Cassazione Civile, Ordinanza n. 19841/2022 del 20/06/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
La controversia nasce dall’iscrizione d’ufficio di una avvocata alla Gestione separata per l’attività professionale svolta nell’anno 2011 e dalla conseguente emissione di un avviso di addebito per contributi asseritamente omessi. Il Tribunale aveva accolto l’opposizione della professionista dichiarando non dovuti i contributi; la Corte d’appello di Bologna, invece, ha accolto l’appello dell’INPS, ritenendo doverosa l’iscrizione alla Gestione separata per attività abituale ancorché con redditività inferiore a 5.000 euro annui e individuando il dies a quo della prescrizione quinquennale nella data di presentazione della dichiarazione dei redditi (26 settembre 2012), con conseguente non prescrizione del credito perché l’avviso di addebito era stato notificato il 24 agosto 2017. Con il ricorso per cassazione la professionista ha dedotto: 1) violazione dell’art. 2935 c.c. e dell’art. 3, comma 9, L. 335/1995, sostenendo che la prescrizione dei contributi dovesse decorrere dalla scadenza del termine di pagamento della contribuzione dovuta per l’anno di riferimento, e non dalla presentazione della dichiarazione dei redditi; 2) violazione di varie disposizioni previdenziali e dell’art. 2697 c.c., assumendo l’illegittimità dell’iscrizione d’ufficio alla Gestione separata in mancanza di reddito imponibile superiore alla soglia indicata, e contestando i criteri di accertamento dell’esercizio abituale e continuativo della professione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo errata la decorrenza della prescrizione fissata dalla Corte d’appello nel momento della dichiarazione dei redditi: tale dichiarazione è una mera esternazione di scienza e non costituisce il presupposto del credito contributivo. La prescrizione decorre invece dalla scadenza del termine per il versamento dei contributi relativi all’anno precedente, tenendo conto degli eventuali differimenti normativamente previsti. Poiché, anche considerando il differimento del termine disposto per i contributi dovuti per l’anno 2011, la notifica dell’avviso di addebito del 24 agosto 2017 è intervenuta oltre il quinquennio, la pretesa contributiva risultava prescritta. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La Corte ha cassato la sentenza impugnata e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito accogliendo l’opposizione originaria della professionista all’avviso di addebito. Ha inoltre compensato le spese dei gradi di merito per la novità e complessità delle questioni, ma ha condannato l’INPS alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
La prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere; per i contributi previdenziali non coincide con la presentazione della dichiarazione dei redditi, ma con la scadenza del termine di pagamento della contribuzione dovuta.
Il termine di prescrizione quinquennale dei contributi previdenziali va calcolato dal momento in cui il credito è esigibile, tenendo conto di eventuali differimenti normativi dei termini di versamento.
Richiamato nel motivo relativo all’iscrizione alla Gestione separata.
Richiamato nel motivo relativo all’iscrizione alla Gestione separata.
art. 18, comma 12, d.l. n. 98 del 2011 conv. in L. n. 111 del 2011
Richiamato nel motivo relativo ai criteri di assoggettamento contributivo.
d.lgs. n. 103 del 1996, artt. 3 e 8
Richiamato nel motivo relativo ai criteri di iscrizione e contribuzione della professionista.
L. n. 576 del 1980, art. 22, commi 1 e 3
Richiamato nel motivo relativo ai criteri di accertamento dell’esercizio della professione forense.
Richiamato nel motivo relativo ai criteri di accertamento della contribuzione dovuta.
d.l. n. 269 del 2003, art. 44, comma 2, conv. in L. n. 326 del 2003
Richiamato nel motivo relativo all’iscrizione alla Gestione separata e ai relativi criteri contributivi.
Richiamato nel motivo per contestare la ripartizione dell’onere della prova in ordine ai presupposti dell’iscrizione e del credito contributivo.
Richiamato per la trattazione in camera di consiglio mediante proposta del relatore.
Richiamato nel rinvio alla motivazione di precedenti conformi.
La Corte, cassata la sentenza, ha deciso nel merito senza rinvio perché non erano necessari ulteriori accertamenti di fatto.
Massime di principio
- Per i contributi previdenziali soggetti a prescrizione quinquennale, il dies a quo coincide con la scadenza del termine di versamento del contributo, non con la successiva dichiarazione dei redditi del professionista, che ha mera funzione dichiarativa e non costitutiva del credito.
- Ai fini del computo della prescrizione devono essere considerati anche gli eventuali differimenti legali o amministrativi del termine di pagamento: il quinquennio decorre dalla nuova scadenza così determinata.
- Quando dalla sentenza impugnata risultano già tutti i fatti necessari per stabilire la prescrizione, la Corte di cassazione può cassare e decidere nel merito, accogliendo l’opposizione all’avviso di addebito senza rinvio.
- La presentazione della dichiarazione dei redditi non costituisce di per sé il presupposto del credito contributivo previdenziale, ma soltanto un elemento di conoscenza dell’amministrazione.
- Se il credito previdenziale è azionato oltre il quinquennio dalla scadenza del versamento, esso è prescritto anche in presenza di iscrizione d’ufficio alla gestione separata.
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