Cassazione Civile, Ordinanza n. 22093/2025 del 31/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (acquirenti)
La controversia
Il ricorrente aveva agito davanti al Tribunale per ottenere il retratto agrario sui fondi acquistati dai resistenti con atto del 16 gennaio 2007, assumendo che i terreni alienati confinassero con il proprio fondo. I convenuti avevano eccepito la mancanza dei requisiti soggettivi e oggettivi per la prelazione/riscatto agrario. Il Tribunale aveva rigettato la domanda e la Corte d'appello aveva confermato il rigetto, ritenendo insussistente la contiguità giuridicamente rilevante tra i fondi perché separati dall'alveo della gravina Alezza, qualificato come corso naturale d'acqua pubblico e parte del demanio idrico. Con il ricorso per cassazione, articolato in nove motivi, il ricorrente ha contestato: l'asserito travisamento della prova e la violazione dell'art. 115 c.p.c. per aver ritenuto demaniale l'alveo in contrasto con un elenco approvato con r.d. del 1904; l'omesso esame di un fatto decisivo relativo al perimetro del sito pubblico denominato "Fiume Tara Gravina Gennarini"; la motivazione apparente e la mancata risposta alle critiche del consulente di parte; l'erronea affermazione che, anche a voler escludere la demanialità, il canale pubblico per funzione irrigua escludesse comunque la contiguità; la violazione degli artt. 116 c.p.c., 822 c.c., 7 l. 817/1971 e 825 c.c. per la qualificazione demaniale del canale e per il richiamo ai vecchi titoli notarili; l'omesso esame della prova testimoniale e di altra sentenza; nonché ulteriori travisamenti documentali sulla titolarità della particella 62 foglio 70.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato l'intero ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure mirassero sostanzialmente a un nuovo esame del merito della vicenda e non colpissero il ragionamento portante della sentenza di appello, fondato sulla natura pubblica del corso d'acqua interposto e sulla conseguente assenza di contiguità giuridicamente propria tra i fondi. La Corte ha ribadito che il diritto di prelazione e riscatto agrario del confinante richiede una continuità fisica e materiale dei fondi, non sussistente quando essi siano separati da un corso naturale d'acqua avente carattere pubblico; ha inoltre ricordato che l'iscrizione negli elenchi delle acque pubbliche ha valore dichiarativo e non costitutivo e che la demanialità del torrente rende inconferenti i titoli di proprietà privata allegati. Le doglianze ex artt. 115 e 116 c.p.c., così come quelle sulla motivazione, sono state reputate inammissibili o comunque infondate, anche perché in presenza di doppia conforme il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. non era deducibile nei termini prospettati. Il ricorrente è stato condannato alle spese di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
delimita i vizi deducibili in cassazione; il ricorso non può risolversi in un nuovo giudizio di merito e, in presenza di doppia conforme, il vizio motivazionale è ulteriormente ristretto.
è violato solo se il giudice pone a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti o acquisite fuori dai poteri officiosi; non quando valuti diversamente le prove offerte.
attiene alla valutazione delle prove; non consente di censurare in cassazione la maggiore forza persuasiva attribuita dal giudice ad alcune risultanze rispetto ad altre.
la nullità per motivazione apparente ricorre solo se la sentenza non renda percepibile il fondamento logico della decisione.
la motivazione deve essere intellegibile e riferita al caso concreto, non meramente di stile o standardizzata.
richiamato per la natura demaniale idrica del corso d'acqua interposto.
richiamato nel contesto dei diritti relativi ai beni demaniali e della loro disciplina.
la prelazione e il riscatto agrario spettano solo tra fondi confinanti in senso giuridico proprio, ossia contigui materialmente senza interposizioni rilevanti.
richiamato per la competenza gestionale regionale sul canale/corso d'acqua.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
legittima il raddoppio del contributo unificato nei casi previsti, a carico della parte soccombente in cassazione.
consente una declaratoria di inammissibilità quando il ricorso non si confronta con un orientamento di legittimità consolidato.
richiamato incidentalmente in relazione agli effetti della declaratoria di inammissibilità.
richiamato incidentalmente nel ragionamento sulla funzione filtro e sulla delibazione dei ricorsi inconsistenti.
richiamato per analogia argomentativa nella descrizione della funzione filtro, senza autonoma centralità decisoria.
Massime di principio
- Il diritto di prelazione o riscatto agrario del proprietario confinante richiede una contiguità giuridicamente rilevante tra i fondi, cioè un contatto materiale diretto lungo una comune linea di confine; il requisito manca se i terreni sono separati da un corso d'acqua naturale avente carattere pubblico.
- La natura demaniale di un corso d'acqua non dipende dall'inclusione nell'elenco delle acque pubbliche, che ha valore dichiarativo e non costitutivo.
- In cassazione non è consentito trasformare le censure di violazione di legge o di vizio motivazionale in una richiesta di nuovo apprezzamento del materiale probatorio e dei fatti di causa.
- La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è configurabile solo quando il giudice utilizzi prove non introdotte dalle parti o attribuisca valore a elementi sottratti alla regola del contraddittorio; non quando scelga, tra più risultanze ritualmente acquisite, quelle ritenute più persuasive.
- Il vizio di motivazione è denunciabile nei limiti del minimo costituzionale: non basta lamentare insufficienza o mancata adesione alle tesi di parte, occorrendo una vera motivazione apparente, mancante o incomprensibile.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 31 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 21861/2025 del 31/07/2025
- ordinanza_civile · 31 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 22014/2025 del 31/07/2025
- ordinanza_civile · 31 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 22020/2025 del 31/07/2025
- ordinanza_civile · 31 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 22022/2025 del 31/07/2025
- ordinanza_civile · 31 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 22023/2025 del 31/07/2025
- ordinanza_civile · 31 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 22025/2025 del 31/07/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →