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Sentenza

Sentenza del 09/09/2024 n. 24209 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L’Agenzia ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 2802/2017, che aveva confermato l’annullamento dell’avviso di accertamento relativo al 2010. L’avviso contestava la mancata dichiarazione di una plusvalenza di 12.106.506,44 euro derivante, secondo l’Ufficio, dalla cessione dei brevetti e dei marchi della tecnologia impermeabilizzante Out Dry alla società statunitense Out Dry Technologies Corporation, operazione che sarebbe stata dissimulata mediante il conferimento del ramo d’azienda in una società veicolo e la successiva cessione delle quote. L’Agenzia sosteneva che la Nextec avesse perseguito essenzialmente lo sviluppo e la vendita dei diritti immateriali, che l’attività produttiva fosse solo sperimentale e che la partecipazione non potesse beneficiare integralmente del regime PEX; denunciava violazione degli artt. 2697 e 2729 c.c. e degli artt. 9, 86 e 87 TUIR, lamentando un’errata valutazione degli indizi e del riparto dell’onere probatorio.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell’Agenzia. Ha rilevato che la CTR aveva accertato, sulla base delle prove, che Nextec svolgeva dal 2005 un’effettiva attività produttiva e commerciale, con clienti nazionali e internazionali e un fatturato significativo, e che il conferimento aveva costituito un’operazione unitaria comprendente gli apparati produttivi e il brevetto. Le doglianze dell’Agenzia miravano in realtà a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove, non consentita in cassazione sotto la veste della violazione di legge. La Corte ha inoltre osservato che l’eventuale riqualificazione come vizio di omesso esame sarebbe stata preclusa dalla doppia conforme di merito e dall’art. 348-ter, commi 4 e 5, c.p.c. L’Agenzia è stata condannata a rifondere a Nextec le spese del giudizio di legittimità, liquidate in 20.200 euro, di cui 200 euro per esborsi, oltre rimborso forfettario del 15% e accessori di legge. Non è stata disposta l’attestazione per l’ulteriore contributo unificato, in ragione della prenotazione a debito applicabile all’Agenzia fiscale.

Norme richiamate

  • Art. 2697 c.c.

    La Corte non ha formulato una diversa regola sull’onere della prova: ha ritenuto che la censura, pur denunciando la violazione della norma, chiedesse sostanzialmente di rivalutare le risultanze probatorie già apprezzate dal giudice di merito.

  • Art. 2729 c.c.

    La Corte non ha riesaminato la gravità, precisione e concordanza degli indizi invocati dall’Agenzia, poiché ciò avrebbe comportato una nuova valutazione del materiale probatorio, estranea al giudizio di legittimità.

  • Art. 9, comma 2, D.P.R. n. 917/1986 (TUIR)

    La disposizione era richiamata dall’Agenzia per sostenere la determinazione del valore normale dei beni immateriali, ma la Corte non ne ha esaminato nel merito l’applicazione, dichiarando inammissibile il ricorso.

  • Art. 86 D.P.R. n. 917/1986 (TUIR)

    La norma era invocata dall’Agenzia in relazione alla tassazione della plusvalenza asseritamente realizzata con la cessione dei beni immateriali; la Corte non ha deciso nel merito tale questione, essendo il ricorso inammissibile.

  • Art. 87, comma 1, D.P.R. n. 917/1986 (TUIR)

    La norma, relativa al regime PEX, era richiamata nella contestazione dell’Agenzia circa il trattamento fiscale della cessione delle partecipazioni. La Corte non ha stabilito nel merito se il regime fosse applicabile: ha lasciato ferma la decisione della CTR per l’inammissibilità del ricorso.

  • Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La denuncia di violazione o falsa applicazione di legge non consente di ottenere in cassazione una nuova lettura delle prove e dei fatti accertati dal giudice di merito; la censura dell’Agenzia, pur formalmente prospettata come errore di diritto, si risolveva in tale richiesta.

  • Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    La Corte ha osservato che anche una possibile riqualificazione della doglianza come omesso esame di fatti decisivi non avrebbe consentito di scrutinare il motivo, per effetto della doppia conforme e delle preclusioni processuali applicabili.

  • Art. 348-ter, commi 4 e 5, c.p.c.

    A fronte del duplice conforme pronunciamento dei giudici di merito, osterebbe alla scrutinabilità di una censura così riqualificata il combinato disposto dei commi 4 e 5 dell’art. 348-ter c.p.c., applicabile "ratione temporis" alla presente controversia.

    Quando le decisioni di primo e secondo grado sono conformi sui fatti, la censura di omesso esame di fatti decisivi incontra la preclusione prevista dai commi 4 e 5 dell’art. 348-ter c.p.c., se tale disciplina è applicabile ratione temporis.

  • Art. 378 c.p.c., commi 1 e 2

    Le disposizioni sono richiamate esclusivamente per i termini entro i quali il Pubblico Ministero e le parti hanno depositato memorie; non incidono sulla ragione della decisione.

  • Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    La Corte ha escluso l’attestazione relativa all’ulteriore contributo unificato, perché nei confronti dell’Agenzia fiscale opera la prenotazione a debito prevista per le amministrazioni pubbliche.

  • Art. 158, comma 1, lettera a), D.P.R. n. 115/2002

    Essendo applicabile all’Agenzia fiscale delle Entrate la disposizione recata dall’art. 158, comma 1, lettera a), dello stesso decreto, prevedente la prenotazione a debito del contributo unificato in favore delle amministrazioni pubbliche.

    Il contributo unificato dovuto dall’Agenzia delle Entrate, quale amministrazione pubblica, è prenotato a debito; per questo non si applica l’attestazione dell’ulteriore contributo unificato.

  • Art. 12, comma 5, D.L. n. 16/2012, convertito in L. n. 44/2012

    La disposizione è richiamata quale argomento a sostegno dell’applicazione all’Agenzia fiscale del regime di prenotazione a debito del contributo unificato.

Massime di principio

  • In cassazione non è possibile ottenere una nuova ponderazione delle prove limitandosi a presentare il dissenso sulla ricostruzione fattuale del giudice di merito come violazione delle norme sull’onere della prova o sulle presunzioni.
  • L’accertamento sull’effettività dell’attività d’impresa e sull’unitarietà di un’operazione negoziale è normalmente una valutazione di merito; in cassazione può essere contestato solo mediante un vizio ammissibile e nei limiti consentiti, non chiedendo una diversa ricostruzione degli indizi.
  • Quando le sentenze di primo e secondo grado sono conformi sui fatti, può operare la preclusione prevista dall’art. 348-ter, commi 4 e 5, c.p.c. rispetto alla censura di omesso esame, se applicabile ratione temporis.
  • La pronuncia non decide nel merito i presupposti sostanziali del regime PEX né stabilisce in via generale quando una cessione di partecipazioni debba essere riqualificata come cessione diretta di beni immateriali: le valutazioni della CTR restano ferme perché il ricorso dell’Agenzia è stato dichiarato inammissibile.
  • La parte soccombente in cassazione è condannata a rimborsare le spese di legittimità; per l’Agenzia delle Entrate opera inoltre la prenotazione a debito del contributo unificato, che esclude l’attestazione dell’ulteriore contributo.

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