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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38369/2023 del 20/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la conferma della condanna per il reato di detenzione di stupefacenti ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. L'imputato ha prospettato quattro motivi: (1) contraddittorietà della motivazione poiché la quantità di crack sequestrata (due confezioni per complessivi 176,9 mg, principio attivo 81%, valutato circa 0,9 dosi medie singole) e la qualità delle risultanze processuali indicherebbero uso esclusivamente personale non riconosciuto dalla Corte d'appello; (2) violazione di legge e vizio di motivazione per non aver ricondotto il fatto nell'ipotesi di cui all'art. 131-bis c.p. (causa di non punibilità per particolare tenuità o simile); (3) mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, c.p.; (4) mancata concessione della sospensione condizionale della pena nonostante precedenti limitati (un precedente per tentato furto e uno per la contravvenzione di cui all'art. 712 c.p.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto legittima e non manifesta illogica la valutazione del giudice di merito che ha escluso l'uso esclusivamente personale rilevando elementi indicativi della destinazione a terzi: pluralità di confezioni, tentativo di disfarsi delle confezioni alla vista delle forze dell'ordine, occultamento nella cavità orale, possesso di 170 euro in contanti, presenza in zona notoriamente dedita allo spaccio e precedente ripresa mentre vendeva stupefacente il giorno prima. La Corte ha richiamato il quadro normativo (riporto del testo dell'art.73 antecedente alle modifiche incostituzionali e il comma 1-bis dell'art.75 d.P.R. 309/1990 che indica i parametri per escludere l'uso personale) e ha sottolineato che la valutazione sulla destinazione della sostanza spetta al giudice di merito e sui criteri indicati è sindacabile in sede di legittimità solo per manifesta illogicità o carenza motivazionale. Ha inoltre distinto correttamente la nozione di "lieve entità" ai sensi del comma 5 dell'art.73 rispetto alla causa di non punibilità di cui all'art.131-bis c.p., con criteri diversi da applicare. Infine, la mancata concessione della sospensione condizionale è stata ritenuta motivata alla luce della prognosi di recidiva e dei precedenti dell'imputato. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende (ex art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Norma sostanziale sanzionatoria utilizzata per la configurazione del reato; la Corte ha confermato che la valutazione sulla rilevanza penale (uso personale vs destinazione a terzi) spetta al giudice di merito e va valutata alla luce di tutte le circostanze concrete.

  • art. 75, comma 1-bis, d.P.R. n. 309/1990

    comma 1-bis dell'art. 75, in vigore dal 21 maggio 2014

    Fornisce i parametri per accertare la destinazione ad uso esclusivamente personale (quantitativo, confezionamento, modalità di presentazione, peso lordo, ecc.). La Corte ha richiamato che tali parametri si usano per escludere l'uso personale e quindi per determinare la rilevanza penale.

  • sentenza Corte Costituzionale n. 32 del 12/02/2014

    sentenza del 12 febbraio 2014, n. 32

    Dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 4-bis del d.l. 272/2005; per effetto della decisione fu ripristinato il testo anteriore dell'art.73. La Corte di Cassazione ha richiamato tale orientamento per il corretto inquadramento normativo.

  • art. 131-bis cod. pen.

    Norma sulla causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto o per altre ipotesi: la Corte ha evidenziato che i criteri per il suo riconoscimento sono diversi da quelli per la lieve entità ex art.73 comma 5 e richiedono valutazioni su modalità della condotta, grado di colpevolezza, entità del pericolo/danno e carattere non abituale.

  • art. 62, n. 4, cod. pen.

    Attenuante di cui il ricorrente chiedeva il riconoscimento; la Corte ha ritenuto che i giudici di merito abbiano motivato adeguatamente l'esclusione, collegandola alle circostanze concrete e alla valutazione complessiva della condotta.

  • art. 712 cod. pen.

    Norma afferente alla contravvenzione per la quale l'imputato aveva precedenti; citata per giustificare la prognosi negativa ai fini della sospensione condizionale della pena.

  • artt. 581 e 591 cod. proc. pen.

    artt. 581 e 591 cod. proc. pen.

    Richiamati in relazione ai requisiti di specificità e confronto motivato che i motivi di impugnazione devono contenere; la Corte ha rilevato l'inammissibilità delle doglianze che non confrontano puntualmente le argomentazioni della decisione impugnata.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente di infliggere sanzioni pecuniarie all'inammissibile ricorrente; la Corte ha imposto la somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende valutando i profili di colpa derivanti dal ricorso.

  • Corte Costituzionale, n. 186/2000

    Richiamata come precedente in tema di equità nella determinazione della sanzione pecuniaria a carico del ricorrente in casi di inammissibilità.

Massime di principio

  • La distinzione tra uso personale e destinazione a terzi è rimessa al giudice di merito: la Cassazione sindaca solo la motivazione quando è assente o manifestamente illogica, non la rivalutazione del merito probatorio.
  • Parametri rilevanti per escludere l'uso personale: quantità superiore ai limiti ministeriali, confezionamento frazionato, plurime dosi, occultamento, tentativo di disfarsi della sostanza, presenza di denaro contante, comportamento al momento del controllo, zona nota per spaccio, precedenti o riprese video di cessione.
  • I criteri per il riconoscimento della particolare tenuità o della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p. sono diversi da quelli per la lieve entità ex art.73 comma 5: richiedono valutazione della modalità, colpevolezza, entità del pericolo/danno e carattere non abituale della condotta.
  • In cassazione i motivi devono confrontarsi puntualmente con la motivazione impugnata: censure generiche o reiterative senza confronto specifico sono dichiarate inammissibili.
  • Per ottenere la sospensione condizionale della pena è necessaria una prognosi favorevole che tenga conto non solo del fatto concreto ma anche della storia personale e dei precedenti dell'imputato; precedenti anche minori possono pregiudicare la concessione.
  • Le modifiche legislative o dichiarazioni di incostituzionalità (es. art. 4-bis d.l. 272/2005) incidono sull'interpretazione del regime sanzionatorio e sui criteri di valutazione, perciò occorre verificare sempre il testo normativo vigente al momento del giudizio.

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