Sentenza n. 1350/2026 - Venezia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: aggiudicazione di un appalto di lavori a un'altra impresa, unitamente ai verbali di gara e agli atti connessi
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa concorrente ha impugnato l'aggiudicazione dell'appalto di lavori disposta in favore di un'altra impresa, chiedendo anche, in via subordinata, il risarcimento per equivalente ove non fosse stato possibile ottenere il ristoro in forma specifica. La stazione appaltante si è costituita eccependo la tardività e l'inammissibilità del ricorso, oltre alla sua infondatezza nel merito. Prima della trattazione, la ricorrente ha notificato e depositato una rinuncia al ricorso, chiedendo l'estinzione del giudizio e la compensazione delle spese. La stazione appaltante ha aderito alla rinuncia, ma ha chiesto la rifusione delle spese.
La decisione
Il TAR ha preso atto della rinuncia rituale al ricorso e dell'adesione della parte resistente costituita, dichiarando estinto il giudizio ai sensi degli artt. 35, comma 2, lettera c), e 84 c.p.a. La rinuncia non ha comportato la compensazione delle spese: il Collegio ha applicato il criterio secondo cui il rinunciante deve pagare le spese degli atti di procedura compiuti, rilevando che la difesa della stazione appaltante non era meramente formale, essendo stata depositata una memoria corredata da copiosa documentazione. Il TAR ha inoltre richiamato la soccombenza virtuale, osservando che il ricorso sarebbe stato dichiarato tardivo poiché depositato oltre il termine dimidiato di quindici giorni previsto per la materia degli appalti. La ricorrente è stata quindi condannata a rifondere alla stazione appaltante 2.000 euro per spese e competenze, oltre spese generali del 15% e accessori di legge.
Norme richiamate
art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.
La rinuncia al ricorso determina l'estinzione del giudizio.
art. 72-bis c.p.a.
Consente la definizione in camera di consiglio dei ricorsi suscettibili di immediata definizione in rito.
art. 84, comma 2, c.p.a.
Il rinunciante deve pagare le spese degli atti di procedura compiuti, salvo che il giudice, considerate le circostanze, disponga la compensazione.
art. 84, comma 3, secondo periodo, c.p.a.
La rinuncia produce l'estinzione salvo opposizione delle parti che abbiano interesse alla prosecuzione del giudizio; nel caso concreto la parte resistente ha aderito alla rinuncia.
Massime di principio
- La rinuncia rituale al ricorso, in assenza di opposizione delle parti interessate alla prosecuzione, impone al giudice amministrativo di dichiarare l'estinzione del giudizio.
- L'adesione della parte resistente alla rinuncia non comporta automaticamente la compensazione delle spese: il rinunciante resta tenuto a rifondere le spese degli atti processuali compiuti, salvo specifiche ragioni equitative.
- Ai fini della liquidazione delle spese, la difesa della parte resistente deve essere valutata in concreto; una memoria articolata e corredata da documentazione giustifica la condanna del rinunciante alla rifusione delle spese.
- In applicazione della soccombenza virtuale, la regolazione delle spese può tenere conto dell'esito che il giudizio avrebbe avuto se fosse proseguito; nella materia degli appalti, il ricorso depositato oltre il termine dimidiato di quindici giorni è tardivo.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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