Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1347/2026 - Venezia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202400643

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Decreto commissariale di approvazione dei progetti di fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione di approdi temporanei e di un terminal passeggeri a Porto Marghera, con contestuale apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, nonché i progetti approvati e gli atti connessi

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente ha impugnato il decreto del Commissario Straordinario e i relativi progetti di fattibilità tecnica ed economica concernenti la realizzazione di due accosti e di un terminal passeggeri presso il Canale Industriale Nord, Sponda Nord, di Porto Marghera, inclusa l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio. Gli atti erano stati conosciuti a seguito dell'accesso documentale. Nel corso del giudizio, con memoria depositata il 5 marzo 2026, la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione e ha chiesto la declaratoria di improcedibilità, con compensazione integrale delle spese. Tutte le parti resistenti hanno aderito alla richiesta, anche quanto alla regolazione delle spese.

La decisione

Il TAR ha preso atto della dichiarazione univoca della ricorrente circa la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione e delle convergenti adesioni delle parti resistenti. Ha quindi dichiarato improcedibile il ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi degli artt. 35, comma 1, lettera c), e 85, comma 9, c.p.a. Le spese di giudizio sono state integralmente compensate tra le parti, in conformità alla richiesta condivisa. Non è stata esaminata la legittimità del decreto commissariale, dei progetti o del vincolo espropriativo.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a.

    Consente di dichiarare l'improcedibilità del ricorso quando, nel corso del giudizio, viene meno l'interesse alla decisione.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    Richiamato quale base processuale per la definizione del giudizio con declaratoria di improcedibilità.

Massime di principio

  • Quando il ricorrente dichiara in modo univoco e sopravvenuto di non avere più interesse alla decisione, il giudice amministrativo deve dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, senza esaminare i motivi di illegittimità dedotti.
  • La convergente adesione delle parti alla richiesta di improcedibilità consente di regolare le spese secondo l'accordo processuale, disponendone la compensazione integrale quando tale soluzione sia condivisa.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.