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Sentenza

Sentenza n. 1351/2026 - Venezia, Sezione 3

per l’annullamento, previa sospensiva, del provvedimento prot. n-OMISSIS- del 23 settembre 2025, notificato in pari data, con il quale il Questore di -OMISSIS- ha disposto il rigetto della richiesta di nulla osta per lavoro autonomo presentata dal ricorrente.

Giustizia amministrativa202502612

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di nulla osta all'ingresso in Italia per lavoro autonomo

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, dopo aver acquistato una partecipazione pari al 20% del capitale di una società italiana, aveva presentato domanda di nulla osta all'ingresso in Italia per lavoro autonomo. La Questura aveva comunicato i motivi ostativi, rilevando, tra l'altro, la mancata produzione della copia del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 depositato presso il registro delle imprese, oltre a criticità relative alla solidità patrimoniale e all'equilibrio finanziario della società. Il provvedimento finale aveva confermato tali rilievi, aggiungendo la mancata indicazione dell'adempimento delle obbligazioni assunte in una transazione relativa alla pregressa esposizione debitoria della società e l'assenza di memorie difensive o documenti integrativi dopo la comunicazione procedimentale. Il ricorrente deduceva che la società producesse utili sufficienti a garantirgli un reddito superiore alla soglia di euro 8.263,31 prevista per il requisito economico e che le obbligazioni pregresse fossero state integralmente adempiute. Non contestava specificamente la carenza del bilancio né produceva la documentazione mancante.

La decisione

Il TAR ha definito il giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a. Ha qualificato il diniego come provvedimento plurimotivato e ha applicato il principio di resistenza: la validità anche di una sola motivazione autonomamente idonea è sufficiente a sorreggere l'atto, sicché l'eventuale invalidità delle altre motivazioni non comporta l'annullamento. La carenza della copia del bilancio di esercizio, già indicata nel preavviso di rigetto, non era stata contestata né sanata dal ricorrente. Tale motivazione era autonomamente sufficiente a giustificare il diniego. Applicando il principio della ragione più liquida, quale corollario dell'economia dei mezzi processuali, il Collegio ha ritenuto superfluo esaminare le censure relative agli utili societari e all'adempimento dei debiti, poiché il loro eventuale accoglimento non avrebbe procurato alcuna utilità concreta al ricorrente. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile per difetto di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a. Nessuna statuizione sulle spese, poiché il Ministero non aveva svolto attività difensiva.

Norme richiamate

  • art. 26, comma 3, d.lgs. n. 286/1998

    La disposizione è richiamata dal ricorrente quale fondamento del requisito reddituale per l'ingresso del lavoratore extracomunitario per lavoro autonomo; il TAR non esamina nel merito tale censura.

  • art. 60 c.p.a.

    Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, dopo l'avviso alle parti, quando ne ricorrono i presupposti.

  • art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a.

    Il ricorso è dichiarato inammissibile per difetto di interesse, poiché l'eventuale accoglimento delle censure non arrecherebbe alcuna utilità al ricorrente.

Massime di principio

  • In presenza di un provvedimento amministrativo plurimotivato, la motivazione conserva autonoma idoneità a sorreggere l'atto quando almeno una delle ragioni poste a fondamento sia valida e sufficiente; l'eventuale caducazione delle altre motivazioni non determina l'annullamento del provvedimento.
  • Il ricorso è inammissibile per difetto di interesse quando, anche nell'ipotesi di accoglimento delle censure dedotte, resterebbe integra un'autonoma motivazione dell'atto impugnato sufficiente a giustificarne il contenuto e quindi il ricorrente non conseguirebbe alcuna utilità concreta.
  • La ragione più liquida, quale applicazione del principio di economia dei mezzi processuali, consente al giudice amministrativo di definire la controversia sulla questione assorbente senza esaminare gli ulteriori motivi, quando il loro eventuale accoglimento non potrebbe modificare l'esito utile del giudizio.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaLegittimazione e interesse a ricorrereDecisione e riti speciali
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereEccesso di potere

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