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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27567/2023 del 28/09/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (committente)

La controversia

Un lavoratore, formalmente dipendente di una società appaltatrice, ha agito per ottenere l'accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato direttamente con la società committente, assumendo che il contratto tra committente e appaltatrice fosse un appalto solo apparente e in realtà una mera intermediazione di manodopera. In primo grado e poi in appello la domanda è stata respinta: la Corte territoriale ha ritenuto che non emergessero elementi per affermare che la committente avesse gestito turni, poteri direttivi o disciplinari del lavoratore oltre il fisiologico coordinamento necessario all'esecuzione del servizio. Con il ricorso per cassazione il lavoratore ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 29, comma 1, d.lgs. n. 276/2003 e dell'art. 1655 c.c., sostenendo che la controparte appaltatrice fosse solo intermediaria di manodopera e che l'appalto fosse, in sostanza, una prestazione di dare e non di fare. Ha inoltre contestato la valutazione delle prove compiuta dai giudici di merito e invocato un diverso inquadramento della fattispecie come appalto fraudolento.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso. Ha ribadito che l'appalto di opere o servizi è lecito anche quando richieda prevalentemente manodopera, purché l'appaltatore conservi un'organizzazione autonoma dei mezzi e del lavoro, mantenga il potere direttivo e organizzativo sui propri dipendenti e assuma il rischio d'impresa, senza che il committente eserciti poteri dispositivi o di controllo sui dipendenti dell'appaltatore oltre il coordinamento tecnico necessario. Ha ritenuto che la sentenza di merito si fosse attenuta a tali principi e avesse accertato, in fatto, la sussistenza dei requisiti di genuinità dell'appalto, escludendo un appalto fraudolento. Ha anche precisato che le censure del ricorrente si risolvevano in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio, non consentita in sede di legittimità, e che non era configurabile un vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. perché mancava l'omesso esame di un fatto storico decisivo. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 29, comma 1, d.lgs. n. 276/2003

    Definisce l'appalto genuino richiedendo che l'organizzazione dei mezzi e la gestione autonoma del servizio restino in capo all'appaltatore; il committente può svolgere solo il coordinamento tecnico necessario, senza interventi direttivi o disciplinari sui dipendenti dell'appaltatore.

  • art. 1655 c.c.

    Richiamato quale norma codicistica che connota l'appalto, in particolare per l'organizzazione dei mezzi e l'assunzione del rischio d'impresa da parte dell'appaltatore.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro processuale invocato per denunciare la violazione di legge sostanziale.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    La Corte ricorda che il sindacato è limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo, restando esclusa la rivalutazione delle prove.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per la definizione camerale del ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002

    Comporta, in caso di rigetto del ricorso, l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove ne ricorrano i presupposti processuali.

Massime di principio

  • L'appalto di opere o servizi è genuino anche se implica una prevalente prestazione di manodopera, purché l'appaltatore conservi un'autonoma organizzazione dei mezzi e l'effettivo potere direttivo e disciplinare sui propri dipendenti, assumendo il rischio d'impresa.
  • La predeterminazione analitica nel capitolato delle modalità operative non trasforma di per sé l'appalto in somministrazione illecita, se serve soltanto a conformare la prestazione alle esigenze tecniche del servizio e non sottrae all'appaltatore la gestione del rapporto di lavoro.
  • La distinzione tra appalto lecito e intermediazione illecita di manodopera va verificata in concreto, guardando soprattutto a chi esercita il potere organizzativo e disciplinare e a chi sopporta il rischio economico dell'operazione.
  • In sede di legittimità non è consentito ottenere una nuova valutazione delle prove o una diversa ricostruzione dei fatti; il vizio motivazionale è configurabile solo per omesso esame di un fatto storico decisivo, non per contestazioni sull'apprezzamento del materiale istruttorio.

Come è indicizzato

MaterieAppalto e somministrazioneImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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