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Sentenza

Sentenza n. 1348/2026 - Venezia, Sezione 3

Giustizia amministrativa202600880

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego dell'autorizzazione all'installazione di una stazione radio base e disciplina comunale della Mappa delle localizzazioni e dei Programmi semestrali di sviluppo delle reti

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il diniego comunale dell'11 febbraio 2026, con cui era stata respinta l'istanza di autorizzazione presentata ai sensi degli artt. 44 e 49 del d.lgs. 259/2003 per una stazione radio base, poiché l'impianto non era inserito nella Mappa delle localizzazioni né nei successivi Programmi semestrali di sviluppo delle reti. Sono stati impugnati anche l'art. 69 del Regolamento edilizio comunale e gli atti presupposti, con domanda subordinata di disapplicazione. La ricorrente ha dedotto: violazione dell'art. 8, comma 6, l. 36/2001 e dell'art. 8, comma 2-bis, d.lgs. 259/2003, sostenendo che la disciplina comunale avrebbe introdotto un divieto generalizzato di installazione al di fuori dei siti mappati, mentre i Comuni potrebbero individuare soltanto specifici siti sensibili; violazione degli artt. 5, 44 e 58 d.lgs. 259/2003, perché la mappa e la programmazione semestrale ostacolerebbero l'efficiente gestione dello spettro e la copertura uniforme del territorio; violazione dell'art. 44 d.lgs. 259/2003, in quanto i Programmi semestrali avrebbero natura meramente indicativa e non potrebbero costituire presupposto obbligatorio per la successiva autorizzazione; violazione dell'art. 41 Cost. e dell'art. 22 d.lgs. 259/2003, per la sovrapposizione della disciplina comunale alla diversa mappatura statale delle reti; eccesso di potere per carenza di istruttoria, poiché il Comune avrebbe anticipato la valutazione dell'idoneità del sito nella fase di approvazione dei Programmi semestrali, omettendo di esaminare concretamente l'impianto nel procedimento autorizzatorio. L'impianto era stato proposto dalla società nei Programmi aprile-settembre 2025 e ottobre 2025-marzo 2026, ma le relative proposte non erano state accolte; tale mancato inserimento non è stato specificamente contestato nel giudizio. La società non aveva inoltre dedotto nell'istanza esigenze di urgenza.

La decisione

Il TAR ha definito il giudizio con sentenza semplificata ex art. 60 c.p.a. e ha respinto il ricorso. Le censure sono state esaminate congiuntamente perché riferite alla vincolatività della Mappa delle localizzazioni. Il Collegio ha ritenuto che l'art. 69 del Regolamento, valutato nel suo complesso, non contrasti con la normativa statale: la procedura comunale realizza una pre-istruttoria e una pianificazione complessiva delle localizzazioni, finalizzata al corretto insediamento della rete, al coordinamento tra operatori, al co-siting, alla minimizzazione del numero degli impianti e dell'esposizione ai campi elettromagnetici. La previsione regolamentare non esclude in assoluto impianti non inseriti nella Mappa o nel Programma, poiché il punto 4.2 consente autorizzazioni eccezionali per impianti non programmati, subordinandole al rispetto del Regolamento e alla presenza di motivate esigenze di urgenza. Nel caso concreto, tuttavia, l'impianto non era stato inserito nella Mappa né nei Programmi semestrali, la ricorrente non aveva contestato le ragioni del mancato inserimento e non aveva allegato esigenze di urgenza. Pertanto, il diniego fondato sull'art. 69, punto 2, costituiva atto dovuto. Il TAR ha recepito l'impostazione della precedente sentenza del Consiglio di Stato n. 1442/2026, ritenendo che la procedura di programmazione comunale possa anticipare parte delle valutazioni dell'art. 44 d.lgs. 259/2003 e che la disciplina comunale non introduca un'inammissibile sovrapposizione al procedimento autorizzatorio statale. Le spese sono state compensate per il contrasto giurisprudenziale.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    "Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm."

    Consente la definizione del giudizio con sentenza semplificata, previo avviso alle parti, quando la causa è matura per la decisione.

  • art. 8, comma 6, l. 36/2001

    "Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i comuni e gli altri enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, adottano [...] regolamenti per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici"

    Attribuisce ai Comuni il potere di adottare discipline localizzative degli impianti, esercitabile secondo le finalità di corretto insediamento e minimizzazione dell'esposizione, che il TAR ritiene rispettate dalla pianificazione comunale esaminata.

  • art. 8, comma 2-bis, d.lgs. 259/2003

    "Le Regioni e gli enti locali favoriscono la realizzazione delle reti di comunicazione elettronica [...] A tal fine, gli stessi non limitano a particolari aree del territorio la possibilità di installazione."

    La disposizione non impedisce, secondo il TAR, una pianificazione comunale complessiva e una localizzazione programmata, purché la disciplina sia letta insieme alle eccezioni previste dal regolamento e non configuri un divieto assoluto privo di deroghe.

  • art. 44 d.lgs. 259/2003

    Disciplina il procedimento autorizzatorio per la realizzazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica; il TAR ammette che una disciplina comunale possa anticipare, nella fase programmatoria, parte delle valutazioni sull'idoneità dei siti.

  • art. 22 d.lgs. 259/2003

    "realizzano [...] una mappatura geografica della copertura delle reti di comunicazione elettronica [...] e successivamente provvedono ad aggiornare i dati periodicamente comunque almeno ogni anno"

    La previsione riguarda una mappatura statale delle reti con finalità diverse e non esclude la disciplina comunale di pianificazione localizzativa esaminata.

  • art. 69 del Regolamento edilizio del Comune di Venezia

    "Nuove installazioni, riconfigurazione e sviluppo o potenziamento degli impianti sono consentiti solo nei siti e nelle aree individuate nella mappa delle localizzazioni"; "In casi particolari possono essere rilasciate autorizzazioni [...] non previsti nella programmazione comunale [...] a motivate esigenze di urgenza"

    La disposizione rende normalmente vincolante la Mappa delle localizzazioni e i Programmi semestrali, ma consente eccezionalmente autorizzazioni per impianti non programmati in presenza di motivate esigenze di urgenza.

Massime di principio

  • Un Comune può disciplinare la localizzazione delle stazioni radio base mediante una mappa e una programmazione periodica, quando tali strumenti perseguano il corretto insediamento della rete, il coordinamento tra operatori, il co-siting e la minimizzazione dell'esposizione ai campi elettromagnetici, senza invadere le competenze statali.
  • La procedura comunale di programmazione delle localizzazioni può costituire una pre-istruttoria, anticipando parte delle valutazioni sull'idoneità dei siti che rilevano nel procedimento autorizzatorio previsto dall'art. 44 d.lgs. 259/2003.
  • La mancata inclusione di una stazione radio base nella Mappa delle localizzazioni o nei Programmi semestrali può giustificare il diniego dell'autorizzazione quando il regolamento comunale stabilisca tale vincolo e preveda, al contempo, una specifica eccezione per impianti non programmati.
  • L'eccezione alla programmazione per impianti non inseriti nella Mappa o nei Programmi richiede il rispetto delle altre prescrizioni regolamentari e la deduzione e dimostrazione di motivate esigenze di urgenza; in mancanza, il diniego può configurarsi come atto dovuto.
  • Il provvedimento di diniego non deve essere censurato soltanto in astratto quanto alla vincolatività della mappa: il ricorrente deve contestare anche le ragioni concrete del mancato inserimento dell'impianto nei precedenti strumenti di programmazione, ove esse siano state già valutate dall'amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieTelecomunicazioni e impianti radioTitoli abilitativi ediliziMotivazione del provvedimento
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaPrincipio di legalità e tipicitàPonderazione degli interessi e interesse pubblico

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