Cassazione Civile, Ordinanza n. 29333/2024 del 13/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (agenzia fiscale)
La controversia
Il contribuente impugnava un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2012, notificato il 29 ottobre 2014 al socio unico dopo la cancellazione della società dal registro delle imprese avvenuta il 26 febbraio 2014. Secondo la ricostruzione dei giudici di merito, l'Ufficio aveva contestato alla società omessa fatturazione di due vendite e, conseguentemente, aveva imputato al socio utili extra-contabili distribuiti in relazione a tali operazioni. La CTP respingeva il ricorso e la CTR confermava. In cassazione il ricorrente deduceva, con il primo motivo, violazione degli artt. 36 e 42 d.P.R. n. 600/1973, 2495 e 2697 c.c., sostenendo che l'art. 28 d.lgs. n. 175/2014, che differisce per cinque anni gli effetti dell'estinzione della società nei confronti dell'erario, non fosse applicabile ratione temporis e che, in assenza di un precedente atto impositivo notificato alla società estinta, fosse illegittimo l'accertamento diretto al socio; con il secondo motivo deduceva violazione dell'art. 36 d.P.R. n. 602/1973, assumendo che la responsabilità del socio fosse limitata alle imposte dirette e non estensibile agli altri tributi.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Ha affermato che, una volta cancellata la società, dei debiti sociali risponde il socio limitatamente responsabile che abbia ricevuto attivo dal bilancio di liquidazione, ai sensi dell'art. 2495 c.c.; pertanto, dopo l'estinzione dell'ente non possono essere notificati atti impositivi alla società, ma possono e devono essere notificati direttamente al socio responsabile, se ne ricorrono i presupposti. Ha inoltre chiarito che l'inapplicabilità temporale dell'art. 28 d.lgs. n. 175/2014 non impedisce l'accertamento del debito sociale nei confronti del socio, e che la responsabilità del socio non è circoscritta alle sole imposte dirette, poiché discende dall'art. 2495 c.c. senza distinzione tra debiti tributari di diversa natura. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna del ricorrente alle spese e con dichiarazione dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
Richiamato dal ricorrente come norma violata; la Corte non ne fa la base della responsabilità del socio esteso ai debiti sociali dopo cancellazione, valorizzando invece l'art. 2495 c.c.
Richiamato nel primo motivo come norma asseritamente violata in tema di validità dell'atto impositivo.
Dopo la cancellazione della società, i debiti sociali possono essere fatti valere nei confronti del socio limitatamente responsabile che abbia percepito attivo dal bilancio di liquidazione; è la base per l'accertamento diretto verso il socio della società estinta.
Richiamato nel motivo di ricorso; la Corte non sviluppa un autonomo principio sul riparto dell'onere probatorio, ma respinge la censura nel complesso.
È ritenuto inapplicabile ratione temporis alla fattispecie; la norma consente per cinque anni dopo la cancellazione la notificazione degli atti alla società estinta, ma non esclude l'accertamento del debito nei confronti del socio.
La Corte esclude che la responsabilità del socio sia limitata alle sole imposte dirette, osservando che, nel periodo considerato, la responsabilità per tributi diversi discende comunque dall'art. 2495 c.c.
Richiamato nel ragionamento della Corte per evidenziare i limiti vigenti in passato della disciplina speciale, superati dalla ricostruzione fondata sull'art. 2495 c.c.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte ne dichiara i presupposti per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di soccombenza.
art. 1, comma 17, l. n. 228/2012
Norma che ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato richiamato nel dispositivo.
Massime di principio
- Dopo la cancellazione della società dal registro delle imprese, il creditore può far valere i debiti sociali direttamente nei confronti del socio limitatamente responsabile che abbia ricevuto somme o attivo in sede di liquidazione.
- L'inapplicabilità ratione temporis della disciplina speciale che differisce gli effetti dell'estinzione della società nei confronti dell'erario non impedisce l'accertamento del debito tributario nei confronti del socio, se la pretesa trova fondamento nell'art. 2495 c.c.
- La responsabilità del socio di società estinta non è limitata, in via generale, alle sole imposte dirette: essa segue la disciplina civilistica della successione nei debiti sociali nei limiti dell'attivo percepito, senza distinzione tra tipi di tributi.
- Quando la società è ormai estinta, l'atto impositivo non può essere notificato all'ente cancellato; la pretesa va indirizzata al soggetto che ne abbia raccolto la responsabilità secondo le regole applicabili.
- La censura che fondi la pretesa illegittimità dell'accertamento solo sull'assenza di un precedente atto notificato alla società estinta non è idonea a escludere la legittimazione passiva del socio se ricorrono i presupposti di responsabilità ex art. 2495 c.c.
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