Cassazione Penale, Sentenza n. 38367/2023 del 20/09/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Torino che aveva confermato la condanna per il reato previsto dall'art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115: nell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato relativa all'anno 2014 l'imputato aveva dichiarato un reddito del nucleo familiare pari a euro 1.429,00 mentre il reddito effettivo era di euro 18.568,00, con conseguente ammissione al beneficio (decreto 22/12/2015). In cassazione il difensore ha dedotto: errata valutazione del reddito rilevante (sarebbe da considerare il reddito imponibile e non il lordo, con possibile rientro nella soglia), mancanza dell'elemento soggettivo (assenza di dolo, compagna che gestiva le pratiche e consegna tardiva di documenti), rilevanza dell'ISEE e delle dichiarazioni testimoniali, nonché censura sulla disapplicazione delle aggravanti/recidiva e sull'omessa valutazione dell'art. 131-bis e dell'art. 99 c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto infondato e meramente reiterativo il primo motivo, confermando che l'elemento oggettivo del reato è integrato dalla falsa dichiarazione resa nell'autocertificazione e che, in base alla normativa e alla giurisprudenza consolidata, il dolo generico è richiesto e correttamente desunto dalla macroscopica divergenza tra il reddito dichiarato e quello reale. La Corte ha inoltre escluso la buona fede del ricorrente con motivazione logica (imputato aveva percepito uno stipendio regolare per gran parte del 2014). Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la questione della disapplicazione della recidiva non era stata specificamente devoluta in appello. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 95
Sanziona le false indicazioni o omissioni nelle dichiarazioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato; la condotta è punibile anche se, a prescindere dall'effettiva sussistenza dei requisiti di reddito, la dichiarazione falsa ha determinato l'ammissione al beneficio. Richiede dolo generico, che deve essere provato.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 76
Definisce le soglie di reddito per l'ammissione al patrocinio; applicata la soglia ed i parametri per l'anno 2014, con la conseguente determinazione della soglia reddituale (menzionata in sentenza come euro 16.533,79 annui) che rendeva esclusa l'idoneità del ricorrente al beneficio.
Norma sulla non punibilità per particolare tenuità del fatto; la difesa invocava la sua applicazione, ma la Corte ha ritenuto la questione non sufficientemente fondata o non applicabile alla luce della recidiva e della gravità della divergenza reddituale.
Disposizione sulla recidiva; la sentenza di merito aveva considerato pregresse condanne ai fini della qualificazione della posizione, e la difesa non ha devoluto concretamente la disapplicazione della recidiva in appello.
codice di procedura penale, art. 530 comma 2
Richiesta dalla difesa come possibile motivo di assoluzione per mancanza dell'elemento soggettivo o insufficienza di prove; la Cassazione ha ritenuto che il dolo fosse stato adeguatamente provato e quindi la richiamata causa di assoluzione non poteva essere accolta.
Giurisprudenza: Sez. U, n. 6591 del 27/11/2008 (Infanti)
Principio consolidato secondo cui le false indicazioni o omissioni nelle dichiarazioni per il gratuito patrocinio integrano il reato di cui all'art. 95 DPR 115/2002 indipendentemente dall'effettiva sussistenza delle condizioni di reddito.
Giurisprudenza: Sez. 4, n. 7192 del 11/01/2018 (Zappia)
Richiama la necessità della prova del dolo generico per il delitto di cui all'art. 95 DPR 115/2002; la mera negligenza o difetto di controllo può non integrare il reato, salvo che non ricorra dolo eventuale.
Massime di principio
- La dichiarazione resa per ottenere il patrocinio a spese dello Stato deve riportare dati veritieri: false indicazioni o omissioni anche parziali sono penalmente rilevanti quando determinano l'ammissione al beneficio.
- La Corte tende a valutare il reddito complessivo e le soglie previste dalla normativa; in caso di rilevanti divergenze tra quanto dichiarato e il dato reale, può desumersi il dolo.
- L'onere di provare l'assenza di dolo grava sulla difesa: l'invocazione di circostanze personali (es. gestione dei documenti da parte del convivente) richiede prove concrete per escludere la coscienza e volontà nella dichiarazione mendace.
- La qualificazione della recidiva e l'eventuale applicazione di cause di non punibilità (art. 131-bis) devono essere dedotte e documentate con specificità già nel grado di impugnazione competente, altrimenti possono essere ritenute inammissibili o non esaminate.
- La giurisprudenza richiede una prova rigorosa del dolo generico; tuttavia la presenza di discrepanze macroscopiche tra redditi dichiarati e reali è elemento probante idoneo a fondare la condanna.
- Documentazione ISEE o altre attestazioni possono aiutare a dimostrare la buona fede, ma non sono automaticamente decisive: il giudice valuta complessivamente la coerenza delle dichiarazioni e le circostanze fattuali.
- Nel caso di simili contestazioni è consigliabile raccogliere e produrre fin da subito documenti probatori (buste paga, bonifici, comunicazioni del datore di lavoro, dichiarazioni fiscali) e dedurre con precisione le questioni giuridiche rilevanti (es. ricorso alla causa di non punibilità, contestazione della recidiva).
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