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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19884/2021 del 13/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La società ha impugnato due avvisi di accertamento relativi agli anni d'imposta 2005 e 2006, concernenti recuperi a tassazione per IRES, IRAP e IVA, fondati su fatture ritenute riconducibili a operazioni inesistenti. Dopo il rigetto dei ricorsi in primo grado e in appello, la contribuente ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione dell'art. 12, comma 7, della L. 212/2000 e dell'art. 42 del D.P.R. 600/1973. Sosteneva che la CTR avesse erroneamente omesso di valutare l'illegittimità degli atti impositivi per mancata considerazione, nella motivazione degli avvisi, delle osservazioni formulate nel contraddittorio endoprocedimentale a seguito del processo verbale di constatazione, senza che l'Ufficio avesse dato conto di tali rilievi.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondata la censura: ha affermato che l'art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente riconosce il diritto di presentare osservazioni dopo il PVC, ma non impone all'Amministrazione un obbligo di confutazione analitica di tali osservazioni nella motivazione dell'avviso di accertamento. Ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui l'avviso è valido anche se non menziona le osservazioni del contribuente, purché sia rispettato il termine dilatorio previsto dalla norma, come avvenuto nel caso concreto. Ne è derivata la dichiarazione di inammissibilità del ricorso ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c., con condanna della ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 12, comma 7, L. 212/2000

    "osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici impositori"; "l'avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del predetto termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza"

    La norma attribuisce al contribuente il diritto di presentare osservazioni e impone il rispetto del termine dilatorio prima dell'emissione dell'avviso, ma non prevede un obbligo per l'Ufficio di motivare analiticamente sulle osservazioni ricevute né una nullità dell'atto per la mancata menzione di esse.

  • art. 42, D.P.R. 600/1973

    Richiamato dalla ricorrente come norma sulla motivazione dell'avviso di accertamento; la Corte non ne trae un autonomo vizio, ritenendo comunque sufficiente la motivazione dell'atto.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È il parametro di legittimità invocato per denunciare violazione di legge.

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    La reiterata infondatezza della questione, già risolta in senso contrario dalla giurisprudenza di legittimità, rende il ricorso inammissibile.

  • art. 375, ultimo comma, c.p.c.

    Norma processuale richiamata per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma processuale richiamata per la fissazione del ricorso in adunanza camerale.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    Sussistendo i presupposti, la Corte dà atto dell'obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 115/2002

    Richiamato quale parametro per la quantificazione dell'ulteriore contributo unificato dovuto.

Massime di principio

  • In tema di accertamento tributario, il diritto del contribuente a formulare osservazioni dopo la chiusura del PVC non comporta, di regola, un obbligo dell'Ufficio di confutare espressamente e analiticamente tali rilievi nella motivazione dell'avviso.
  • La validità dell'avviso di accertamento non è compromessa dalla mancata menzione delle osservazioni del contribuente, salvo che la legge preveda espressamente una sanzione di invalidità o che la violazione determini una lesione specifica e radicale di diritti o garanzie difensive.
  • Il rispetto del termine dilatorio previsto dall'art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente è il presidio essenziale della garanzia endoprocedimentale; in assenza di sua violazione, la sola carenza di risposta alle osservazioni non integra nullità.
  • Quando la questione di diritto è già stata risolta in senso consolidato dalla giurisprudenza di legittimità, il ricorso per cassazione può essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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