Cassazione Penale, Sentenza n. 38369/2023 del 20/09/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la conferma della condanna per il reato di detenzione di stupefacenti ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. L'imputato ha prospettato quattro motivi: (1) contraddittorietà della motivazione poiché la quantità di crack sequestrata (due confezioni per complessivi 176,9 mg, principio attivo 81%, valutato circa 0,9 dosi medie singole) e la qualità delle risultanze processuali indicherebbero uso esclusivamente personale non riconosciuto dalla Corte d'appello; (2) violazione di legge e vizio di motivazione per non aver ricondotto il fatto nell'ipotesi di cui all'art. 131-bis c.p. (causa di non punibilità per particolare tenuità o simile); (3) mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, c.p.; (4) mancata concessione della sospensione condizionale della pena nonostante precedenti limitati (un precedente per tentato furto e uno per la contravvenzione di cui all'art. 712 c.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto legittima e non manifesta illogica la valutazione del giudice di merito che ha escluso l'uso esclusivamente personale rilevando elementi indicativi della destinazione a terzi: pluralità di confezioni, tentativo di disfarsi delle confezioni alla vista delle forze dell'ordine, occultamento nella cavità orale, possesso di 170 euro in contanti, presenza in zona notoriamente dedita allo spaccio e precedente ripresa mentre vendeva stupefacente il giorno prima. La Corte ha richiamato il quadro normativo (riporto del testo dell'art.73 antecedente alle modifiche incostituzionali e il comma 1-bis dell'art.75 d.P.R. 309/1990 che indica i parametri per escludere l'uso personale) e ha sottolineato che la valutazione sulla destinazione della sostanza spetta al giudice di merito e sui criteri indicati è sindacabile in sede di legittimità solo per manifesta illogicità o carenza motivazionale. Ha inoltre distinto correttamente la nozione di "lieve entità" ai sensi del comma 5 dell'art.73 rispetto alla causa di non punibilità di cui all'art.131-bis c.p., con criteri diversi da applicare. Infine, la mancata concessione della sospensione condizionale è stata ritenuta motivata alla luce della prognosi di recidiva e dei precedenti dell'imputato. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende (ex art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma sostanziale sanzionatoria utilizzata per la configurazione del reato; la Corte ha confermato che la valutazione sulla rilevanza penale (uso personale vs destinazione a terzi) spetta al giudice di merito e va valutata alla luce di tutte le circostanze concrete.
art. 75, comma 1-bis, d.P.R. n. 309/1990
comma 1-bis dell'art. 75, in vigore dal 21 maggio 2014
Fornisce i parametri per accertare la destinazione ad uso esclusivamente personale (quantitativo, confezionamento, modalità di presentazione, peso lordo, ecc.). La Corte ha richiamato che tali parametri si usano per escludere l'uso personale e quindi per determinare la rilevanza penale.
sentenza Corte Costituzionale n. 32 del 12/02/2014
sentenza del 12 febbraio 2014, n. 32
Dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 4-bis del d.l. 272/2005; per effetto della decisione fu ripristinato il testo anteriore dell'art.73. La Corte di Cassazione ha richiamato tale orientamento per il corretto inquadramento normativo.
art. 131-bis cod. pen.
Norma sulla causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto o per altre ipotesi: la Corte ha evidenziato che i criteri per il suo riconoscimento sono diversi da quelli per la lieve entità ex art.73 comma 5 e richiedono valutazioni su modalità della condotta, grado di colpevolezza, entità del pericolo/danno e carattere non abituale.
art. 62, n. 4, cod. pen.
Attenuante di cui il ricorrente chiedeva il riconoscimento; la Corte ha ritenuto che i giudici di merito abbiano motivato adeguatamente l'esclusione, collegandola alle circostanze concrete e alla valutazione complessiva della condotta.
art. 712 cod. pen.
Norma afferente alla contravvenzione per la quale l'imputato aveva precedenti; citata per giustificare la prognosi negativa ai fini della sospensione condizionale della pena.
artt. 581 e 591 cod. proc. pen.
artt. 581 e 591 cod. proc. pen.
Richiamati in relazione ai requisiti di specificità e confronto motivato che i motivi di impugnazione devono contenere; la Corte ha rilevato l'inammissibilità delle doglianze che non confrontano puntualmente le argomentazioni della decisione impugnata.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che consente di infliggere sanzioni pecuniarie all'inammissibile ricorrente; la Corte ha imposto la somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende valutando i profili di colpa derivanti dal ricorso.
Corte Costituzionale, n. 186/2000
Richiamata come precedente in tema di equità nella determinazione della sanzione pecuniaria a carico del ricorrente in casi di inammissibilità.
Massime di principio
- La distinzione tra uso personale e destinazione a terzi è rimessa al giudice di merito: la Cassazione sindaca solo la motivazione quando è assente o manifestamente illogica, non la rivalutazione del merito probatorio.
- Parametri rilevanti per escludere l'uso personale: quantità superiore ai limiti ministeriali, confezionamento frazionato, plurime dosi, occultamento, tentativo di disfarsi della sostanza, presenza di denaro contante, comportamento al momento del controllo, zona nota per spaccio, precedenti o riprese video di cessione.
- I criteri per il riconoscimento della particolare tenuità o della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p. sono diversi da quelli per la lieve entità ex art.73 comma 5: richiedono valutazione della modalità, colpevolezza, entità del pericolo/danno e carattere non abituale della condotta.
- In cassazione i motivi devono confrontarsi puntualmente con la motivazione impugnata: censure generiche o reiterative senza confronto specifico sono dichiarate inammissibili.
- Per ottenere la sospensione condizionale della pena è necessaria una prognosi favorevole che tenga conto non solo del fatto concreto ma anche della storia personale e dei precedenti dell'imputato; precedenti anche minori possono pregiudicare la concessione.
- Le modifiche legislative o dichiarazioni di incostituzionalità (es. art. 4-bis d.l. 272/2005) incidono sull'interpretazione del regime sanzionatorio e sui criteri di valutazione, perciò occorre verificare sempre il testo normativo vigente al momento del giudizio.
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