dal testo non risultano ulteriori motivi di illegittimità o contestazioni specifiche, essendo la pretesa fatta valere integralmente soddisfatta nel corso del giudizio.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., poiché la pretesa del ricorrente è stata integralmente soddisfatta mediante il pagamento delle somme dovute in esecuzione del titolo giudiziale. Le spese di lite sono state poste a carico del Ministero resistente in applicazione del principio di causalità, poiché il pagamento è intervenuto durante il giudizio. Le spese sono state liquidate in euro 400,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari. Il TAR ha inoltre disposto la trasmissione del fascicolo alla Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio, in ragione di potenziali profili di danno erariale.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta, il giudice dichiara cessata la materia del contendere

    La piena soddisfazione della pretesa del ricorrente nel corso del giudizio impone al giudice di dichiarare cessata la materia del contendere.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l’integrale pagamento delle somme dovute in base al titolo giudiziale determina la piena soddisfazione della pretesa e comporta la dichiarazione di cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
  • Quando l’amministrazione adempie integralmente alla pretesa azionata soltanto nel corso del giudizio, le spese di lite possono essere poste a suo carico in applicazione del principio di causalità, anche se il giudizio si conclude con la cessazione della materia del contendere.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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