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Sentenza

Sentenza n. 258/2026 - Trieste, Sezione 1

per l'accertamento e la dichiarazione giudiziale, previo annullamento di qualsiasi eventuale contrario atto, del diritto del ricorrente al riconoscimento del beneficio di cui all’art. 6 bis del decreto legge n. 387/1987 e, quindi, al ricalcolo dell’indennità di buonuscita mediante l’inclusione nella relativa base di calcolo dei sei scatti stipendiali di cui alla normativa appena citata (oltre rivalutazione ed interessi), condannando altresì parte resistente a porre in essere tutti i relativi e conseguenti incombenti. e consequenziale condanna dell'Istituto resistente a versare quanto dovuto al ricorrente, con maggiorazione degli interessi fino all'effettivo soddisfo.

Giustizia amministrativa202500502

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Friuli Venezia Giulia, Sez. ISentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: eventuale diniego o mancato riconoscimento del beneficio dei sei scatti stipendiali nel calcolo dell'indennità di buonuscita

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l'accertamento del diritto al riconoscimento del beneficio previsto dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 e la conseguente rideterminazione dell'indennità di buonuscita, includendo nella base di calcolo sei scatti stipendiali, oltre rivalutazione e interessi. La domanda è stata proposta anche in relazione alla cessazione dal servizio a domanda. L'INPS si è costituito resistendo. Il giudice ha richiamato la giurisprudenza consolidata del TAR e del Consiglio di Stato, secondo cui il beneficio spetta agli appartenenti alle Forze di Polizia a ordinamento civile o militare anche quando la cessazione dal servizio avvenga a domanda. Ha inoltre rilevato che l'art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 riguarda esclusivamente la base pensionabile e non il calcolo dell'indennità di buonuscita; che l'abrogazione dell'art. 11 della l. n. 231/1990 non ha determinato la reviviscenza della precedente disciplina limitativa del beneficio; e che il termine previsto dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 per la presentazione della domanda non ha natura decadenziale rispetto alla fruizione del beneficio, essendo funzionale soltanto alla decorrenza del collocamento a riposo dal primo gennaio dell'anno successivo.

La decisione

Il TAR ha definito il giudizio con sentenza in forma semplificata e ha accolto il ricorso. Ha accertato il diritto del ricorrente a percepire i benefici economici previsti dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 e il correlato obbligo dell'INPS di rideterminare l'indennità di buonuscita includendo nella relativa base di calcolo i sei scatti stipendiali. Ha condannato l'INPS al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 1.000,00 oltre accessori, nonché al rimborso del contributo unificato dopo il passaggio in giudicato della sentenza.

Norme richiamate

  • art. 6-bis d.l. n. 387/1987

    la domanda di collocamento in quiescenza deve essere prodotta entro e non oltre il 30 giugno dell'anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità

    Prevede il beneficio dei sei scatti stipendiali e il termine per la domanda di collocamento a riposo; il superamento del termine non determina la decadenza dal beneficio, ma incide soltanto sulla decorrenza del collocamento a riposo dal primo gennaio dell'anno successivo.

  • art. 4 d.lgs. n. 165/1997

    base pensionabile definita ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503

    La disposizione riguarda la base pensionabile e non disciplina il calcolo dell'indennità di buonuscita; pertanto non esclude l'inclusione dei sei scatti nella base di calcolo dell'indennità.

  • art. 11 l. n. 231/1990

    La sua abrogazione non ha determinato la reviviscenza della precedente formulazione dell'art. 1, comma 15-bis, del d.l. n. 379/1987 e, quindi, non opera la limitazione del beneficio ai soli casi di cessazione per età, inabilità permanente o decesso.

  • art. 2268, comma 1, n. 872, d.lgs. n. 66/2010

    Ha abrogato l'art. 11 della l. n. 231/1990 senza far rivivere la disciplina previgente limitativa del beneficio.

  • art. 74 c.p.a.

    Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata quando la controversia può essere decisa sulla base di giurisprudenza consolidata.

  • art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. n. 115/2002

    Costituisce il fondamento dell'obbligo dell'INPS di rimborsare il contributo unificato dopo il passaggio in giudicato della sentenza.

Massime di principio

  • Il beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 spetta agli appartenenti alle Forze di Polizia a ordinamento civile o militare anche quando la cessazione dal servizio avvenga a domanda.
  • L'art. 4 del d.lgs. n. 165/1997, riferendosi alla base pensionabile, non disciplina né limita il calcolo dell'indennità di buonuscita e non impedisce l'inclusione dei sei scatti stipendiali nella relativa base di calcolo.
  • L'abrogazione dell'art. 11 della l. n. 231/1990 non determina la reviviscenza della precedente disciplina limitativa contenuta nell'art. 1, comma 15-bis, del d.l. n. 379/1987; non è quindi applicabile la limitazione del beneficio ai soli casi di cessazione per età, inabilità permanente o decesso.
  • Il termine previsto dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 per la presentazione della domanda di collocamento in quiescenza non ha natura decadenziale rispetto al diritto al beneficio dei sei scatti stipendiali, ma serve esclusivamente a stabilire la decorrenza del collocamento a riposo dal primo gennaio dell'anno successivo.

Come è indicizzato

MaterieTrattamento economico e previdenziale
RamiPubblico impiego e concorsi
IstitutiTermini del procedimento

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