Salta al contenuto
Parere

Parere n. 1529/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario proposto, con deposito diretto ex art.11, comma 2, d.P.R. n.1199 del 1971, dalla signora -OMISSIS- contro il Ministero dell’interno ed il Prefetto della Provincia di -OMISSIS- per l’annullamento del decreto prot. K10/921122 del 6 marzo 2025 di inammissibilità dell’istanza di concessione della cittadinanza italiana presentata ai sensi dell’art.9 della legge n.91 del 1992.

Giustizia amministrativa202500894

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione del decreto del 6 marzo 2025 che ha dichiarato inammissibile l’istanza di concessione della cittadinanza italiana per insufficienza del reddito.

Esito

RIGETTO

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

La ricorrente, dopo aver presentato istanza di cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91 del 1992, ha impugnato il provvedimento ministeriale che ha dichiarato inammissibile la domanda per il mancato raggiungimento della soglia reddituale minima. Ha dedotto violazione di legge, eccesso di potere, violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, manifesta illogicità e difetto di istruttoria, sostenendo che l’amministrazione avrebbe dovuto escludere dal computo i redditi prodotti durante il periodo dell’emergenza pandemica da Covid-19 e valorizzare il miglioramento della propria situazione economica negli anni successivi. Il Consiglio di Stato ha inoltre esaminato l’omesso invio della rituale relazione ministeriale, ritenendo tuttavia sufficienti gli elementi presenti in atti per definire il ricorso.

Il parere

Il Consiglio di Stato ha ritenuto il ricorso infondato e ne ha proposto il rigetto. La concessione della cittadinanza italiana è stata ricondotta all’esercizio di un’amplissima discrezionalità amministrativa, nella quale rientra la verifica della capacità reddituale del richiedente. Il parametro utilizzato dall’amministrazione è quello previsto dall’art. 3 del decreto-legge n. 382 del 1989, convertito dalla legge n. 8 del 1990 e confermato dall’art. 2, comma 15, della legge n. 549 del 1995; per il richiedente privo di nucleo familiare, la soglia indicativa è pari a euro 8.263,31 annui. Tale requisito è stato qualificato come minimo e indefettibile, idoneo a giustificare da solo il diniego anche in presenza di una positiva integrazione sociale e lavorativa. Nel caso concreto, l’amministrazione ha verificato presso l’Agenzia delle Entrate i redditi degli anni 2021 e 2022, risultati inferiori alla soglia, e ha effettuato una valutazione complessiva su un arco temporale più ampio del triennio normativamente rilevante, considerando anche gli anni immediatamente precedenti e successivi. Tale valutazione ha tenuto conto delle difficoltà economiche derivanti dalla pandemia, ma ha comunque evidenziato una capacità reddituale mediamente insufficiente e non idonea a dimostrare stabilità economica. Il diniego è stato pertanto ritenuto legittimo e dovuto. La Sezione ha precisato che il diniego della cittadinanza non incide automaticamente sul diritto di permanenza in Italia, sulla prosecuzione di eventuali rapporti di lavoro o sulla possibilità di presentare una nuova domanda al raggiungimento del requisito reddituale.

Osservazioni

Omessa relazione ministeriale

L’omesso invio della rituale relazione ministeriale vistata dall’autorità politica non impedisce la decisione del ricorso quando, dopo i solleciti e l’avviso sulle conseguenze dell’omissione, gli elementi probatori acquisiti risultino sufficienti per definire la controversia.

Requisito reddituale per la cittadinanza

La disponibilità di adeguati mezzi di sostentamento costituisce un requisito minimo e indefettibile per la concessione della cittadinanza italiana; per il richiedente privo di nucleo familiare, il parametro indicativo è il reddito annuo di euro 8.263,31.

Incidenza dell’emergenza pandemica

Le difficoltà economiche derivanti dall’emergenza Covid-19 possono essere considerate dall’amministrazione mediante una valutazione complessiva e flessibile della situazione reddituale, anche su un arco temporale più ampio del triennio; esse non impongono tuttavia di escludere automaticamente dal computo i redditi degli anni interessati dalla pandemia.

Valutazione complessiva della capacità reddituale

È legittimo il diniego quando, anche considerando redditi relativi a un periodo più esteso rispetto a quello normativamente previsto e gli eventuali miglioramenti successivi, la capacità reddituale media dell’interessato rimanga inferiore alla soglia e non dimostri stabilità economica.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La concessione della cittadinanza italiana implica un’ampia discrezionalità amministrativa, comprendente la valutazione dell’effettivo e stabile inserimento del richiedente nella comunità nazionale.
  • La disponibilità di adeguati mezzi di sostentamento costituisce un requisito minimo e indefettibile per la concessione della cittadinanza italiana e può giustificare da sola il diniego, anche quando il richiedente sia socialmente e lavorativamente integrato.
  • Il parametro reddituale previsto dall’art. 3 del d.l. n. 382/1989, convertito dalla legge n. 8/1990, e richiamato dall’art. 2, comma 15, della legge n. 549/1995, costituisce un indice di adeguatezza economica e di capacità di concorrere al finanziamento della spesa pubblica mediante il prelievo fiscale.
  • Nel valutare il requisito reddituale, l’amministrazione può considerare, secondo proporzionalità e ragionevolezza, un arco temporale più ampio del periodo minimo di riferimento e tenere conto di eventi eccezionali, come la pandemia, senza essere obbligata a escludere automaticamente i redditi degli anni interessati.
  • Il diniego della cittadinanza per insufficienza reddituale non pregiudica di per sé la permanenza dello straniero sul territorio nazionale, la prosecuzione di rapporti di lavoro in corso o la possibilità di presentare una nuova istanza al successivo raggiungimento del requisito economico.

Diniego della cittadinanza italiana per insufficienza reddituale

Il parere riguarda un ricorso straordinario proposto da una cittadina straniera contro il Ministero dell’interno e il Prefetto competente, avverso il decreto del 6 marzo 2025 che ha dichiarato inammissibile la domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91 del 1992.

Premesse e svolgimento del procedimento

L’istanza di cittadinanza era stata presentata il 12 gennaio 2020. Con comunicazione dei motivi ostativi del 13 giugno 2024, adottata ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990, la Prefettura aveva segnalato che i redditi dichiarati per gli anni d’imposta 2021 e 2022 erano inferiori ai parametri utilizzati dal Ministero dell’interno.

La richiedente aveva depositato memorie e documentazione nel gennaio 2025, sostenendo successivamente, anche nel corso del procedimento consultivo, che la riduzione dei redditi fosse riconducibile alle restrizioni derivanti dalla pandemia da Covid-19 e che negli anni 2024, 2025 e 2026 la propria situazione economica fosse migliorata. Il Ministero dell’interno non ha trasmesso la rituale relazione ministeriale, nonostante i solleciti della Sezione.

Omessa relazione ministeriale

La Sezione ha ritenuto che l’omissione della relazione ministeriale non impedisse la definizione del ricorso. Il Ministero era stato più volte sollecitato e avvisato che, in caso di mancato riscontro, l’affare sarebbe stato deciso sulla base degli atti disponibili. Poiché la documentazione acquisita è stata ritenuta sufficiente, l’omissione non ha pregiudicato l’interesse della ricorrente a una decisione celere.

Quadro normativo e requisito reddituale

La Sezione ha ricordato che la concessione della cittadinanza italiana comporta un’amplissima discrezionalità amministrativa, poiché implica una valutazione sull’opportunità del definitivo inserimento del richiedente nella comunità nazionale.

In tale valutazione rientra anche la verifica della capacità economica dell’interessato. Il parametro utilizzato dall’amministrazione è quello previsto dall’art. 3 del decreto-legge n. 382 del 1989, convertito dalla legge n. 8 del 1990, come confermato dall’art. 2, comma 15, della legge n. 549 del 1995. Per il richiedente privo di nucleo familiare, il possesso di adeguati mezzi di sostentamento è stato individuato nella percezione di un reddito annuo pari a euro 8.263,31.

La soglia è considerata indicativa di un livello di reddito idoneo a consentire il mantenimento del richiedente senza gravare negativamente sulla collettività e a dimostrare la capacità di contribuire, attraverso il prelievo fiscale, al finanziamento dei servizi pubblici essenziali.

Motivi del ricorso

La ricorrente ha dedotto violazione di legge, eccesso di potere, violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, manifesta illogicità e difetto di istruttoria. In particolare, ha sostenuto che l’amministrazione avrebbe dovuto neutralizzare gli effetti degli anni caratterizzati dall’emergenza pandemica e valorizzare i redditi successivamente conseguiti.

Valutazioni della Sezione

Il Consiglio di Stato ha ritenuto che il requisito reddituale costituisca una condizione minima e indefettibile per la concessione della cittadinanza. La sua mancanza può giustificare il diniego anche qualora il richiedente sia adeguatamente integrato sotto il profilo sociale e lavorativo.

Nel caso concreto, l’amministrazione ha svolto verifiche presso l’Agenzia delle Entrate e ha accertato che i redditi degli anni 2021 e 2022 non raggiungevano la soglia di euro 8.263,31. Inoltre, non si è limitata a considerare il solo triennio precedente alla domanda, ma ha esaminato anche redditi relativi agli anni immediatamente precedenti e successivi.

La Sezione ha escluso che l’emergenza Covid-19 imponesse automaticamente di non considerare i redditi prodotti durante il periodo pandemico. Le conseguenze economiche della pandemia sono state invece ritenute valutabili nell’ambito di un esame complessivo e flessibile della capacità reddituale. Anche applicando tale criterio e ampliando l’arco temporale di osservazione, la situazione economica documentata è risultata mediamente inferiore alla soglia minima e non idonea a dimostrare stabilità e continuità dei mezzi di sostentamento.

Ne è derivata l’impossibilità di formulare un giudizio prognostico positivo sulla capacità della richiedente di mantenersi stabilmente e di assolvere i doveri di solidarietà economica connessi all’integrazione permanente nella comunità nazionale.

Conclusioni

La Sezione ha ritenuto legittimo e dovuto il provvedimento di diniego e ha espresso il parere che il ricorso straordinario debba essere rigettato.

Il diniego non pregiudica, di per sé, la permanenza della ricorrente in Italia, la prosecuzione di eventuali rapporti di lavoro in corso o la possibilità di presentare una nuova domanda di cittadinanza una volta raggiunto il requisito reddituale richiesto.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanzaRicorso straordinario al Presidente della Repubblica
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di istruttoriaPonderazione degli interessi e interesse pubblico

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.