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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36114/2021 del 23/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo a IRPEF per gli anni 2006 e 2007 emesso nei confronti di un contribuente sulla base di studi di settore. La CTP aveva accolto il ricorso del contribuente; la CTR aveva rigettato l'appello dell'Ufficio. In Cassazione l'Agenzia delle Entrate ha proposto due motivi: (1) ha censurato la decisione nella parte in cui aveva ritenuto illegittimo l'accertamento per mancata instaurazione del contraddittorio preventivo, sostenendo che, per le annualità in questione, tale obbligo non era ancora previsto; (2) ha denunciato la nullità della sentenza d'appello per motivazione meramente per relationem alla decisione di primo grado, senza autonoma disamina dei motivi di gravame.

La decisione

La Corte ha respinto l'eccezione preliminare di tardività del ricorso, ritenendo tempestiva la notifica in ragione della sospensione dei termini prevista dall'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, conv. in l. n. 136 del 2018. Nel merito ha accolto entrambi i motivi: ha affermato che l'obbligo di contraddittorio endoprocedimentale, in tema di accertamento sintetico fondato su studi di settore, era applicabile solo per periodi d'imposta successivi alla modifica normativa introdotta dal d.l. n. 78 del 2010 e quindi non per le annualità 2006 e 2007; ha inoltre rilevato la nullità della sentenza impugnata per motivazione apparente, perché la CTR si era limitata a richiamare genericamente la sentenza di primo grado senza confrontarsi con le censure dell'appello. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla CTR Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

Massime di principio

  • L'obbligo di instaurare il contraddittorio endoprocedimentale nei procedimenti di accertamento tributario sussiste solo quando sia espressamente previsto dalla legge; in difetto, l'atto impositivo resta valido anche senza preventiva interlocuzione.
  • Le disposizioni introdotte dal d.l. n. 78 del 2010 in tema di accertamento sintetico non hanno efficacia retroattiva e si applicano solo ai periodi d'imposta per i quali il legislatore ne ha previsto l'operatività.
  • È nulla, per motivazione apparente, la sentenza d'appello che si limiti a un generico rinvio alla decisione di primo grado senza esaminare criticamente i motivi di gravame e senza rendere percepibile il percorso argomentativo seguito dal giudice.
  • La sospensione straordinaria dei termini di impugnazione prevista da una normativa speciale in materia tributaria si applica anche al ricorso per cassazione, incidendo sul computo del termine finale di proposizione dell'impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

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