Sentenza n. 3886/2026 - Napoli, Sezione 1
per l'ottemperanza alla sentenza n. 5255/2022 della Sezione Settima del TAR della Campania - Napoli (R.G. 1481/2017); nonché in subordine per l'annullamento: - del Decreto n. -OMISSIS-posizione n.-OMISSIS-/B, notificato in data 28.10.2022 emesso dal Ministero della Difesa – Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva – II Reparto – 7° Divisione – 1^ Sezione, nella parte in cui ha giudicato l''infermità “-OMISSIS- in attuale fase di remissione”, non dipendente da causa di servizio, negando altresì la richiesta di concessione del beneficio dell''equo indennizzo, nonché del parere del Ministero dell''Economia e delle Finanze - Comitato di Verifica per le cause di servizio n.-OMISSIS-, reso nell''adunanza n. -OMISSIS- nella parte in cui ha giudicato la predetta infermità sofferta dal ricorrente non dipendente da fatti di servizio, - di tutti gli atti presupposti, collegati e comunque connessi, nonchè del verbale modello BLB/B-N -OMISSIS-datato 18/09/2012 del Dipartimento Militare di Medicina Legale – Caserta – Commissione Medica Ospedaliera nella parte in cui ha ascritto la patologia -OMISSIS- nella Tabella B di cui all''art. 1082 del D.P.R. 90/2010 anziché nella 4^ categoria della Tabella A di cui all''art. 1082 del D.P.R. 90/2010.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: nuovo decreto ministeriale e parere del Comitato di Verifica per le cause di servizio che hanno escluso la dipendenza da causa di servizio di una patologia oncologica e negato l’equo indennizzo, nonché verbale medico-legale relativo all’ascrivibilità della patologia
Esito
Favorevole al ricorrente (militare)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente aveva chiesto in via principale l’ottemperanza alla precedente sentenza del TAR Campania n. 5255/2022, non appellata, che aveva annullato il precedente diniego relativo alla dipendenza da causa di servizio della patologia. In subordine, aveva domandato l’annullamento del nuovo decreto del Ministero della Difesa, del parere del Comitato di Verifica e degli atti connessi. Con ordinanza n. 6177/2023 il giudizio era stato convertito, ai sensi dell’art. 32, comma 2, c.p.a., da ottemperanza a cognizione ordinaria, poiché le censure riguardavano il nuovo esercizio del potere tecnico-discrezionale e presentavano elementi di novità rispetto al giudizio definito dalla sentenza precedente. Il ricorrente ha dedotto violazione o elusione del giudicato, violazione dell’art. 3 l. n. 241/1990, difetto di motivazione e di istruttoria, travisamento ed erronea valutazione dei fatti, errore sui presupposti, illogicità, incongruità, inattendibilità, insufficienza e apoditticità della motivazione, manifesta ingiustizia, sviamento, nonché violazione della disciplina sul rischio tipizzato prevista dal codice dell’ordinamento militare e dal d.P.R. n. 90/2010. In particolare, ha sostenuto che l’Amministrazione non avesse considerato adeguatamente le missioni svolte nei Balcani, l’impiego nei poligoni militari e l’esposizione a uranio impoverito, nanoparticelle di metalli pesanti e altri contaminanti; che avesse utilizzato studi epidemiologici generici, risalenti o non riferiti alla specifica popolazione militare; e che non avesse individuato una concreta genesi extralavorativa della patologia, limitandosi a negare genericamente il nesso causale.
La decisione
Il TAR ha escluso la violazione o elusione del giudicato. Dopo la precedente sentenza di annullamento, l’Amministrazione aveva riattivato il procedimento, acquisito un nuovo parere e adottato una nuova determinazione. Gli eventuali vizi del nuovo provvedimento riguardavano quindi la legittimità del rinnovato esercizio del potere e comportavano, se fondati, annullabilità, non nullità per violazione o elusione del giudicato. Il ricorso è stato tuttavia accolto nella parte relativa al difetto di istruttoria e di motivazione. Richiamando le sentenze dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato del 7 ottobre 2025, nn. 12, 13, 14 e 15, il TAR ha ritenuto che, quando un militare abbia contratto una patologia tumorale dopo essere stato esposto a uranio impoverito o nanoparticelle di metalli pesanti nell’ambito di missioni o di attività rientranti nei contesti operativi tipizzati dalla legge, opera una presunzione relativa del nesso causale a favore dell’interessato. Il militare deve dimostrare il servizio svolto nei contesti tipizzati, le particolari condizioni ambientali o operative e il carattere tumorale della patologia; spetta invece all’Amministrazione fornire la prova contraria, mediante la specifica dimostrazione di una genesi extralavorativa della malattia. Nel caso concreto, il ricorrente aveva allegato e dimostrato l’esposizione a fattori nocivi, mentre il parere impugnato non aveva esaminato in modo compiuto le specifiche missioni, l’impiego nei poligoni, le modalità operative e i concreti fattori di rischio. L’Amministrazione si era limitata ad affermazioni generali e a riferimenti bibliografici astratti, senza spiegare perché le allegazioni del militare fossero irrilevanti e senza individuare una causa alternativa extralavorativa. Sono stati pertanto annullati il decreto e gli atti impugnati, con assorbimento delle ulteriori censure. Le amministrazioni resistenti sono state condannate in solido al pagamento di 3.000 euro, oltre accessori, per spese di lite.
Norme richiamate
Consente la conversione dell’azione di ottemperanza in azione di annullamento quando le questioni dedotte riguardano il nuovo esercizio del potere e devono essere trattate secondo il rito ordinario.
art. 114, comma 4, lett. b), c.p.a.
La violazione o elusione del giudicato ricorre quando il nuovo atto si pone in aperto contrasto con il contenuto precettivo della sentenza oppure, pur formalmente diverso, persegue il medesimo risultato sostanziale già dichiarato illegittimo.
La violazione o elusione del giudicato non determina nullità quando l’Amministrazione abbia effettivamente rieditato il potere; i vizi del nuovo esercizio, ove sussistenti, rilevano sul piano dell’annullabilità.
Impone una motivazione adeguata e specifica, idonea a dar conto dell’esame delle concrete condizioni di servizio e delle ragioni per cui gli elementi istruttori forniti dall’interessato non siano ritenuti rilevanti.
art. 603 d.lgs. 66/2010 (codice dell’ordinamento militare)
Riconosce, nei casi tipizzati, un rischio professionale specifico per infermità o patologie tumorali contratte in particolari condizioni ambientali od operative, con conseguente rimodulazione dell’onere probatorio.
artt. 1078 e 1079 d.P.R. 90/2010
Individuano la disciplina regolamentare collegata al rischio da esposizione a uranio impoverito e nanoparticelle di metalli pesanti e ai contesti operativi rilevanti per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio.
Disciplina il procedimento per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e il sistema dell’equo indennizzo, letto dal giudice insieme alla disciplina speciale del codice dell’ordinamento militare.
Massime di principio
- Quando un militare sviluppa una patologia tumorale dopo avere prestato servizio in missioni, poligoni di tiro o altri contesti operativi tipizzati dalla legge e dimostra l’esposizione a particolari condizioni ambientali od operative, opera una presunzione relativa del nesso causale tra servizio e patologia.
- Per superare la presunzione relativa del nesso causale prevista a favore del militare, l’Amministrazione non può limitarsi a richiamare l’assenza di studi scientifici conclusivi o l’incertezza della causa della malattia, ma deve fornire una prova specifica e convincente della genesi extralavorativa della patologia.
- Il parere medico-legale e il provvedimento che negano la dipendenza da causa di servizio sono illegittimi per difetto di istruttoria e motivazione quando non esaminano concretamente le missioni, le condizioni operative, l’impiego nei poligoni e i fattori di rischio allegati dall’interessato, limitandosi a valutazioni generali o a riferimenti bibliografici astratti.
- Dopo l’annullamento di un precedente diniego, la riedizione effettiva del potere mediante riapertura del procedimento, acquisizione di un nuovo parere e adozione di una nuova determinazione esclude, di regola, la nullità per violazione o elusione del giudicato; gli eventuali vizi del nuovo provvedimento devono essere fatti valere con l’azione di annullamento, salvo che il nuovo atto contrasti apertamente con il comando giudiziale o persegua formalmente un risultato sostanziale già dichiarato illegittimo.
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