Cassazione Civile, Ordinanza n. 17526/2023 del 19/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (proprietaria)
La controversia
La controversia riguarda l'esecuzione di un giudicato formatosi su precedenti pronunce amministrative e civili in materia di occupazione di un fondo destinato a opera pubblica. Dopo una iniziale domanda della proprietaria volta alla restituzione del terreno, ovvero al risarcimento e/o alla sua acquisizione con corresponsione del valore venale, il giudice amministrativo aveva accertato la responsabilità del concessionario per il mancato perfezionamento della procedura espropriativa e, in sede di ottemperanza, erano state stabilite le modalità di esecuzione, fino alla delibera regionale di acquisizione ex art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001 con liquidazione di somme a vario titolo. La società concessionaria ha impugnato la sentenza del Consiglio di Stato deducendo: 1) difetto relativo di giurisdizione ed eccesso di potere giurisdizionale, sostenendo che il giudice amministrativo avrebbe alterato l'applicazione dell'art. 42-bis e sostituito indebitamente il soggetto obbligato; 2) conflitto positivo di giurisdizione e contrasto di giudicati, invocando l'autorità di un precedente giudicato del giudice ordinario e il divieto di ne bis in idem, assumendo che la decisione amministrativa si ponesse in contrasto con quanto già deciso in sede civile circa l'indennità per occupazione legittima e la ripartizione delle somme dovute.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze, sotto la veste del difetto di giurisdizione e del contrasto di giudicati, in realtà mirassero a contestare il merito delle decisioni amministrative già passate in giudicato. Quanto al primo motivo, ha escluso l'eccesso di potere giurisdizionale, richiamando l'orientamento secondo cui l'attività interpretativa del giudice, anche quando ampia, non si traduce in invasione della sfera del legislatore se resta entro i limiti della tolleranza semantica del testo normativo. Quanto al secondo, ha escluso il conflitto reale di giurisdizione e il contrasto di giudicati, osservando che il giudicato civile riguardava solo l'indennità per occupazione legittima, mentre il contenzioso amministrativo concerneva il risarcimento del danno per occupazione sine titulo e l'esecuzione del giudicato. Ha quindi condannato la ricorrente alle spese di lite e all'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001
La norma è richiamata come base del provvedimento di acquisizione del suolo; la Corte osserva che la contestazione della ricorrente investe in realtà l'esito applicativo già consolidato nei giudicati, non un errore idoneo a integrare difetto di giurisdizione.
art. 70 Cost.
Richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura di giurisdizione, ma non ritenuto fondamento utile per superare i limiti del sindacato della Cassazione sulle decisioni del Consiglio di Stato.
Citato dalla ricorrente nel primo motivo; la Corte non ravvisa una violazione idonea a fondare l'eccesso di potere giurisdizionale.
art. 360, comma 1, n. 1, c.p.c.
Norma processuale invocata per il ricorso per cassazione in materia di giurisdizione.
art. 111, comma 8, Cost.
Richiamato quale parametro del ricorso avverso le decisioni del Consiglio di Stato per motivi inerenti alla giurisdizione.
artt. 362, comma 2, n. 1, c.p.c. e 39 c.p.a.
Invocati per la censura di conflitto positivo di giurisdizione; la Corte precisa che tale conflitto presuppone l'identità della lite in base al petitum sostanziale, qui mancante.
Richiamato in relazione al divieto di ne bis in idem e all'efficacia del giudicato; la Corte esclude che vi sia contrasto tra il giudicato civile e quello amministrativo, perché diversi sono oggetto e titolo della pretesa.
Richiamato per affermare che, in tema di procedure espropriative per opere di pubblica utilità, una parte della vicenda può ricadere nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
È la base del procedimento camerale utilizzato per la decisione del ricorso.
L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17
Richiamata per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità dell'impugnazione.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
Applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- L'eccesso di potere giurisdizionale è configurabile solo quando il giudice speciale o ordinario crei una regola nuova e non quando si limiti a interpretare, anche in modo estensivo o analogico, la norma applicabile.
- Il controllo delle Sezioni Unite sulle decisioni del Consiglio di Stato non può trasformarsi in un riesame del merito o della correttezza dell'interpretazione giuridica adottata dal giudice amministrativo.
- Il conflitto positivo o negativo di giurisdizione richiede l'identità della lite, da valutarsi in base al petitum sostanziale e al titolo della pretesa; se oggetto e causa petendi sono diversi, non vi è conflitto.
- Il contrasto tra giudicati sussiste solo se le decisioni riguardano la medesima situazione giuridica sostanziale; non lo integra la coincidenza parziale dei fatti storici quando il primo giudicato concerne un diverso capo della pretesa, come l'indennità per occupazione legittima rispetto al risarcimento del danno per occupazione sine titulo.
- Nelle vicende espropriative e di occupazione di beni per opera pubblica, la qualificazione della pretesa dipende dai fatti allegati: l'indennità per occupazione legittima e il risarcimento per occupazione illegittima o sine titulo sono titoli giuridici distinti, attratti a giurisdizioni diverse a seconda del petitum e della causa petendi.
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