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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38421/2023 del 20/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva riconosciuto la continuazione tra più sentenze e rideterminato le pene. Il difensore ha contestato: (1) il calcolo della pena complessiva per la continuazione tra le sentenze n. 244/2020 (abbreviato per art. 73, comma 1) e n. 4/2021 (patteggiamento per art. 73, comma 5), sostenendo che non sia stato operato il necessario scorporo e che la rideterminazione abbia applicato in modo errato le riduzioni per il rito e prodotto aumenti eccessivi rispetto ai limiti edittali; (2) per le contravvenzioni (sentenze nn. 862/2019 e 26/2019) la decurtazione applicata per il rito abbreviato sarebbe stata di un terzo anziché della metà prevista dall'art. 442, comma 2, con conseguente errata determinazione del segmento di pena in continuazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto che l'ordinanza richiamasse correttamente la pena del reato più grave (sentenza 244/2020) e che gli aumenti per continuazione, riguardando reati già in continuazione interna e riferendosi a numerosi episodi (almeno 17), non risultano eccessivi né richiedono motivazione più dettagliata; inoltre il metodo aritmetico usato, pur non formalmente ortodosso, non altera il risultato finale. Sul secondo motivo ha stabilito che, in sede esecutiva, non è esperibile la riforma della misura della riduzione per il rito abbreviato per le contravvenzioni se tale doglianza non è stata dedotta con gli ordinari mezzi di impugnazione: l'omessa riduzione della metà non può essere sanata mediante incidente di esecuzione o correzione di errore materiale. Conseguentemente il ricorso è rigettato e il ricorrente condannato alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 671 cod. proc. pen.

    istanza ex art. 671 cod. proc. pen.

    norma che legittima il giudice dell'esecuzione a determinare questioni esecutive e rideterminare la pena in presenza di continuazione; impugnazione valutata, ma non idonea a correggere le voci non dedotte in sede di gravame

  • art. 444 cod. proc. pen.

    riferimento al patteggiamento usato per una delle sentenze considerate nel calcolo della pena

  • art. 73 DPR n. 309/1990

    art. 73, comma 1 e comma 5

    reati di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti: la Corte ha valutato gli aumenti di pena in relazione al numero di episodi e ai limiti edittali

  • art. 81 cod. pen.

    unificazione di più reati (continuazione)

    principio della continuazione e relativo meccanismo di aumento applicato alle fattispecie già in continuazione interna

  • art. 76, comma 3, D.Lgs. n. 159/2011

    violazioni contestate nelle sentenze nn. 862/2019 e 26/2019

    rilevante per la qualificazione delle contravvenzioni oggetto del secondo gruppo di sentenze

  • art. 442, comma 2, cod. proc. pen.

    riduzione della pena nel rito abbreviato

    la norma prevede la riduzione della pena per il rito abbreviato (in particolare per le contravvenzioni la riduzione 'metà' dopo le modifiche): la Corte ha ritenuto che l'omessa deduzione di tale violazione in sede di impugnazione non possa essere sanata in esecuzione

  • legge 23 giugno 2017, n. 103, art. 1, comma 44

    modifiche all'art. 442, comma 2

    riferimento alla modifica normativa che ha inciso sulla misura della riduzione per il rito abbreviato, richiamata per spiegare l'irrilevanza dell'eccezione sollevata in esecuzione

  • art. 616 cod. proc. pen.

    conseguenze di legge in ordine alle spese processuali

    norma richiamata per la condanna alle spese a carico del ricorrente

Massime di principio

  • In sede esecutiva il giudice può rideterminare la pena per effetto della continuazione, ma la sua opera non può sostituire gli ordinari mezzi di impugnazione per vizi di diritto non dedotti nei gradi precedenti.
  • Se le condanne oggetto di unificazione erano già state pronunciate in continuazione interna, gli aumenti cumulativi possono essere valutati tenendo conto del numero di episodi: aumenti globali su molti episodi possono non richiedere ulteriore motivazione dettagliata quando risultano moderati rispetto alla media edittale per singolo episodio.
  • La procedura di 'scorporo' e la nota tecnica di calcolo della continuazione sono rilevanti; tuttavia, se il risultato matematico finale non cambia (equivalenza distributiva), errori di forma nel metodo non sempre comportano l'illegittimità della decisione.
  • Per le contravvenzioni, le modifiche normative sulla riduzione per il rito abbreviato devono essere impugnate nei modi ordinari: l'esecuzione non è la sede per ottenere correzioni di quella natura se la doglianza non è stata sollevata prima.
  • Chi ritiene che la rideterminazione della pena abbia violato limiti edittali o criteri di calcolo deve proporre tempestivamente i mezzi di gravame appropriati (appello, impugnazioni ordinarie), pena l'improcedibilità della correzione in sede esecutiva.

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