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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38370/2023 del 20/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'Appello di Palermo che ha confermato la condanna per due reati ex art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (uno in concorso) e ha revocato, ai sensi dell'art. 168 c.p., il beneficio della sospensione condizionale della pena precedentemente concesso dal GUP, sostenendo violazione degli artt. 597, comma 3, c.p.p. e 163, 164 e 168 c.p.: in particolare deduce che, essendo appellante solo l'imputato, il divieto di reformatio in peius (art. 597, comma 3, c.p.p.) avrebbe impedito alla Corte territoriale di revocare il beneficio

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte di legittimità ha confermato che la revoca del beneficio della sospensione condizionale operata dalla Corte d'Appello rientra nell'area dei provvedimenti di natura dichiarativa previsti dagli artt. 168, commi 1 e 3, c.p., i quali hanno effetto ope legis e richiedono attività ricognitiva (non discrezionale): pertanto non si configura come reformatio in peius vietata quando a proporre impugnazione sia solo l'imputato. La Corte ha richiamato la giurisprudenza consolidata (ex multis Sez. 2, n. 37009/2016; Sez. 5, n. 14997/2019) e ha conseguentemente rigettato il ricorso, condannando il ricorrente alle spese processuali

Norme richiamate

  • art. 597, comma 3, cod. proc. pen.

    Disciplina il divieto di reformatio in peius quando ad appellare sia solo l'imputato; la Corte interpreta questo divieto come non applicabile se l'atto impugnato è di natura dichiarativa e non comporta un peggioramento valutativo della posizione dell'imputato (es. revoca ope legis ai sensi di art. 168 c.p. commi 1 e 3)

  • art. 168 cod. pen.

    Comma 1 e comma 3 producono effetti dichiarativi e ope legis (ipotesi ricognitiva in cui il giudice verifica l'esistenza di cause ostative alla sospensione condizionale); comma 2 invece ha natura costitutiva e implica valutazione sull'indole e gravità del reato, rispetto alla quale è necessaria la possibilità per l'imputato di difendersi

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Norma fiscale/sostanze stupefacenti in base alla quale sono state contestate le condotte; nel capo di imputazione rileva ai fini della condanna sostanziale e della verifica dei requisiti per benefici come la sospensione condizionale

  • art. 163 e art. 164 cod. pen.

    Richiamati nel ricorso come norme di riferimento sui benefici e sulle modalità di esecuzione delle pene; nel provvedimento di rigetto non emergono interpretazioni specifiche diverse da quelle richiamate per art. 168

Massime di principio

  • Il divieto di reformatio in peius (art. 597 c.p.p.) non impedisce sempre al giudice d'appello di modificare o revocare benefici concessi dal primo giudice: se la revoca ha natura dichiarativa/ricognitiva (effetti ope legis, art. 168 commi 1 e 3 c.p.), essa non costituisce reformatio in peius
  • Se la revoca propone invece una valutazione sulla natura o gravità del reato (art. 168, comma 2 c.p., che ha natura costitutiva), la modifica in peius è vietata quando ad appellare sia solo l'imputato, perché comporta una decisione sulla posizione sostanziale dell'imputato rispetto alla quale questi deve potersi difendere
  • In situazioni analoghe occorre verificare se i presupposti della revoca siano di mero accertamento oggettivo (es. precedenti ostativi, effetti ope legis) oppure richiedano una valutazione discrezionale: nel primo caso la revoca è ammissibile anche con impugnazione solo dell'imputato; nel secondo no
  • Il difensore che impugna dovrebbe puntare a dimostrare l'inesistenza o l'irrilevanza dei presupposti ostativi (ad es. contestare la natura, l'efficacia o la rilevanza dei precedenti) oppure sollevare vizi formali/procedurali nella valutazione della Corte territoriale
  • Quando si prospetta il rischio di una revoca dichiarativa, l'imputato deve comunque essere messo in condizione di ricostruire la propria posizione: ove la decisione appalesi valutativa e non solo ricognitiva, può essere proposta impugnazione per vizio di violazione del diritto di difesa

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